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PRINCIPALI NOVITÀ LEGISLATIVE (LEGGE N. 168/2023)




                    La ragione di questa significativa estensione della sfera di intervento del
               Questore, trova verosimilmente ragione nel fatto che, ove siano consumati nella
               sfera familiare o nell’ambito di un rapporto affettivo, essi devono essere consi-
               derati “spia”, “indici”, “segnali”, di ben più gravi condotte criminose qualifica-
               bili come violenza di genere e domestica.
                    Costituisce una assoluta novità la previsione di gravi conseguenze derivanti
               dall’adozione del provvedimento in esame, poiché (art. 3, comma 5-quater e quin-
               quies) ove il soggetto già ammonito commetta, nel medesimo ambito di violenza
               domestica, uno degli stessi reati, anche se la persona offesa è diversa da quella per
               la cui tutela il provvedimento era stato già adottato, è previsto non soltanto un
               aumento delle pene per il nuovo delitto, ma anche la sua procedibilità di ufficio.
                    Si tratta, all’evidenza, di effetti repressivi di particolare rilievo che potreb-
               bero costituire un importante deterrente, inducendo il violento ad astenersi dal
               porre in essere, nel medesimo contesto, nuove azioni criminose.
                    Analoghe  le  modifiche  apportate  all’ammonimento  previsto  dall’art.  8
               L.38/2009 per l’autore di atti persecutori (art. 612-bis) e di diffusione illecita di
               immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter), delitti che, come è noto,
               si  caratterizzano  pure  per  gli  effetti  devastanti  cagionati  alle  vittime,  spesso
               donne e minorenni.
                    Anche per questa ipotesi, infatti, il legislatore ha previsto (art. 8 D.L. n.
               11/2009, conv. L. n. 38/2009, commi 1, 3 e 4) che qualora il soggetto ammo-
               nito commetta un nuovo reato le pene previste per entrambi i delitti sono aumen-
               tate... anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l’am-
               monimento... e sono procedibili di ufficio.
                    Le illustrate novità legislative sono sintomatiche della particolare fiducia
               riposta dal legislatore del 2023 nell’intervento delle forze di polizia, preliminare
               all’avvio del procedimento penale, che deve caratterizzarsi per la tempestività,
               dovendo impedire l’escalation della violenza, e deve poter svolgere una funzione
               special-preventiva nei confronti del soggetto violento.
                    Per la medesima ragione si ritiene che il legislatore abbia previsto che in
               caso di esito positivo (art. 3, comma 5-ter) i provvedimenti di ammonimento
               possono essere revocati su istanza dell’ammonito, non prima che siano decorsi tre anni dalla
               loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero presso
               gli enti di cui al comma 5-bis e tenuto conto dei relativi esiti.

               3.  Le misure di prevenzione personali
                    Nella stessa prospettiva di potenziamento delle competenze degli organi di
               polizia, al fine di anticipare le azioni di contrasto ai dilaganti fenomeni di violenza


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