Page 85 - Rassegna 2023-4
P. 85
AZIONE CIVILE RISARCITORIA E PROCESSO PENALE
La norma consente oggi al danneggiato di agire per il diritto al risarcimen-
to o alle restituzioni senza restare pregiudicato dalla eventuale pronuncia della
sentenza penale, facendo però salve due eccezioni: quando il danneggiato si sia
costituito parte civile ed abbia poi revocato la costituzione per proporre azione
autonoma dinanzi al giudice civile, nonché quando abbia proposto l’azione civi-
le di danno dopo la pronuncia della sentenza penale di primo grado. In queste
fattispecie la sospensione del processo civile instaurato a latere del giudizio
penale diventa necessaria.
Tali eccezioni si pongono in stretta correlazione con l’efficacia del giudica-
to penale nel processo civile di danno disciplinata dagli artt. 651 e 652 c.p.p. .
(27)
Le citate norme riconoscono alla pronuncia penale un’efficacia vincolan-
te secundum eventum litis: da un lato, il giudicato di assoluzione fa stato solo nei
confronti del danneggiato che abbia preso parte al processo penale o che sia
stato messo in condizione di partecipare, dall’altro, il giudicato di condanna fa
stato in tutta la sua portata, indipendentemente dalla posizione processuale del
danneggiato.
La deroga all’autonomia dei due giudizi trova ampio consenso in dottrina.
Invero, nel primo caso (la revoca della costituzione di parte civile), l’eccezione
si giustifica in ragione del fatto che il danneggiato è stato messo in condizione
di partecipare al processo penale .
(28)
Nel secondo caso (costituzione successiva alla pronuncia della sentenza di
primo grado), la deroga trova giustificazione nell’esigenza di non avvantaggiare
il danneggiato che potrebbe attendere l’esito del processo penale prima di pro-
porre un’autonoma azione in sede civile, allorché il processo penale giunga ad
una sentenza assolutoria dalla quale non intende essere vincolato .
(29)
Per quanto attiene invece agli altri giudizi civili diversi da quelli di danno
l’art. 654 c.p.p. prevede che la sentenza penale, tanto di condanna, quanto di
assoluzione, possa fare stato soltanto nei confronti di chi abbia effettivamente
preso parte al processo, allorché nel processo civile si controverte intorno ad
un diritto soggettivo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento dei mede-
simi fatti oggetto del processo penale. L’abrogazione del citato art. 3 c.p.p. e
l’espunzione del riferimento a questa norma originariamente contenuto nell’art.
295 c.p.c. permette di escludere che la sospensione del processo civile possa
oggi trovare giustificazione nella contemporanea pendenza di un processo
penale, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 75 c.p.p.
(27) A. Cristiani, Manuale del nuovo processo penale, Torino, 1989, 113.
(28) S. Menchini, op. cit., 72.
(29) G. Balena, op. cit., 268.
83