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PRINCIPALI NOVITÀ LEGISLATIVE (LEGGE N. 168/2023)




                      mediante l’ampliamento dei reati compresi nella sfera di operatività della
               materia della violenza sulle donne e della violenza domestica;
                      imponendo prescrizioni più severe per alcune misure coercitive;
                      regolando con modalità particolarmente cogenti l’uso del braccialetto
               elettronico.
                    Il primo intervento ha riguardato il comma 6 dell’art. 282-bis c.p.p.  che
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               contiene l’elenco dei reati ai quali è applicabile la misura dell’“allontanamento
               dalla casa familiare”, come pure tutte la altre che ad essa rinviano, e ne estende
               l’operatività al delitto tentato di omicidio volontario di cui all’art. 575 c.p. ed a
               quello di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti
               al viso, di cui all’art. 583-quinquies c.p.
                    Di rilievo l’ampliamento delle ipotesi nelle quali può essere applicata la
               misura della custodia in carcere per delitti prima esclusi.
                    L’art. 275 c.p.p. sui criteri di scelta della misure cautelari è stato modificato
               nel comma 2-bis nel senso che è previsto che il giudice, anche ove dovesse rite-
               nere che all’esito del giudizio possa essere applicata una pena detentiva non
               superiore a tre anni, possa applicare la misura della custodia cautelare in carcere
               al delitto di cui all’art. 387-bis (violazione dei provvedimenti di allontanamento
               dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla per-
               sona  offesa)  e  ai  delitti  di  cui  agli  artt.  582  (lesione  personale)  nelle  ipotesi
               aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo
               comma, numero 1, e comma 2, del codice penale.
                    Analogo, e conseguente, l’intervento sull’art. 280 c.p.p. che, come è noto,
               regola le condizioni di applicabilità delle misure coercitive, poiché con l’introduzione
               del comma il 3-bis, sono state rese inapplicabili le limitazioni previste nei primi
               tre commi della disposizione, in particolare di quelle determinate dalla pena

               4    Art. 282-bis (Allontanamento dalla casa familiare). Comma 6:
                    Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 575, nell’ipotesi di
                    delitto tentato, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d’ufficio o comunque aggravate,
                    583-quinquies, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis,
                    609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612, comma 2, 612-bis, del codice penale, com-
                    messo in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche
                    al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 280, con le modalità di controllo previste
                    dall’articolo 275-bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque
                    non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitual-
                    mente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi
                    di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. Con
                    lo  stesso  provvedimento  che  dispone  l’allontanamento,  il  giudice  prevede  l’applicazione,
                    anche congiunta, di una misura più grave qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione
                    delle modalità di controllo anzidette. Qualora l’organo delegato per l’esecuzione accerti la
                    non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l’applicazione,
                    anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

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