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DOTTRINA




                  Secondo gli interpreti, la pendenza di un processo penale non è sufficiente
             al fine paralizzare lo svolgimento del processo di cognizione, giacché è difficile
             rintracciare una relazione di pregiudizialità-dipendenza rilevante ai sensi dell’art.
             295 c.p.c. ogni qualvolta sia in corso un giudizio civile a latere di uno penale .
                                                                                      (30)
                  Ciò si spiega poichè sono rare le ipotesi in cui l’esistenza di un reato rileva
             sul  piano  sostanziale  come  elemento  della  fattispecie  costitutiva  del  diritto
             dedotto nella sede civile. D’altra parte, evidenzia la dottrina, il giudice civile ha
             il potere di accertare autonomamente ed incidenter tantum l’esistenza di un reato
             che condiziona l’esistenza di un diritto . Lo consente l’art. 34 c.p.c., sebbene
                                                  (31)
             ai soli fini della pronuncia sul merito. In quest’ottica si pone la giurisprudenza
             di legittimità che interpreta restrittivamente i casi di sospensione previsti dal-
             l’art. 75, comma 3, c.p.p., sul presupposto che tali ipotesi rispondono a finalità
             diverse da quella di preservare l’uniformità di giudicati.
                  Sul tema dei limiti della sospensione per pregiudizialità penale, con speci-
             fico riferimento all’ipotesi in cui l’azione civile sia esercitata dopo la sentenza di
             primo grado, la cassazione ha ammesso l’operatività della sospensione ai sensi
             degli articoli 295 c.p.c. in attesa del giudicato penale, “solo se una norma di
             diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto
             oggetto del giudizio civile e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel
             caso concreto, valore di giudicato nel processo civile” Secondo il supremo col-
             legio, “perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione
             civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rile-
             vino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto in ambito civile
             sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell’im-
             putazione penale” (Cass. civ., Sesta Sezione, 1° giugno 2021, n. 15248) .
                                                                                 (32)
             (30)  G. Balena, op. cit., 268.
             (31)  Ibidem.
             (32)  Nel ribadire il principio, la S.C. ha confermato la sospensione di un giudizio sul presupposto
                  che l’azione risarcitoria promossa dai familiari di un paziente deceduto nel corso di un inter-
                  vento chirurgico, dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, fosse stata instau-
                  rata in relazione al medesimo fatto e nei confronti delle stesse parti, essendo i medici e la
                  struttura sanitaria convenuti in sede civile imputati e responsabile civile in quella penale e
                  non risultando che la domanda risarcitoria fosse stata proposta nei confronti di soggetti
                  diversi (negli stessi termini si v. più di recente, Cass. civ., Seconda Sezione, 30 giugno 2023,
                  n. 18553). Sulla scorta del medesimo principio le Sezioni unite hanno annullato l’ordinanza
                  di sospensione di un processo civile, non essendo direttamente l’imputato il convenuto della
                  causa promossa in sede civile (Cass. s.u. n. 13661/2019). Nella pronuncia si evidenzia che il
                  legislatore ha escluso espressamente l’applicabilità generalizzata della sospensione, circoscri-
                  vendola  ad  alcuni  casi  tassativamente  previsti.  Secondo  la  Cassazione  “l’ampiezza  di  tali
                  deroghe, a ben vedere, costituisce la misura dell’affermazione del principio della separazione
                  dei giudizi - che costituisce il criterio guida nei rapporti tra il giudizio penale e quello civile.
                  Si tratta di tutti casi nei quali la mancata partecipazione non è conseguenza della scelta della
                  parte stessa, ma conseguenze di eventi che non possono esserle imputati”.

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