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PRINCIPALI NOVITÀ LEGISLATIVE (LEGGE N. 168/2023)
La ragione di questa significativa estensione della sfera di intervento del
Questore, trova verosimilmente ragione nel fatto che, ove siano consumati nella
sfera familiare o nell’ambito di un rapporto affettivo, essi devono essere consi-
derati “spia”, “indici”, “segnali”, di ben più gravi condotte criminose qualifica-
bili come violenza di genere e domestica.
Costituisce una assoluta novità la previsione di gravi conseguenze derivanti
dall’adozione del provvedimento in esame, poiché (art. 3, comma 5-quater e quin-
quies) ove il soggetto già ammonito commetta, nel medesimo ambito di violenza
domestica, uno degli stessi reati, anche se la persona offesa è diversa da quella per
la cui tutela il provvedimento era stato già adottato, è previsto non soltanto un
aumento delle pene per il nuovo delitto, ma anche la sua procedibilità di ufficio.
Si tratta, all’evidenza, di effetti repressivi di particolare rilievo che potreb-
bero costituire un importante deterrente, inducendo il violento ad astenersi dal
porre in essere, nel medesimo contesto, nuove azioni criminose.
Analoghe le modifiche apportate all’ammonimento previsto dall’art. 8
L.38/2009 per l’autore di atti persecutori (art. 612-bis) e di diffusione illecita di
immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter), delitti che, come è noto,
si caratterizzano pure per gli effetti devastanti cagionati alle vittime, spesso
donne e minorenni.
Anche per questa ipotesi, infatti, il legislatore ha previsto (art. 8 D.L. n.
11/2009, conv. L. n. 38/2009, commi 1, 3 e 4) che qualora il soggetto ammo-
nito commetta un nuovo reato le pene previste per entrambi i delitti sono aumen-
tate... anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l’am-
monimento... e sono procedibili di ufficio.
Le illustrate novità legislative sono sintomatiche della particolare fiducia
riposta dal legislatore del 2023 nell’intervento delle forze di polizia, preliminare
all’avvio del procedimento penale, che deve caratterizzarsi per la tempestività,
dovendo impedire l’escalation della violenza, e deve poter svolgere una funzione
special-preventiva nei confronti del soggetto violento.
Per la medesima ragione si ritiene che il legislatore abbia previsto che in
caso di esito positivo (art. 3, comma 5-ter) i provvedimenti di ammonimento
possono essere revocati su istanza dell’ammonito, non prima che siano decorsi tre anni dalla
loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero presso
gli enti di cui al comma 5-bis e tenuto conto dei relativi esiti.
3. Le misure di prevenzione personali
Nella stessa prospettiva di potenziamento delle competenze degli organi di
polizia, al fine di anticipare le azioni di contrasto ai dilaganti fenomeni di violenza
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