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PRINCIPALI NOVITÀ LEGISLATIVE (LEGGE N. 168/2023)
mediante l’ampliamento dei reati compresi nella sfera di operatività della
materia della violenza sulle donne e della violenza domestica;
imponendo prescrizioni più severe per alcune misure coercitive;
regolando con modalità particolarmente cogenti l’uso del braccialetto
elettronico.
Il primo intervento ha riguardato il comma 6 dell’art. 282-bis c.p.p. che
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contiene l’elenco dei reati ai quali è applicabile la misura dell’“allontanamento
dalla casa familiare”, come pure tutte la altre che ad essa rinviano, e ne estende
l’operatività al delitto tentato di omicidio volontario di cui all’art. 575 c.p. ed a
quello di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti
al viso, di cui all’art. 583-quinquies c.p.
Di rilievo l’ampliamento delle ipotesi nelle quali può essere applicata la
misura della custodia in carcere per delitti prima esclusi.
L’art. 275 c.p.p. sui criteri di scelta della misure cautelari è stato modificato
nel comma 2-bis nel senso che è previsto che il giudice, anche ove dovesse rite-
nere che all’esito del giudizio possa essere applicata una pena detentiva non
superiore a tre anni, possa applicare la misura della custodia cautelare in carcere
al delitto di cui all’art. 387-bis (violazione dei provvedimenti di allontanamento
dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla per-
sona offesa) e ai delitti di cui agli artt. 582 (lesione personale) nelle ipotesi
aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo
comma, numero 1, e comma 2, del codice penale.
Analogo, e conseguente, l’intervento sull’art. 280 c.p.p. che, come è noto,
regola le condizioni di applicabilità delle misure coercitive, poiché con l’introduzione
del comma il 3-bis, sono state rese inapplicabili le limitazioni previste nei primi
tre commi della disposizione, in particolare di quelle determinate dalla pena
4 Art. 282-bis (Allontanamento dalla casa familiare). Comma 6:
Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 575, nell’ipotesi di
delitto tentato, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d’ufficio o comunque aggravate,
583-quinquies, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis,
609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612, comma 2, 612-bis, del codice penale, com-
messo in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche
al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 280, con le modalità di controllo previste
dall’articolo 275-bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque
non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitual-
mente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi
di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. Con
lo stesso provvedimento che dispone l’allontanamento, il giudice prevede l’applicazione,
anche congiunta, di una misura più grave qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione
delle modalità di controllo anzidette. Qualora l’organo delegato per l’esecuzione accerti la
non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l’applicazione,
anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.
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