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DOTTRINA
il trasferimento avvenga prima che intervenga in sede civile una pronuncia di
merito anche non passata in giudicato, con contestuale rinuncia agli atti del
giudizio civile, e purché vi sia identità di oggetto .
(22)
È chiaro che dal trasferimento dell’azione nella sede penale scaturiscono
gli effetti di cui all’art. 651 e 652 c.p.p., con la conseguenza che il danneggiato
che ha partecipato al processo penale sarà destinatario tanto degli effetti della
sentenza di condanna, tanto degli effetti della pronuncia di assoluzione.
6. La sospensione del processo civile per pregiudizialità e l’efficacia
secundum eventum litis del giudicato penale
Come accennato sopra, l’istituto della sospensione del processo civile per
pregiudizialità penale aveva un ampio potenziale di operatività nel sistema pre-
vigente , frutto della scelta adottata dal legislatore di consentire la sospensione
(23)
non solo nel caso di domanda risarcitoria proposta autonomamente , ma tutte
(24)
le volte in cui all’interno del processo civile si presentassero come rilevanti fatti
integranti gli estremi di un reato .
(25)
Il quadro è mutato con il nuovo codice che ha ridotto le cause di sospen-
sione, circoscrivendo l’arresto del processo civile alla sola ipotesi delle azioni di
danno. È venuta meno, cioè, la possibilità di sospendere il processo quando
abbia ad oggetto l’accertamento di diritti non risarcitori dipendenti dal reato .
(26)
La sola ipotesi di sospensione del processo civile in pendenza di un processo
penale è, dunque, quella pervista dall’art. 75, comma 3, c.p.p.
(22) È d’obbligo precisare che la rinuncia agli atti non implica una rinuncia all’azione (art. 306
c.p.c.), la quale potrà essere riproposta in sede civile in linea con il comma 3 dell’art. 75 c.p.p.
che consente l’esercizio dell’azione civile anche dopo la costituzione di parte civile e dopo la
pronuncia di una sentenza di primo grado.
(23) Sul tema si v. G. Trisorio Liuzzi, La sospensione del processo civile di cognizione, Bari, 1987, 381 ss.
(24) Art. 24, comma 2, c.p.p. abr.
(25) Art. 3, commi 2 e 4, c.p.p. abr.
(26) G. Trisorio Liuzzi, Riforma del processo penale e sospensione del processo civile, in Riv. dir. proc., 1990, 529
ss.; S. Menchini, Sospensione, in Enc. dir., vol. XLIII, 1990, 69 ss. Si pensi ad esempio al rapporto
tra processo penale di accertamento della responsabilità per reati in ambito familiare e la pro-
nuncia di addebito della separazione. La corte di cassazione ha di recente escluso un rapporto
di pregiudizialità tra i due giudizi e statuito quanto segue: “In tema di sospensione del processo
civile, va esclusa la sussistenza della pregiudizialità - e dunque il ricorrere di un’ipotesi di sospen-
sione necessaria - tra il processo penale di accertamento della responsabilità per reati commessi
in ambito familiare - nella specie, abbandono di coniuge incapace e mancata somministrazione
allo stesso, infermo, dei mezzi di sussistenza - e la pronuncia di addebito della separazione che
richiede si accerti non soltanto che uno dei due coniugi ha tenuto comportamenti contrari ai
doveri matrimoniali, ma anche e soprattutto il nesso causale tra questi comportamenti e la crisi
matrimoniale. Ne consegue che il giudizio civile deve necessariamente condursi in modo auto-
nomo rispetto a quello penale, la cui finalità è l’accertamento della responsabilità dell’imputato
e, in caso di condanna, l’irrogazione della pena, e non la verifica degli effetti della condotta sulla
comunione materiale e spirituale di vita” (Cass. civ., Prima Sezione, 03 marzo 2023, n. 18725).
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