Page 20 - Rassegna 2024-1-Inserto
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INSERTO




             persone legate affettivamente, determinando una distanza, comunque non inferiore
             a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l’applicazione delle particolari
             modalità di controllo previste dall’articolo 275-bis.
                  Come è reso evidente dalle novità illustrate, il legislatore del 2023 ha
             riposto particolare fiducia nel ricorso a forme di controllo mediante mezzi
             elettronici o altri strumenti tecnici tanto da prevederne l’obbligatoria applica-
             zione  non  soltanto  nei  confronti  dell’indagato/imputato  raggiunto  dalle
             misure cautelari previste dagli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p., ma anche alla per-
             sona sottoposta a misure di prevenzione, per queste ragioni al fine di moni-
             torarne l’applicazione ha altresì previsto (art. 75-bis comma 1-bis del codice
             delle leggi antimafia) che (Il Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicu-
             rezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8
             della legge 1° aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un’analisi criminologica della vio-
             lenza di genere, comprendente il monitoraggio sulla fattibilità tecnica dell’impiego dei mezzi
             elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all’articolo 275-bis del codice di
             procedura penale, …).
                  Da ultimo, sia pure per sintesi, è opportuno dare conto del fatto che, sem-
             pre ai fini di favorire quanto più possibile la rapida definizione dei processi nella
             materia in esame, il legislatore ha pure modificato (artt. 3 e 4 L. 168/2023) l’art.
             132 bis delle disp. att. c.p.p. estendendo l’elenco dei reati per i quali era già con-
             templata la trattazione prioritaria anche a quelli previsti dagli articoli 387-bis, 558-
             bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5 e 5.1,
             e 577, comma 1, numero 1, e comma 2, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies,
             612-bis, 612-ter e 613, comma 3, c.p.
                  Nello stesso tempo ha disposto che fosse assicurata anche la priorità nella
             trattazione delle richieste di misure cautelari personali e delle relative decisioni,
             imponendo  ai  dirigenti  degli  uffici  di  adottare  i  provvedimenti  organizzativi
             necessari per assicurarne la rapida definizione.
                  Strettamente connesso è il tema della specializzazione dei magistrati tanto
             che si è ritenuto di intervenire espressamente (art. 5 della L. 168/2023) sulle
             attribuzioni del procuratore delle Repubblica prevedendo che, nella trattazione
             dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica,
             debba delegare sempre un magistrato (sia esso procuratore aggiunto o sostitu-
             to) “specificamente individuato per la cura degli affari in materia di violenza
             contro le donne e domestica”.
                  Ciò  sta  ad  indicare  che,  prevedibilmente,  in  tutte  le  procure  della
             Repubblica debbano essere presenti magistrati cui è affidata “la cura” di questa
             materia, necessariamente formati e specializzati.

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