Page 79 - Rassegna 2023-4
P. 79

AZIONE CIVILE RISARCITORIA E PROCESSO PENALE




                    Tanto  l’inserimento  dell’azione  civile  nel  processo  penale,  quanto  la
               sospensione  del  processo  civile  di  danno,  venivano  ricondotti  al  principio
               dell’unità della giurisdizione, che Massari e Mortara rintracciavano nell’identità
               del  potere  giurisdizionale,  in  qualunque  sede  venisse  esercitato.  Secondo
               Massari, “sia che si tratti di decidere controversie civili o amministrative, sia
               che si tratti di accertare reati o di applicare pene” , la giurisdizione è manife-
                                                                (6)
               stazione della potestà sovrana spettante allo Stato. Nell’uno e nell’altro caso,
               osservava il Mortara, le parti si trovano in contesa davanti all’autorità di una
               norma, di fronte al magistrato “persecutore e interprete della volontà conte-
               nuta nella legge, il quale dichiara quale delle due pretese … stia nell’orbita
               dell’ordine giuridico” .
                                    (7)
                    Alla base di tale impostazione risiedeva l’esigenza di evitare giudicati con-
               traddittori: la costituzione di parte civile, realizzando il cumulo dell’azione civile
               e dell’azione penale nello stesso processo, impedisce il conflitto di giudicati in
               via preventiva, poiché la stessa sentenza deciderà sull’esistenza del reato e sul-
               l’esistenza del diritto al risarcimento del danno (o alle restituzioni); l’istituto
               della sospensione, dal suo canto, operando per l’ipotesi che l’azione civile venga
               esercitata in una sede diversa da quella penale, fa in modo che le sorti del pro-
               cesso civile si adattino agli esiti del processo penale, collocando il giudizio risar-
               citorio in una fase di quiescenza nell’attesa della sentenza penale. Nel previgen-
               te sistema era dunque presente una forte correlazione tra giudicato penale e
               sospensione del processo civile.
                    Il codice di procedura penale del 1988 ridimensiona notevolmente l’asset-
               to delle relazioni tra le due giurisdizioni, realizzando la piena autonomia del giu-
               dizio civile di danno. Il risultato viene raggiunto intervenendo su un duplice
               piano. Innanzitutto, pur prevedendosi l’efficacia della sentenza penale nella sede
               civile, si circoscrive la portata di questo condizionamento all’ipotesi che la sen-
               tenza sia di condanna, il che significa che il giudicato potrà operare solamente
               quando sia di segno favorevole danneggiato .
                                                          (8)
                    In secondo luogo, si limita la subordinazione del processo civile agli esiti
               del processo penale, introducendo una unica ipotesi di sospensione per pregiu-
               dizialità, la quale ricorre quando il giudizio di danno sia stato promosso nei con-
               fronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, o
               dopo la pronuncia della sentenza penale di primo grado .
                                                                      (9)

               (6)   E. Massari, Il processo penale nella nuova legislazione italiana, Napoli, 1934, 75.
               (7)   L. Mortara, Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, I, Milano, s.d. 589 ss.
               (8)   V. infra § 6.
               (9)   V. infra § 6.

                                                                                         77
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84