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DOTTRINA
d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rin-
viano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile com-
petente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel pro-
cesso penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile” .
(18)
L’inserimento della nuova disposizione ha l’effetto di introdurre una
nuova modalità di trattazione delle impugnazioni relative agli effetti civili, che si
aggiunge a quella prevista dal comma 1. L’assetto che ne deriva è il seguente: le
impugnazioni per gli effetti civili che coesistono con le impugnazioni agli effetti
penali vengono proposte, trattate e decise con le forme ordinarie del processo
penale; le impugnazioni relative ai soli effetti civili vengono proposte con le
forme ordinarie del processo penale, ma sono trattate e decise con le forme del
processo civile .
(19)
Per effetto della modifica, il momento genetico dell’impugnazione resta
fisiologicamente unico, ma assistiamo ad un vero e proprio trasferimento del-
l’azione civile dal processo penale (dove il giudice è chiamato a verificare l’am-
missibilità del gravame), al processo civile (dove il giudice deciderà sul merito
delle statuizioni risarcitorie o restitutorie) .
(20)
La traslazione dell’azione (seppur nei gradi di giudizio successivi al primo)
dalla sede penale a quella civile, non è qui riconducibile alla volontà del danneg-
giato, configurandosi piuttosto come un caso di trasferimento ex lege dell’azione
risarcitoria che viene restituita all’autorità competente, e la cui operatività è in
concreto rimessa alla valutazione del giudice penale in ordine all’ammissibilità
del gravame.
5. La separazione delle azioni e il trasferimento dell’azione civile nel
processo penale
L’art. 75 c.p.p. fotografa la configurazione che il rapporto tra azione civile
e penale ha assunto nel nuovo assetto normativo.
(18) Comma inserito dall’articolo 33, comma 1, lett. a) num. 2) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per
l’entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come
aggiunto dall’art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicem-
bre 2022, n. 199.
(19) Sul tema si v. P. Grillo, Assunzione di nuove prove e impugnazioni agli effetti civili post Cartabia, in
ius.giuffrefl.it; L. Iannone, Alcune criticità per il passaggio cognitivo al giudice civile della impugnazione
penale proposta per i soli interessi civili, in ius.giuffrefl.it.
(20) Secondo alcuni autori, nel decidere l’impugnazione il giudice civile non potrà non tener
conto dello statuto della prova civile e del parametro del “più probabile che non”, anziché di
quello della colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio (A. Bassi, Impugnazioni. L‘appel-
lo, in A. Bassi, C. Parodi (a cura di), La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre
2022 n. 150 (cosiddetta Riforma Cartabia), in attuazione della legge delega 27 settembre
2021, n. 134, Milano, 2022, 268).
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