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L’INTERVENTO DI POLIZIA GIUDIZIARIA E LA PROTEZIONE DELLA VITTIMA




                    In  successione,  le  misure  di  prevenzione  personali  vere  e  proprie,  che
               sono provvedimenti che vengono disposti indipendentemente dalla commissio-
               ne di un delitto, con lo scopo di prevenire la commissione di un reato da parte
               di soggetti ritenuti “a rischio” per la sicurezza pubblica, valutando il loro stile e
               tenore di vita.
                    Più precisamente a seguito della modifica intervenuta ad opera dell’art. 9
               comma 4, della L. 19 luglio 2019 n. 69 (cd. Codice Rosso), la categoria dei sog-
               getti destinatari delle misure di prevenzione personali prevista dall’art. 4 del
               d.lgs. n. 159/2011  si è ulteriormente ampliata con l’introduzione della lettera
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               “i-ter” che ha incluso proprio gli indiziati di maltrattamenti contro familiari e
               conviventi.  Infatti  se  l’ex  partner/coniuge  è  stato  condannato  per  condotte
               maltrattanti o di persecuzione nei confronti dell’altro, e la sua pericolosità resta
               “attuale” a causa di accadimenti successivi per i quali è soggetto indiziato dei
               reati di violenza domestica, la tutela della vittima può essere ampliata grazie alle
               misure di prevenzione. Inoltre, sono stati inclusi alcuni gravi reati come l’omi-
               cidio, consumato o tentato, le lesioni gravi, la deformazione dell’aspetto della
               persona con lesioni al viso, e la violenza sessuale, potenziando di fatto la portata
               preventiva.
                    Si può esaminare la pericolosità anche se il soggetto è detenuto in carcere
               e la P.G. può comunicare alle autorità competenti tutti gli elementi di rilievo per
               richiedere l’emissione di un provvedimento, una volta scarcerato .
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                    La proponibilità delle misure di prevenzione personali deve essere sempre
               presa in considerazione, in quanto esse possono costituire un ulteriore stru-
               mento di “controllo di polizia” oltre che efficace fattore di deterrenza verso
               quei soggetti che, pur rendendosi autori di condotte di stalking, violenza dome-
               stica e di genere, non siano ancora (o non lo saranno mai) destinatari di misure
               precautelari  o  cautelari.  Pertanto,  l’operatore  di  polizia,  indipendentemente
               dalle attività di indagini di polizia giudiziaria, su iniziativa o su delega dell’A.G.,
               per fatti denunciati o rilevati, deve valutare se la condotta e i precedenti del sog-
               getto autore possano presentare i presupposti per l’applicabilità di una misura
               di prevenzione.
                    Il citato “Codice Antimafia” contiene specifiche previsioni che, di fatto,
               rafforzano il potere di controllo e di intervento dell’operatore di polizia verso i
               soggetti sottoposti a misura di prevenzione, come l’arresto anche fuori flagranza


               4    D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia”.
               5    La Legge 168/2023, art. 15 prevede che, in caso di sospensione condizionale della pena,
                    l’Autorità  di  Pubblica  Sicurezza  valuti  tempestivamente  la  richiesta  di  applicazione  delle
                    misure di prevenzione (il Tribunale decide entro dieci giorni).

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