Page 12 - Rassegna 2024-1-Inserto
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INSERTO
sulle donne e di violenza domestica, sono state introdotte nuove disposizioni
nella disciplina delle misure di prevenzione personali, storicamente applicate a
soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, dotati di una specifica perico-
losità sociale.
L’estensione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza alla materia
della violenza di genere e domestica è riconducibile alla L. n.161/2017 che ha
introdotto la lettera “i-ter” all’art. 4 del d.lgs. n.159 del 2011( codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione), la quale ne ha previsto l’applicazione
anche ai soggetti indiziati del delitto di cui all’art. 612-bis c.p. (atti persecutori),
successivamente, ad opera della L. n. 69/2019, la disposizione è stata ampliata
anche agli indiziati del delitto di cui all’art. 572 c.p. (maltrattamenti contro fami-
liari e conviventi).
Le ragioni per le quali si è ritenuto di ricorrere a questa “speciale” forma
di controllo per il “persecutore” e il “maltrattante” vanno ravvisate, verosimil-
mente, nelle caratteristiche della condotta di questi delitti, cioè nella abitualità e
ripetitività delle azioni violente, e nella conseguente difficoltà di arginare la reci-
diva specifica e, quindi, di proteggere le vittime , con il ricorso alle misure cau-
telari, i cui termini di durata si sono rivelati non compatibili con quelli necessari
per la celebrazione dei processi.
Attraverso la modifica degli artt. 4, 6 e 8 del citato d.lgs. n.159/2011 (codi-
ce delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), l’applicabilità della sor-
veglianza speciale di pubblica sicurezza è ora consentita anche agli indiziati per
i delitti, consumati o tentati di cui agli artt. 575, 583 nelle ipotesi aggravate ai sensi dell’art.
577 primo comma n. 1 e secondo comma, 583-quinquies e 609-bis c.p.
Con riguardo agli obblighi ed alle prescrizioni che il giudice deve imporre,
l’art. 6 prevede che quando è applicata la sorveglianza speciale sono anche
disposte le particolari modalità di controllo di cui all’art. 275-bis c.p.p., quindi la
cautela del “braccialetto elettronico”, previa acquisizione del consenso dell’in-
teressato ed accertamento della relativa fattibilità tecnica.
Merita di essere sottolineato che, mentre la regola generale prevista dal
comma 3 bis è che in tutti gli altri casi il giudice “può” applicare siffatta moda-
lità di controllo, invece, deve applicarla quando il proposto è soggetto indiziato
per uno dei delitti di cui all’art. 4, lett. I-ter, e questo è sintomatico del fatto che
a loro carico è formulata dal legislatore stesso una peculiare “presunzione” di
pericolosità, e quindi, una specifica esigenza di proteggere sempre la vittima
con tutti gli strumenti disponibili.
Questa necessità è rafforzata dalla previsione che ove l’interessato neghi il
consenso la durata della misura non può essere inferiore a tre anni e il tribunale prescrive
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