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AZIONE CIVILE RISARCITORIA E PROCESSO PENALE
Tanto l’inserimento dell’azione civile nel processo penale, quanto la
sospensione del processo civile di danno, venivano ricondotti al principio
dell’unità della giurisdizione, che Massari e Mortara rintracciavano nell’identità
del potere giurisdizionale, in qualunque sede venisse esercitato. Secondo
Massari, “sia che si tratti di decidere controversie civili o amministrative, sia
che si tratti di accertare reati o di applicare pene” , la giurisdizione è manife-
(6)
stazione della potestà sovrana spettante allo Stato. Nell’uno e nell’altro caso,
osservava il Mortara, le parti si trovano in contesa davanti all’autorità di una
norma, di fronte al magistrato “persecutore e interprete della volontà conte-
nuta nella legge, il quale dichiara quale delle due pretese … stia nell’orbita
dell’ordine giuridico” .
(7)
Alla base di tale impostazione risiedeva l’esigenza di evitare giudicati con-
traddittori: la costituzione di parte civile, realizzando il cumulo dell’azione civile
e dell’azione penale nello stesso processo, impedisce il conflitto di giudicati in
via preventiva, poiché la stessa sentenza deciderà sull’esistenza del reato e sul-
l’esistenza del diritto al risarcimento del danno (o alle restituzioni); l’istituto
della sospensione, dal suo canto, operando per l’ipotesi che l’azione civile venga
esercitata in una sede diversa da quella penale, fa in modo che le sorti del pro-
cesso civile si adattino agli esiti del processo penale, collocando il giudizio risar-
citorio in una fase di quiescenza nell’attesa della sentenza penale. Nel previgen-
te sistema era dunque presente una forte correlazione tra giudicato penale e
sospensione del processo civile.
Il codice di procedura penale del 1988 ridimensiona notevolmente l’asset-
to delle relazioni tra le due giurisdizioni, realizzando la piena autonomia del giu-
dizio civile di danno. Il risultato viene raggiunto intervenendo su un duplice
piano. Innanzitutto, pur prevedendosi l’efficacia della sentenza penale nella sede
civile, si circoscrive la portata di questo condizionamento all’ipotesi che la sen-
tenza sia di condanna, il che significa che il giudicato potrà operare solamente
quando sia di segno favorevole danneggiato .
(8)
In secondo luogo, si limita la subordinazione del processo civile agli esiti
del processo penale, introducendo una unica ipotesi di sospensione per pregiu-
dizialità, la quale ricorre quando il giudizio di danno sia stato promosso nei con-
fronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, o
dopo la pronuncia della sentenza penale di primo grado .
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(6) E. Massari, Il processo penale nella nuova legislazione italiana, Napoli, 1934, 75.
(7) L. Mortara, Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, I, Milano, s.d. 589 ss.
(8) V. infra § 6.
(9) V. infra § 6.
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