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PRINCIPALI NOVITÀ LEGISLATIVE (LEGGE N. 168/2023)
contesto nel quale debbono essere stati commessi, cioè: in danno del coniuge,
anche separato o divorziato, della parte dell’unione civile o del convivente o di
persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi
congiunti, prescrive che nei relativi procedimenti il pubblico ministero, effettuate le
indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall’iscrizio-
ne del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presup-
posti di applicazione delle misure cautelari” e - come precisato al comma - “in ogni caso,
qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l’applicazione delle misu-
re cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari.
Analogo, l’obbligo posto a carico del Gip dal comma 3 della disposizione
in esame secondo cui: Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con
ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell’istanza cautelare pres-
so la cancelleria.
La previsione di termini espressi nei quali i magistrati devono pronunciar-
si, impone una inderogabile speditezza nello svolgimento delle indagini neces-
sarie perché possano assumere le determinazioni al riguardo ed assicura che il
P.M. “valuterà” - nei trenta giorni previsti - la sussistenza dei presupposti per
chiedere l’applicazione di una misura cautelare; qualora l’esito sia negativo è
opportuno che di siffatta determinazione - sia pure sinteticamente - vi sia trac-
cia nel procedimento.
Pleonastica la disposizione del comma 2 dell’art. 362-bis c.p.p. secondo la
quale in ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l’ap-
plicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preli-
minari.
I termini non sono perentori, perché il legislatore non ha previsto conse-
guenze per la loro inosservanza, tuttavia sul loro rispetto vigila il Procuratore
Generale presso la Corte di Appello, infatti il comma 1-bis dell’art. 127 disp. att.
c.p.p., introdotto con la stessa legge n. 168/23 prevede che Il procuratore generale
presso la corte di appello acquisisce ogni tre mesi dalle procure della Repubblica del distretto
i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all’articolo 362-bis del codice di
procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione
almeno semestrale.
art. 593-ter (interruzione di gravidanza non consensuale);
artt. da 609-bis a 609-octies (violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di
minorenne, violenza sessuale di gruppo);
art. 610 (violenza privata);
art. 612, comma 2, (minaccia grave);
art. 612-bis (atti persecutori);
art. 612-ter (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti);
art. 613, comma 3, (stato di incapacità procurato mediante violenza aggravato).
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