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L’INTERVENTO DI POLIZIA GIUDIZIARIA E LA PROTEZIONE DELLA VITTIMA
In successione, le misure di prevenzione personali vere e proprie, che
sono provvedimenti che vengono disposti indipendentemente dalla commissio-
ne di un delitto, con lo scopo di prevenire la commissione di un reato da parte
di soggetti ritenuti “a rischio” per la sicurezza pubblica, valutando il loro stile e
tenore di vita.
Più precisamente a seguito della modifica intervenuta ad opera dell’art. 9
comma 4, della L. 19 luglio 2019 n. 69 (cd. Codice Rosso), la categoria dei sog-
getti destinatari delle misure di prevenzione personali prevista dall’art. 4 del
d.lgs. n. 159/2011 si è ulteriormente ampliata con l’introduzione della lettera
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“i-ter” che ha incluso proprio gli indiziati di maltrattamenti contro familiari e
conviventi. Infatti se l’ex partner/coniuge è stato condannato per condotte
maltrattanti o di persecuzione nei confronti dell’altro, e la sua pericolosità resta
“attuale” a causa di accadimenti successivi per i quali è soggetto indiziato dei
reati di violenza domestica, la tutela della vittima può essere ampliata grazie alle
misure di prevenzione. Inoltre, sono stati inclusi alcuni gravi reati come l’omi-
cidio, consumato o tentato, le lesioni gravi, la deformazione dell’aspetto della
persona con lesioni al viso, e la violenza sessuale, potenziando di fatto la portata
preventiva.
Si può esaminare la pericolosità anche se il soggetto è detenuto in carcere
e la P.G. può comunicare alle autorità competenti tutti gli elementi di rilievo per
richiedere l’emissione di un provvedimento, una volta scarcerato .
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La proponibilità delle misure di prevenzione personali deve essere sempre
presa in considerazione, in quanto esse possono costituire un ulteriore stru-
mento di “controllo di polizia” oltre che efficace fattore di deterrenza verso
quei soggetti che, pur rendendosi autori di condotte di stalking, violenza dome-
stica e di genere, non siano ancora (o non lo saranno mai) destinatari di misure
precautelari o cautelari. Pertanto, l’operatore di polizia, indipendentemente
dalle attività di indagini di polizia giudiziaria, su iniziativa o su delega dell’A.G.,
per fatti denunciati o rilevati, deve valutare se la condotta e i precedenti del sog-
getto autore possano presentare i presupposti per l’applicabilità di una misura
di prevenzione.
Il citato “Codice Antimafia” contiene specifiche previsioni che, di fatto,
rafforzano il potere di controllo e di intervento dell’operatore di polizia verso i
soggetti sottoposti a misura di prevenzione, come l’arresto anche fuori flagranza
4 D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia”.
5 La Legge 168/2023, art. 15 prevede che, in caso di sospensione condizionale della pena,
l’Autorità di Pubblica Sicurezza valuti tempestivamente la richiesta di applicazione delle
misure di prevenzione (il Tribunale decide entro dieci giorni).
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