Page 20 - Rassegna 2024-1-Inserto
P. 20
INSERTO
persone legate affettivamente, determinando una distanza, comunque non inferiore
a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l’applicazione delle particolari
modalità di controllo previste dall’articolo 275-bis.
Come è reso evidente dalle novità illustrate, il legislatore del 2023 ha
riposto particolare fiducia nel ricorso a forme di controllo mediante mezzi
elettronici o altri strumenti tecnici tanto da prevederne l’obbligatoria applica-
zione non soltanto nei confronti dell’indagato/imputato raggiunto dalle
misure cautelari previste dagli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p., ma anche alla per-
sona sottoposta a misure di prevenzione, per queste ragioni al fine di moni-
torarne l’applicazione ha altresì previsto (art. 75-bis comma 1-bis del codice
delle leggi antimafia) che (Il Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicu-
rezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8
della legge 1° aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un’analisi criminologica della vio-
lenza di genere, comprendente il monitoraggio sulla fattibilità tecnica dell’impiego dei mezzi
elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all’articolo 275-bis del codice di
procedura penale, …).
Da ultimo, sia pure per sintesi, è opportuno dare conto del fatto che, sem-
pre ai fini di favorire quanto più possibile la rapida definizione dei processi nella
materia in esame, il legislatore ha pure modificato (artt. 3 e 4 L. 168/2023) l’art.
132 bis delle disp. att. c.p.p. estendendo l’elenco dei reati per i quali era già con-
templata la trattazione prioritaria anche a quelli previsti dagli articoli 387-bis, 558-
bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5 e 5.1,
e 577, comma 1, numero 1, e comma 2, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies,
612-bis, 612-ter e 613, comma 3, c.p.
Nello stesso tempo ha disposto che fosse assicurata anche la priorità nella
trattazione delle richieste di misure cautelari personali e delle relative decisioni,
imponendo ai dirigenti degli uffici di adottare i provvedimenti organizzativi
necessari per assicurarne la rapida definizione.
Strettamente connesso è il tema della specializzazione dei magistrati tanto
che si è ritenuto di intervenire espressamente (art. 5 della L. 168/2023) sulle
attribuzioni del procuratore delle Repubblica prevedendo che, nella trattazione
dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica,
debba delegare sempre un magistrato (sia esso procuratore aggiunto o sostitu-
to) “specificamente individuato per la cura degli affari in materia di violenza
contro le donne e domestica”.
Ciò sta ad indicare che, prevedibilmente, in tutte le procure della
Repubblica debbano essere presenti magistrati cui è affidata “la cura” di questa
materia, necessariamente formati e specializzati.
18