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INSERTO
d.lgs. n. 159/2011) qualora sia adottato un provvedimento di estinzione, inef-
ficacia, pronunciata per qualsiasi ragione, o di revoca delle misure coercitive
previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione
con altra misura meno grave, a cura della cancelleria del giudice deve essere
comunicato, anche per via telematica, all’autorità di pubblica sicurezza compe-
tente per le misure di prevenzione, ai fini dell’eventuale adozione dei relativi
provvedimenti.
Al comma 2-quater è previsto, invece, che nei procedimenti per i delitti
previsti dall’art. 362 comma 1-ter c.p.p., l’estinzione o la revoca delle misure
coercitive di cui al comma 1 del l’art. 299 o la loro sostituzione con altra misura
meno grave sono comunicate al Prefetto che “sulla base delle valutazioni
espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all’articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione
trimestrale, a tutela della persona offesa”.
Il diretto collegamento informativo tra l’autorità giudiziaria e gli organi di
polizia (il Questore ed il Prefetto), è finalizzato, attraverso la diretta collabora-
zione tra le istituzioni, ad assicurare un effettivo coordinamento tra misure cau-
telari personali, misure di prevenzione e vigilanza dinamica, così da garantire la
protezione della vittima nei casi in cui sussista un pericolo o un rischio concreto
di danno nei suoi confronti.
6. Conclusioni
L’attuazione concreta e anche tempestiva di queste nuove disposizioni
richiederebbe un significativo impiego di mezzi e di personale, e non dipenderà
soltanto dall’impegno delle forze dell’ordine e della magistratura, che certamen-
te non mancherà. Tuttavia, ricordando una nota espressione del giudice
Giovanni Falcone: le idee camminano con le gambe degli uomini, riteniamo che ciascu-
no possa fare la sua parte anche curando la propria specializzazione.
Essere specializzati significa innanzi tutto comprendere che una donna
vittima di violenza si trova in una situazione complessa e difficile, oltre al dolore
per la violenza subita ha difficoltà a raccontarla anche a chi le è più vicino, prova
il senso di solitudine e di isolamento e la preoccupazione di non essere creduta,
ha difficoltà a comprendere le ragioni per cui deve denunciare e ad essere coin-
volta in un percorso legale e processuale che se non è accompagnato da figure
professionali attente e qualificate, può costituire ulteriore motivo di vittimizza-
zione.
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