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DOTTRINA
Secondo gli interpreti, la pendenza di un processo penale non è sufficiente
al fine paralizzare lo svolgimento del processo di cognizione, giacché è difficile
rintracciare una relazione di pregiudizialità-dipendenza rilevante ai sensi dell’art.
295 c.p.c. ogni qualvolta sia in corso un giudizio civile a latere di uno penale .
(30)
Ciò si spiega poichè sono rare le ipotesi in cui l’esistenza di un reato rileva
sul piano sostanziale come elemento della fattispecie costitutiva del diritto
dedotto nella sede civile. D’altra parte, evidenzia la dottrina, il giudice civile ha
il potere di accertare autonomamente ed incidenter tantum l’esistenza di un reato
che condiziona l’esistenza di un diritto . Lo consente l’art. 34 c.p.c., sebbene
(31)
ai soli fini della pronuncia sul merito. In quest’ottica si pone la giurisprudenza
di legittimità che interpreta restrittivamente i casi di sospensione previsti dal-
l’art. 75, comma 3, c.p.p., sul presupposto che tali ipotesi rispondono a finalità
diverse da quella di preservare l’uniformità di giudicati.
Sul tema dei limiti della sospensione per pregiudizialità penale, con speci-
fico riferimento all’ipotesi in cui l’azione civile sia esercitata dopo la sentenza di
primo grado, la cassazione ha ammesso l’operatività della sospensione ai sensi
degli articoli 295 c.p.c. in attesa del giudicato penale, “solo se una norma di
diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto
oggetto del giudizio civile e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel
caso concreto, valore di giudicato nel processo civile” Secondo il supremo col-
legio, “perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione
civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rile-
vino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto in ambito civile
sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell’im-
putazione penale” (Cass. civ., Sesta Sezione, 1° giugno 2021, n. 15248) .
(32)
(30) G. Balena, op. cit., 268.
(31) Ibidem.
(32) Nel ribadire il principio, la S.C. ha confermato la sospensione di un giudizio sul presupposto
che l’azione risarcitoria promossa dai familiari di un paziente deceduto nel corso di un inter-
vento chirurgico, dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, fosse stata instau-
rata in relazione al medesimo fatto e nei confronti delle stesse parti, essendo i medici e la
struttura sanitaria convenuti in sede civile imputati e responsabile civile in quella penale e
non risultando che la domanda risarcitoria fosse stata proposta nei confronti di soggetti
diversi (negli stessi termini si v. più di recente, Cass. civ., Seconda Sezione, 30 giugno 2023,
n. 18553). Sulla scorta del medesimo principio le Sezioni unite hanno annullato l’ordinanza
di sospensione di un processo civile, non essendo direttamente l’imputato il convenuto della
causa promossa in sede civile (Cass. s.u. n. 13661/2019). Nella pronuncia si evidenzia che il
legislatore ha escluso espressamente l’applicabilità generalizzata della sospensione, circoscri-
vendola ad alcuni casi tassativamente previsti. Secondo la Cassazione “l’ampiezza di tali
deroghe, a ben vedere, costituisce la misura dell’affermazione del principio della separazione
dei giudizi - che costituisce il criterio guida nei rapporti tra il giudizio penale e quello civile.
Si tratta di tutti casi nei quali la mancata partecipazione non è conseguenza della scelta della
parte stessa, ma conseguenze di eventi che non possono esserle imputati”.
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