Page 10 - Rassegna 2024-1-Inserto
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INSERTO




             SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. L’ammonimento del Questore. - 3. Le misure di preven-
                       zione personali. - 4. Le misure cautelari e il “braccialetto elettronico”. - 5. Le
                       informazioni alla persona offesa. - 6. Conclusioni.

             1.  Introduzione
                  Ancora una volta, sull’onda emotiva di gravissimi delitti, soprattutto di
             “femminicidi”, il legislatore è intervenuto con una nuova legge - la n. 168 del
             24 novembre 2023 - ridisegnando significativamente alcuni istituti, sia di diritto
             sostanziale che processuale, con il prioritario obiettivo di prevenire l’escalation
             della violenza contro le donne e della violenza domestica, attraverso il rafforza-
             mento delle misure ritenute idonee a neutralizzare gli autori di condotte violen-
             te assicurando, nel contempo, tempestiva protezione alla vittime.

             2.  L’ammonimento del Questore
                  Le più rilevanti novità riguardano l’“ammonimento” del Questore, misura
             potenziata con l’ampliamento della sua sfera di operatività a delitti prima esclusi
             e, soprattutto, con la previsione di gravi conseguenze per l’ammonito qualora -
             successivamente- commetta nuovi reati.
                  Come è noto si tratta di una misura che - in questa materia - era stata
             introdotta dall’art. 8 D.L. 11/2009 (convertito nella L. 38/2009), che ne preve-
             deva l’applicazione, fino a quando non fosse stata proposta querela, nei con-
             fronti dell’autore del delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), e che successi-
             vamente era stata estesa, dall’art. 3 D.L. 93/2013 (convertito nella L. 119/2013),
             anche  ai  reati  di  percosse  (art.  581)  e  di  lesioni  volontarie  procedibili  di
             ufficio(art. 582, comma 2) commessi nell’ambito di condotte di violenza dome-
             stica, definita dalla medesima norma come: uno o più atti, gravi ovvero non episodici
             o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che
             si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente
             o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal
             fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
                  Secondo le nuove disposizioni (art. 1, L. 168/2023) il provvedimento può
             essere applicato dal Questore, anche in assenza di querela, nei casi in cui sia
             segnalato alle forze dell’ordine, anche in forma anonima, un fatto, avvenuto nel-
             l’ambito  di  violenza  domestica,  riconducibile  ai  reati  di  percosse  (art.  581),
             lesioni volontarie (art. 582), violenza privata (art. 610), minacce gravi (art. 612,
             comma 2), atti persecutori (art. 612-bis), diffusione illecita di immagini sessual-
             mente esplicite (art. 612-ter), violazione di domicilio (art. 614) danneggiamento
             (art. 635), siano essi consumati o tentati.

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