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PRINCIPALI NOVITÀ LEGISLATIVE (LEGGE N. 168/2023)
E infatti, il successivo art. 6, sulle iniziative formative nella materia specia-
listica, al comma 2, prevede che: Nella definizione delle linee programmatiche sulla for-
mazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magi-
stratura, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26,
sono inserite iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne
e della violenza domestica.
5. Le informazioni alla persona offesa
L’effettività della protezione della persona offesa dei reati di violenza con-
tro le donne e di violenza domestica deve essere necessariamente garantita
anche con una tempestiva informazione alle vittime che riguardi tutti i provve-
dimenti che incidono sulla libertà personale dell’autore della condotta violenta
denunciata.
Per questa ragione il legislatore (art. 14 L. n. 168/2023) è intervenuto sulle
disposizioni che disciplinano gli obblighi informativi e comunicativi alle vitti-
me: l’art. 90-ter c.p.p., sulle comunicazioni dell’evasione e della scarcerazione, e
l’art. 299 c.p.p. sulle comunicazioni dei provvedimenti di revoca e sostituzione
delle misure cautelari.
A seguito della modifica del comma 1 dell’art. 90-ter è previsto che nei
procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona devono essere
immediatamente comunicati i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione
della misura di sicurezza detentiva emessi non soltanto nei confronti dell’impu-
tato in stato di custodia cautelare ma anche del condannato, raggiunto da sen-
tenza di condanna definitiva, o dell’internato, quindi di persona sottoposta a
misura di sicurezza, la comunicazione deve essere effettuata con l’ausilio della
polizia giudiziaria.
Occorre peraltro rilevare che, secondo il disposto del comma 1 bis, ove si
proceda per i delitti espressamente indicati nella medesima disposizione (quindi
per i delitti di: tentato omicidio, maltrattamenti contro familiari e conviventi,
violenza sessuale-anche aggravata-, atti sessuali con minorenni, corruzione di
minori, violenza sessuale di gruppo , atti persecutori, deformazione dell’aspetto
della persona mediante lesioni permanenti al viso e lesioni volontarie aggravate)
vi è l’obbligo di procedere sempre alla comunicazione dei provvedimenti indi-
cati alla persona offesa e qualora abbia nominato un difensore la comunicazio-
ne deve essere effettuata anche a questi.
Importanti anche le modifiche apportate all’art. 299 c.p.p. con l’introdu-
zione del comma 2-ter secondo il quale nei procedimenti nei quali è applicabile
la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (art. 4, comma i-ter
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