Page 82 - Rassegna 2023-4
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DOTTRINA




             d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rin-
             viano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile com-
             petente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel pro-
             cesso penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile” .
                                                                           (18)
                  L’inserimento  della  nuova  disposizione  ha  l’effetto  di  introdurre  una
             nuova modalità di trattazione delle impugnazioni relative agli effetti civili, che si
             aggiunge a quella prevista dal comma 1. L’assetto che ne deriva è il seguente: le
             impugnazioni per gli effetti civili che coesistono con le impugnazioni agli effetti
             penali vengono proposte, trattate e decise con le forme ordinarie del processo
             penale; le impugnazioni relative ai soli effetti civili vengono proposte con le
             forme ordinarie del processo penale, ma sono trattate e decise con le forme del
             processo civile .
                           (19)
                  Per effetto della modifica, il momento genetico dell’impugnazione resta
             fisiologicamente unico, ma assistiamo ad un vero e proprio trasferimento del-
             l’azione civile dal processo penale (dove il giudice è chiamato a verificare l’am-
             missibilità del gravame), al processo civile (dove il giudice deciderà sul merito
             delle statuizioni risarcitorie o restitutorie) .
                                                    (20)
                  La traslazione dell’azione (seppur nei gradi di giudizio successivi al primo)
             dalla sede penale a quella civile, non è qui riconducibile alla volontà del danneg-
             giato, configurandosi piuttosto come un caso di trasferimento ex lege dell’azione
             risarcitoria che viene restituita all’autorità competente, e la cui operatività è in
             concreto rimessa alla valutazione del giudice penale in ordine all’ammissibilità
             del gravame.

             5.  La  separazione  delle  azioni  e  il  trasferimento  dell’azione  civile  nel
               processo penale
                  L’art. 75 c.p.p. fotografa la configurazione che il rapporto tra azione civile
             e penale ha assunto nel nuovo assetto normativo.

             (18)  Comma inserito dall’articolo 33, comma 1, lett. a) num. 2) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Per
                  l’entrata in vigore delle modifiche disposte dal citato d.lgs. n. 150/2022, vedi art. 99-bis, come
                  aggiunto dall’art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv., con modif., in l. 30 dicem-
                  bre 2022, n. 199.
             (19)  Sul tema si v. P. Grillo, Assunzione di nuove prove e impugnazioni agli effetti civili post Cartabia, in
                  ius.giuffrefl.it; L. Iannone, Alcune criticità per il passaggio cognitivo al giudice civile della impugnazione
                  penale proposta per i soli interessi civili, in ius.giuffrefl.it.
             (20)  Secondo  alcuni  autori,  nel  decidere  l’impugnazione  il  giudice  civile  non  potrà  non  tener
                  conto dello statuto della prova civile e del parametro del “più probabile che non”, anziché di
                  quello della colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio (A. Bassi, Impugnazioni. L‘appel-
                  lo, in A. Bassi, C. Parodi (a cura di), La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre
                  2022 n. 150 (cosiddetta Riforma Cartabia), in attuazione della legge delega 27 settembre
                  2021, n. 134, Milano, 2022, 268).

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