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INSERTO




                  E qui si delinea il primo cardine della tematica: la tutela sovranazionale che
             l’ordinamento giuridico europeo riserva alle vittime di queste condotte crimi-
             nose, da cui scaturisce che l’impegno della polizia giudiziaria debba essere prio-
             ritario ed ai massimi livelli di efficacia, ancor più di quanto si possa dedicare nel
             perseguimento dei reati che offendono il patrimonio o piuttosto la libertà di
             stampa o la morale. In particolare, la violenza di genere sembra rivestita di una
             antigiuridicità più elevata rispetto a quella del reato di rapina, di furto o di dan-
             neggiamento,  perché  lede  i  “diritti  umani”.  La  Dichiarazione  Universale  dei
             Diritti Umani del 1948 , definisce i diritti umani come fondamentali dell’essere
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             umano, uguali ed inalienabili, quali la dignità, l’eguaglianza, la libertà. La loro
             tutela è affidata allo Stato e, coerentemente al principio di sussidiarietà, l’attua-
             zione  spetta  a  chi  è  il  più  vicino  possibile  al  cittadino,  quindi,  alle  Forze
             dell’Ordine.

             2.  Le attività di Polizia Giudiziaria
                  Le attività di Polizia Giudiziaria sono fondamentali e spesso determinanti
             a prevenire il verificarsi o il ripetersi di eventi delittuosi, per agevolare l’adozio-
             ne di provvedimenti di tutela emessi dall’Autorità Giudiziaria. La tempestività e
             la completezza delle informazioni assunte nell’immediatezza dei fatti costitui-
             scono i fattori vincenti del modello di prevenzione e contrasto dell’Arma dei
             Carabinieri (fondato sul sistema delle “4 P” della Convenzione di Istanbul:
                    prevenire i reati;
                    perseguire gli autori assicurandoli alla giustizia;
                    proteggere le vittime;
                    sviluppare politiche integrate facendo rete con gli altri attori sistemici
             del territorio).
                  In tale quadro, emerge prima di tutto l’attenzione nei confronti delle vitti-
             me sin dal primo contatto, orientando le azioni operative che possono essere
             schematizzate  nel  modello  delle  “4  A”:  Attivazione  del  pronto  intervento,
             Accoglienza  in  ambienti  protetti,  Ascolto  attivo  scevro  da  pregiudizi,  Aiuto
             concreto, adottando adeguate misure di sicurezza e mettendo in contatto la vit-
             tima con le strutture presenti sul territorio che garantiscono accoglienza e ospi-
             talità.

             2    Pur non essendo formalmente vincolante per gli Stati membri, in quanto dichiarazione di
                  principi, questo documento riveste un’importanza storica fondamentale in quanto rappre-
                  senta la prima testimonianza della volontà della comunità internazionale di riconoscere uni-
                  versalmente i diritti che spettano a ciascun essere umano. Le norme che compongono la
                  Dichiarazione sono ormai considerate, dal punto di vista sostanziale, come principi generali
                  del diritto internazionale e come tali vincolanti per tutti i soggetti di tale ordinamento.

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