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PRINCIPALI NOVITÀ LEGISLATIVE (LEGGE N. 168/2023)
all’interessato di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei
giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sor-
veglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l’ob-
bligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo.
Ancora più gravi le conseguenze nell’eventualità che l’interessato mano-
metta il dispositivo di controllo, perché in tal caso la durata della sorveglianza
speciale non può essere inferiore a quattro anni.
Qualora, invece, l’organo delegato per l’esecuzione della misura con le
modalità di controllo accerti l’impedimento tecnico alla loro installazione, il
Tribunale prescrive all’interessato di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza preposta
alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta
la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e, salva diversa valutazione, impo-
ne il divieto o l’obbligo di soggiorno…
Finalizzata a rafforzare la protezione delle vittime dei delitti previsti del-
l’art. 4 comma i-ter , è altresì la modifica dell’art. 8 secondo la quale il Tribunale
impone il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi , frequentati abitualmente dalle persone
cui occorre prestare protezione, e l’obbligo di mantenere una determinata distanza , non infe-
riore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone; qualora la frequentazione sia
necessaria per motivi di lavoro e di comprovate esigenze, il tribunale prescrive
le necessarie modalità e può imporre ulteriori limitazioni.
Ove ricorrano motivi di particolare urgenza, evidentemente connessi alla spe-
cifica pericolosità del proposto e , quindi, vi sia l’esigenza di una tempestiva
protezione della vittima, in pendenza del procedimento per l’applicazione della
misura di prevenzione, il presidente del tribunale, con decreto, impone il divieto di avvici-
narsi a determinati luoghi frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare prote-
zione , e l’obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri,
da tali luoghi e da tali persone fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di
prevenzione della sorveglianza speciale.
Nell’eventualità che l’interessato neghi il consenso all’applicazione del
dispositivo di controllo ovvero l’organo delegato accerti la non fattibilità tecni-
ca, il presidente del tribunale, impone provvisoriamente al proposto di presen-
tarsi all’autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e
negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, fino a quando non sia
divenuta esecutiva la misura di prevenzione.
È fatta salva l’eventualità che la frequentazione dei luoghi indicati sia
necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, in tal caso il
presidente del tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori
limitazioni.
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