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PRINCIPALI NOVITÀ LEGISLATIVE (LEGGE N. 168/2023)




               all’interessato di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei
               giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sor-
               veglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l’ob-
               bligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo.
                    Ancora più gravi le conseguenze nell’eventualità che l’interessato mano-
               metta il dispositivo di controllo, perché in tal caso la durata della sorveglianza
               speciale non può essere inferiore a quattro anni.
                    Qualora,  invece,  l’organo  delegato  per  l’esecuzione  della  misura  con  le
               modalità  di  controllo  accerti  l’impedimento  tecnico  alla  loro  installazione,  il
               Tribunale prescrive all’interessato di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza preposta
               alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta
               la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e, salva diversa valutazione, impo-
               ne il divieto o l’obbligo di soggiorno…
                    Finalizzata a rafforzare la protezione delle vittime dei delitti previsti del-
               l’art. 4 comma i-ter , è altresì la modifica dell’art. 8 secondo la quale il Tribunale
               impone il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi , frequentati abitualmente dalle persone
               cui occorre prestare protezione, e l’obbligo di mantenere una determinata distanza , non infe-
               riore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone; qualora la frequentazione sia
               necessaria per motivi di lavoro e di comprovate esigenze, il tribunale prescrive
               le necessarie modalità e può imporre ulteriori limitazioni.
                    Ove ricorrano motivi di particolare urgenza, evidentemente connessi alla spe-
               cifica pericolosità del proposto e , quindi, vi sia l’esigenza di una tempestiva
               protezione della vittima, in pendenza del procedimento per l’applicazione della
               misura di prevenzione, il presidente del tribunale, con decreto, impone il divieto di avvici-
               narsi a determinati luoghi frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare prote-
               zione , e l’obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri,
               da tali luoghi e da tali persone fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di
               prevenzione della sorveglianza speciale.
                    Nell’eventualità  che  l’interessato  neghi  il  consenso  all’applicazione  del
               dispositivo di controllo ovvero l’organo delegato accerti la non fattibilità tecni-
               ca, il presidente del tribunale, impone provvisoriamente al proposto di presen-
               tarsi  all’autorità  di  pubblica  sicurezza  preposta  alla  sorveglianza  nei  giorni  e
               negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, fino a quando non sia
               divenuta esecutiva la misura di prevenzione.
                    È  fatta  salva  l’eventualità  che  la  frequentazione  dei  luoghi  indicati  sia
               necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, in tal caso il
               presidente del tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori
               limitazioni.


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