Page 21 - Rassegna 2024-1-Inserto
P. 21

PRINCIPALI NOVITÀ LEGISLATIVE (LEGGE N. 168/2023)




                    E infatti, il successivo art. 6, sulle iniziative formative nella materia specia-
               listica, al comma 2, prevede che: Nella definizione delle linee programmatiche sulla for-
               mazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magi-
               stratura, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26,
               sono inserite iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne
               e della violenza domestica.

               5.  Le informazioni alla persona offesa
                    L’effettività della protezione della persona offesa dei reati di violenza con-
               tro  le  donne  e  di  violenza  domestica  deve  essere  necessariamente  garantita
               anche con una tempestiva informazione alle vittime che riguardi tutti i provve-
               dimenti che incidono sulla libertà personale dell’autore della condotta violenta
               denunciata.
                    Per questa ragione il legislatore (art. 14 L. n. 168/2023) è intervenuto sulle
               disposizioni che disciplinano gli obblighi informativi e comunicativi alle vitti-
               me: l’art. 90-ter c.p.p., sulle comunicazioni dell’evasione e della scarcerazione, e
               l’art. 299 c.p.p. sulle comunicazioni dei provvedimenti di revoca e sostituzione
               delle misure cautelari.
                    A seguito della modifica del comma 1 dell’art. 90-ter è previsto che nei
               procedimenti  per  delitti  commessi  con  violenza  alla  persona  devono  essere
               immediatamente comunicati i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione
               della misura di sicurezza detentiva emessi non soltanto nei confronti dell’impu-
               tato in stato di custodia cautelare ma anche del condannato, raggiunto da sen-
               tenza di condanna definitiva, o dell’internato, quindi di persona sottoposta a
               misura di sicurezza, la comunicazione deve essere effettuata con l’ausilio della
               polizia giudiziaria.
                    Occorre peraltro rilevare che, secondo il disposto del comma 1 bis, ove si
               proceda per i delitti espressamente indicati nella medesima disposizione (quindi
               per i delitti di: tentato omicidio, maltrattamenti contro familiari e conviventi,
               violenza sessuale-anche aggravata-, atti sessuali con minorenni, corruzione di
               minori, violenza sessuale di gruppo , atti persecutori, deformazione dell’aspetto
               della persona mediante lesioni permanenti al viso e lesioni volontarie aggravate)
               vi è l’obbligo di procedere sempre alla comunicazione dei provvedimenti indi-
               cati alla persona offesa e qualora abbia nominato un difensore la comunicazio-
               ne deve essere effettuata anche a questi.
                    Importanti anche le modifiche apportate all’art. 299 c.p.p. con l’introdu-
               zione del comma 2-ter secondo il quale nei procedimenti nei quali è applicabile
               la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (art. 4, comma i-ter


                                                                                         19
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26