Page 26 - Rassegna 2024-1-Inserto
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INSERTO
E qui si delinea il primo cardine della tematica: la tutela sovranazionale che
l’ordinamento giuridico europeo riserva alle vittime di queste condotte crimi-
nose, da cui scaturisce che l’impegno della polizia giudiziaria debba essere prio-
ritario ed ai massimi livelli di efficacia, ancor più di quanto si possa dedicare nel
perseguimento dei reati che offendono il patrimonio o piuttosto la libertà di
stampa o la morale. In particolare, la violenza di genere sembra rivestita di una
antigiuridicità più elevata rispetto a quella del reato di rapina, di furto o di dan-
neggiamento, perché lede i “diritti umani”. La Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani del 1948 , definisce i diritti umani come fondamentali dell’essere
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umano, uguali ed inalienabili, quali la dignità, l’eguaglianza, la libertà. La loro
tutela è affidata allo Stato e, coerentemente al principio di sussidiarietà, l’attua-
zione spetta a chi è il più vicino possibile al cittadino, quindi, alle Forze
dell’Ordine.
2. Le attività di Polizia Giudiziaria
Le attività di Polizia Giudiziaria sono fondamentali e spesso determinanti
a prevenire il verificarsi o il ripetersi di eventi delittuosi, per agevolare l’adozio-
ne di provvedimenti di tutela emessi dall’Autorità Giudiziaria. La tempestività e
la completezza delle informazioni assunte nell’immediatezza dei fatti costitui-
scono i fattori vincenti del modello di prevenzione e contrasto dell’Arma dei
Carabinieri (fondato sul sistema delle “4 P” della Convenzione di Istanbul:
prevenire i reati;
perseguire gli autori assicurandoli alla giustizia;
proteggere le vittime;
sviluppare politiche integrate facendo rete con gli altri attori sistemici
del territorio).
In tale quadro, emerge prima di tutto l’attenzione nei confronti delle vitti-
me sin dal primo contatto, orientando le azioni operative che possono essere
schematizzate nel modello delle “4 A”: Attivazione del pronto intervento,
Accoglienza in ambienti protetti, Ascolto attivo scevro da pregiudizi, Aiuto
concreto, adottando adeguate misure di sicurezza e mettendo in contatto la vit-
tima con le strutture presenti sul territorio che garantiscono accoglienza e ospi-
talità.
2 Pur non essendo formalmente vincolante per gli Stati membri, in quanto dichiarazione di
principi, questo documento riveste un’importanza storica fondamentale in quanto rappre-
senta la prima testimonianza della volontà della comunità internazionale di riconoscere uni-
versalmente i diritti che spettano a ciascun essere umano. Le norme che compongono la
Dichiarazione sono ormai considerate, dal punto di vista sostanziale, come principi generali
del diritto internazionale e come tali vincolanti per tutti i soggetti di tale ordinamento.
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