Page 10 - Rassegna 2024-1-Inserto
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INSERTO
SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. L’ammonimento del Questore. - 3. Le misure di preven-
zione personali. - 4. Le misure cautelari e il “braccialetto elettronico”. - 5. Le
informazioni alla persona offesa. - 6. Conclusioni.
1. Introduzione
Ancora una volta, sull’onda emotiva di gravissimi delitti, soprattutto di
“femminicidi”, il legislatore è intervenuto con una nuova legge - la n. 168 del
24 novembre 2023 - ridisegnando significativamente alcuni istituti, sia di diritto
sostanziale che processuale, con il prioritario obiettivo di prevenire l’escalation
della violenza contro le donne e della violenza domestica, attraverso il rafforza-
mento delle misure ritenute idonee a neutralizzare gli autori di condotte violen-
te assicurando, nel contempo, tempestiva protezione alla vittime.
2. L’ammonimento del Questore
Le più rilevanti novità riguardano l’“ammonimento” del Questore, misura
potenziata con l’ampliamento della sua sfera di operatività a delitti prima esclusi
e, soprattutto, con la previsione di gravi conseguenze per l’ammonito qualora -
successivamente- commetta nuovi reati.
Come è noto si tratta di una misura che - in questa materia - era stata
introdotta dall’art. 8 D.L. 11/2009 (convertito nella L. 38/2009), che ne preve-
deva l’applicazione, fino a quando non fosse stata proposta querela, nei con-
fronti dell’autore del delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), e che successi-
vamente era stata estesa, dall’art. 3 D.L. 93/2013 (convertito nella L. 119/2013),
anche ai reati di percosse (art. 581) e di lesioni volontarie procedibili di
ufficio(art. 582, comma 2) commessi nell’ambito di condotte di violenza dome-
stica, definita dalla medesima norma come: uno o più atti, gravi ovvero non episodici
o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che
si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente
o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal
fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
Secondo le nuove disposizioni (art. 1, L. 168/2023) il provvedimento può
essere applicato dal Questore, anche in assenza di querela, nei casi in cui sia
segnalato alle forze dell’ordine, anche in forma anonima, un fatto, avvenuto nel-
l’ambito di violenza domestica, riconducibile ai reati di percosse (art. 581),
lesioni volontarie (art. 582), violenza privata (art. 610), minacce gravi (art. 612,
comma 2), atti persecutori (art. 612-bis), diffusione illecita di immagini sessual-
mente esplicite (art. 612-ter), violazione di domicilio (art. 614) danneggiamento
(art. 635), siano essi consumati o tentati.
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