Page 14 - Rassegna 2024-1-Inserto
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INSERTO




                  Il rispetto delle disposizioni è stato rafforzato con l’introduzione di una
             specifica ipotesi di reato contemplata dal nuovo comma 1-bis dell’art. 75 del
             d.lgs. n. 159/2011 secondo il quale: il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle pre-
             scrizioni conseguenti all’applicazione delle misure di cui all’art. 9, comma 2 (applicazione
             temporanea della sorveglianza speciale di p.s.) è punito con la reclusione da uno a cinque anni,
             ed anche con la previsione della possibilità di procedere all’arresto anche fuori
             dei casi di flagranza.

             4.  Le misure cautelari e il “braccialetto elettronico”
                  Anche la disciplina delle misure cautelari, e delle particolari modalità di
             controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, è stata interessata
             da nuove disposizioni che (artt. 12 e 13 della legge n. 168/2023) finalizzate a
             favorire ogni più opportuno e tempestivo intervento delle forze di polizia e
             della magistratura, sia requirente che giudicante, ed a garantire la protezione
             delle vittime di determinati delitti consumati in contesti familiari e di relazioni
             affettive.
                  Un’assoluta novità è il disposto del nuovo articolo 362-bis c.p.p. , rubricato
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             misure urgenti di protezione della persona offesa, il quale, dopo avere delineato la sfera
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             di operatività della disposizione indicando i delitti ai quali è applicabile  ed il
             1    Articolo 362-bis c.p.p. (Misure urgenti di protezione della persona offesa):
                  1. Qualora si proceda per il delitto di cui all’articolo 575, nell’ipotesi di delitto tentato, o per
                  i delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576,
                  primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, comma 1, numero 1, e comma 2, 583-bis, 583-quin-
                  quies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 610, 612, comma 2, 612-bis, 612-ter e 613, comma 3, del
                  codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divor-
                  ziato, della parte dell’unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata
                  da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le inda-
                  gini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall’iscrizione
                  del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti
                  di applicazione delle misure cautelari;
                  2. In ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l’appli-
                  cazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini prelimi-
                  nari;
                  3. “Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare
                  entro il termine di venti giorni dal deposito dell’istanza cautelare presso la cancelleria”.
             2    Questi i delitti elencati nel comma 1 dell’art. 362-bis c.p.p.:
                    il tentativo di omicidio di cui all’articolo 575, commesso in danno del coniuge, anche
                     separato o divorziato, della parte dell’unione civile o del convivente o di persona che è
                     legata o è stata legata da relazione affettiva;
                    art. 558-bis (costrizione o induzione al matrimonio);
                    art. 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi);
                    art. 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e
                     5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma; (lesioni personali);
                    art. 583-bis (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili);
                    art. 583-quinquies (deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti
                     al viso);

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