Page 83 - Rassegna 2023-4
P. 83

AZIONE CIVILE RISARCITORIA E PROCESSO PENALE




                    La norma è espressione del principio della separazione dei due giudizi,
               nella parte in cui stabilisce che l’azione civile proposta dinanzi al giudice civile
               può proseguire in questa sede nonostante la pendenza del giudizio penale. E ciò
               è possibile sia nel caso in cui il danneggiato non abbia inteso costituirsi parte
               civile nel processo penale (art. 74 c.p.p.), sia nel caso in cui non sia più possibile
               effettuare la costituzione di parte civile per decorso dei termini (art. 79 c.p.p.).
                    In queste ipotesi l’autonomia dei giudizi è tale da realizzarsi il contempo-
               raneo svolgimento delle due azioni, ognuna secondo le norme ad essa proprie,
               con un accertamento indipendente dei fatti e delle responsabilità, non essendo-
               ne più consentita in via generale la sospensione.
                    Il sistema di tutela che ne deriva è strutturato in modo da avvantaggiare
               il danneggiato che ha scelto di coltivare l’azione risarcitoria nella sede civile.
               Dal combinato disposto degli artt. 651 e 652 c.p.p. è infatti possibile ricavare
               che la sentenza penale farà stato secundum eventum litis, cioè solo quando sia di
               condanna .
                         (21)
                    Nel  nuovo  regime,  come  premesso  e  come  si  avrà  modo  di  chiarire  a
               breve, il giudicato penale non ha una vincolatività assoluta: mentre il giudicato
               di condanna fa stato nei confronti del danneggiato “quanto all’accertamento
               della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’im-
               putato lo ha commesso” (art. 651 c.p.p.), il giudicato di assoluzione fa stato
               “quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha
               commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o
               nell’esercizio di una facoltà”, purché il danneggiato si sia costituito o sia stato
               messo in condizione di costituirsi nel processo penale, ed a condizione che
               “non abbia esercitato l’azione in sede civile a norma dell’art. 75, comma 2” (art.
               652 c.p.p.).
                    Ne  deriva  che  il  danneggiato  che  ha  scelto  di  promuovere  e  coltivare
               l’azione nel processo civile non sarà sfavorito dall’eventuale assoluzione dell’im-
               putato, potendosi procedere nella sede civile all’accertamento autonomo della
               responsabilità ai fini del risarcimento del danno o delle restituzioni.
                    Al danneggiato che ha esercitato l’azione in sede civile è data altresì facol-
               tà di trasferire la domanda risarcitoria o restitutoria nel processo penale. Lo
               prevede l’art. 75, al comma 1, c.p.p. Si tratta di un potere riconosciuto al dan-
               neggiato da esercitarsi al ricorrere di una triplice condizione: è necessario che


               (21)  G. Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, II, Bari, 2014, 267. Sul tema si v. E. Liebman,
                    L’efficacia della sentenza penale nel giudizio civile, in Riv. dir. proc., 1957, 5 ss., dove l’autore sviluppa
                    un’analisi storica e di diritto comparato sul tema concernente l’efficacia del giudicato penale
                    nel processo civile.

                                                                                         81
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88