Page 12 - Rassegna 2024-1-Inserto
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INSERTO




             sulle donne e di violenza domestica, sono state introdotte nuove disposizioni
             nella disciplina delle misure di prevenzione personali, storicamente applicate a
             soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, dotati di una specifica perico-
             losità sociale.
                  L’estensione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza alla materia
             della violenza di genere e domestica è riconducibile alla L. n.161/2017 che ha
             introdotto la lettera “i-ter” all’art. 4 del d.lgs. n.159 del 2011( codice delle leggi
             antimafia e delle misure di prevenzione), la quale ne ha previsto l’applicazione
             anche ai soggetti indiziati del delitto di cui all’art. 612-bis c.p. (atti persecutori),
             successivamente, ad opera della L. n. 69/2019, la disposizione è stata ampliata
             anche agli indiziati del delitto di cui all’art. 572 c.p. (maltrattamenti contro fami-
             liari e conviventi).
                  Le ragioni per le quali si è ritenuto di ricorrere a questa “speciale” forma
             di controllo per il “persecutore” e il “maltrattante” vanno ravvisate, verosimil-
             mente, nelle caratteristiche della condotta di questi delitti, cioè nella abitualità e
             ripetitività delle azioni violente, e nella conseguente difficoltà di arginare la reci-
             diva specifica e, quindi, di proteggere le vittime , con il ricorso alle misure cau-
             telari, i cui termini di durata si sono rivelati non compatibili con quelli necessari
             per la celebrazione dei processi.
                  Attraverso la modifica degli artt. 4, 6 e 8 del citato d.lgs. n.159/2011 (codi-
             ce delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), l’applicabilità della sor-
             veglianza speciale di pubblica sicurezza è ora consentita anche agli indiziati per
             i delitti, consumati o tentati di cui agli artt. 575, 583 nelle ipotesi aggravate ai sensi dell’art.
             577 primo comma n. 1 e secondo comma, 583-quinquies e 609-bis c.p.
                  Con riguardo agli obblighi ed alle prescrizioni che il giudice deve imporre,
             l’art.  6  prevede  che  quando  è  applicata  la  sorveglianza  speciale  sono  anche
             disposte le particolari modalità di controllo di cui all’art. 275-bis c.p.p., quindi la
             cautela del “braccialetto elettronico”, previa acquisizione del consenso dell’in-
             teressato ed accertamento della relativa fattibilità tecnica.
                  Merita di essere sottolineato che, mentre la regola generale prevista dal
             comma 3 bis è che in tutti gli altri casi il giudice “può” applicare siffatta moda-
             lità di controllo, invece, deve applicarla quando il proposto è soggetto indiziato
             per uno dei delitti di cui all’art. 4, lett. I-ter, e questo è sintomatico del fatto che
             a loro carico è formulata dal legislatore stesso una peculiare “presunzione” di
             pericolosità, e quindi, una specifica esigenza di proteggere sempre la vittima
             con tutti gli strumenti disponibili.
                  Questa necessità è rafforzata dalla previsione che ove l’interessato neghi il
             consenso la durata della misura non può essere inferiore a tre anni e il tribunale prescrive

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