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AZIONE CIVILE RISARCITORIA E PROCESSO PENALE




                    La norma consente oggi al danneggiato di agire per il diritto al risarcimen-
               to o alle restituzioni senza restare pregiudicato dalla eventuale pronuncia della
               sentenza penale, facendo però salve due eccezioni: quando il danneggiato si sia
               costituito parte civile ed abbia poi revocato la costituzione per proporre azione
               autonoma dinanzi al giudice civile, nonché quando abbia proposto l’azione civi-
               le di danno dopo la pronuncia della sentenza penale di primo grado. In queste
               fattispecie  la  sospensione  del  processo  civile  instaurato  a  latere  del  giudizio
               penale diventa necessaria.
                    Tali eccezioni si pongono in stretta correlazione con l’efficacia del giudica-
               to penale nel processo civile di danno disciplinata dagli artt. 651 e 652 c.p.p. .
                                                                                        (27)
                    Le citate norme riconoscono alla pronuncia penale un’efficacia vincolan-
               te secundum eventum litis: da un lato, il giudicato di assoluzione fa stato solo nei
               confronti del danneggiato che abbia preso parte al processo penale o che sia
               stato messo in condizione di partecipare, dall’altro, il giudicato di condanna fa
               stato in tutta la sua portata, indipendentemente dalla posizione processuale del
               danneggiato.
                    La deroga all’autonomia dei due giudizi trova ampio consenso in dottrina.
               Invero, nel primo caso (la revoca della costituzione di parte civile), l’eccezione
               si giustifica in ragione del fatto che il danneggiato è stato messo in condizione
               di partecipare al processo penale .
                                               (28)
                    Nel secondo caso (costituzione successiva alla pronuncia della sentenza di
               primo grado), la deroga trova giustificazione nell’esigenza di non avvantaggiare
               il danneggiato che potrebbe attendere l’esito del processo penale prima di pro-
               porre un’autonoma azione in sede civile, allorché il processo penale giunga ad
               una sentenza assolutoria dalla quale non intende essere vincolato .
                                                                              (29)
                    Per quanto attiene invece agli altri giudizi civili diversi da quelli di danno
               l’art. 654 c.p.p. prevede che la sentenza penale, tanto di condanna, quanto di
               assoluzione, possa fare stato soltanto nei confronti di chi abbia effettivamente
               preso parte al processo, allorché nel processo civile si controverte intorno ad
               un diritto soggettivo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento dei mede-
               simi fatti oggetto del processo penale. L’abrogazione del citato art. 3 c.p.p. e
               l’espunzione del riferimento a questa norma originariamente contenuto nell’art.
               295 c.p.c. permette di escludere che la sospensione del processo civile possa
               oggi  trovare  giustificazione  nella  contemporanea  pendenza  di  un  processo
               penale, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 75 c.p.p.

               (27)  A. Cristiani, Manuale del nuovo processo penale, Torino, 1989, 113.
               (28)  S. Menchini, op. cit., 72.
               (29)  G. Balena, op. cit., 268.

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