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INSERTO




             d.lgs. n. 159/2011) qualora sia adottato un provvedimento di estinzione, inef-
             ficacia, pronunciata per qualsiasi ragione, o di revoca delle misure coercitive
             previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione
             con altra misura meno grave, a cura della cancelleria del giudice deve essere
             comunicato, anche per via telematica, all’autorità di pubblica sicurezza compe-
             tente per le misure di prevenzione, ai fini dell’eventuale adozione dei relativi
             provvedimenti.
                  Al comma 2-quater è previsto, invece, che nei procedimenti per i delitti
             previsti dall’art. 362 comma 1-ter c.p.p., l’estinzione o la revoca delle misure
             coercitive di cui al comma 1 del l’art. 299 o la loro sostituzione con altra misura
             meno  grave  sono  comunicate  al  Prefetto  che  “sulla  base  delle  valutazioni
             espresse  nelle  riunioni  di  coordinamento  di  cui  all’articolo  5,  comma  2,  del
             decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
             luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione
             trimestrale, a tutela della persona offesa”.
                  Il diretto collegamento informativo tra l’autorità giudiziaria e gli organi di
             polizia (il Questore ed il Prefetto), è finalizzato, attraverso la diretta collabora-
             zione tra le istituzioni, ad assicurare un effettivo coordinamento tra misure cau-
             telari personali, misure di prevenzione e vigilanza dinamica, così da garantire la
             protezione della vittima nei casi in cui sussista un pericolo o un rischio concreto
             di danno nei suoi confronti.

             6.  Conclusioni
                  L’attuazione  concreta  e  anche  tempestiva  di  queste  nuove  disposizioni
             richiederebbe un significativo impiego di mezzi e di personale, e non dipenderà
             soltanto dall’impegno delle forze dell’ordine e della magistratura, che certamen-
             te  non  mancherà.  Tuttavia,  ricordando  una  nota  espressione  del  giudice
             Giovanni Falcone: le idee camminano con le gambe degli uomini, riteniamo che ciascu-
             no possa fare la sua parte anche curando la propria specializzazione.
                  Essere specializzati significa innanzi tutto comprendere che una donna
             vittima di violenza si trova in una situazione complessa e difficile, oltre al dolore
             per la violenza subita ha difficoltà a raccontarla anche a chi le è più vicino, prova
             il senso di solitudine e di isolamento e la preoccupazione di non essere creduta,
             ha difficoltà a comprendere le ragioni per cui deve denunciare e ad essere coin-
             volta in un percorso legale e processuale che se non è accompagnato da figure
             professionali attente e qualificate, può costituire ulteriore motivo di vittimizza-
             zione.



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