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AZIONE CIVILE RISARCITORIA E PROCESSO PENALE




                    Pertanto, rispettate le esigenze di adattamento del processo civile, espresse
               nei termini sopra visti di subordinazione all’esito dell’accertamento penale, il
               rapporto processuale civile ospitato nel processo penale resta assoggettato ai
               principi che regolano il processo civile, primi fra tutti il principio di disponibilità
               della tutela giurisdizionale  che correla l’avvio dell’iter giudiziale all’iniziativa
                                         (14)
               della parte. Tali principi trovano applicazione anche quando il cumulo delle due
               azioni venga realizzato successivamente, per effetto del trasferimento dell’azio-
               ne civile, inizialmente esercitata dinanzi al giudice civile, all’interno del processo
               penale, a norma dell’art. 75, comma 1, c.p.p. .
                                                          (15)
                    Sia quando il cumulo è originario, sia quando si instaura successivamente,
               il rapporto processuale civile si chiude con la sentenza di condanna che decide
               sulla domanda di restituzione o di risarcimento (art. 538 c.p.p.), ovvero con l’or-
               dinanza che respinge o dichiara inammissibile la costituzione di parte civile (artt.
               80 e 81 c.p.p), fermo restando il potere di revocare la costituzione (art. 82 c.p.p).
                    Nella trama di relazioni che si sono appena descritte, l’azione civile ha
               carattere accessorio rispetto all’azione penale , poiché strettamente correlata
                                                           (16)
               alle  sorti  di  quest’ultima.  Invero,  se  l’azione  penale  è  impromovibile  anche
               l’azione civile ne risulta negativamente condizionata. D’altra parte, se il proces-
               so penale si chiude con una sentenza di proscioglimento, ancorché sia certa la
               responsabilità civile dell’imputato, non può pronunciarsi condanna alla restitu-
               zione o al risarcimento del danno.

               4.  Segue: l’impugnazione per i soli interessi civili
                    Il quadro di rapporti che si è delineato è stato profondamente inciso dalla
               cosiddetta Riforma Cartabia che intervenendo in tema di impugnazioni relative
               ai soli interessi civili , ha inserito nell’art. 573 c.p.p. un comma 1-bis, dove si
                                   (17)
               prevede che “quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice

               (14)  Sugli aspetti generali dell’affidamento all’iniziativa di parte dell’avvio del processo si v. lo stu-
                    dio di T. Carnacini, Tutela giurisdizionale e tecnica del processo, in Studi in onore di E. Redenti, II,
                    Milano, 1951, 695.
               (15)  V. infra § 5.
               (16)  G. Leone, op. cit., 838.
               (17)  “Per interessi civili” si intendono quelli inerenti l’esercizio dell’azione civile nel processo
                    penale  e,  più  nel  dettaglio:  le  questioni  concernenti  la  responsabilità  dell’imputato  e  del
                    responsabile civile per le restituzioni, il risarcimento del danno cagionato dal reato e la rifu-
                    sione delle spese processuali in favore della parte civile, nonché le questioni relative alla
                    responsabilità della parte civile o del querelante, allorché l’imputato o il responsabile civile
                    abbiano fatto domanda di rifusione delle spese sostenute ed il risarcimento dei danni causati
                    dall’azione civile; infine, le questioni riguardanti la responsabilità del civilmente obbligato per
                    la pena pecuniaria (S. Beltrani, Art. 573 c.p.p. - Impugnazione per i soli interessi civili, in Codice di
                    procedura penale commentato, su www.dejure.it).

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