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DOTTRINA
Dal 1991, il governo americano ha incoraggiato le società ad introdurre
procedure di whistleblowing , fino a creare delle vere e proprie hot-lines, divenute,
ben presto, il principale vettore delle segnalazioni anonime; nel 2002, a seguito di
alcuni scandali, si è giunti al varo di una normativa - potenziata nel 2020 -
espressamente dedicata alla finanza, migliorando, di conseguenza, l’accuratezza e
l’affidabilità delle informazioni aziendali ed assicurando, nelle società quotate,
una specifica protezione dei dipendenti che forniscano notizie o collaborino in
indagini per l’accertamento di illeciti.
È stato sancito che …una società non possa licenziare, retrocedere, sospendere, inti-
morire, molestare o discriminare in qualsiasi altra maniera un whistleblower che abbia ripor-
tato informazioni ad un soggetto, interno alla società, dotato del potere di investigare, scoprire
o far terminare condotte illecite, contemporaneamente all’introduzione di procedure
che avrebbero consentito, ai lavoratori, di rappresentare, in forma anonima,
situazioni ritenute preoccupanti, con esclusione di alcuni ambiti come quello
dei media, ma, con estensione anche ad organizzazioni no-profit e società indivi-
duali, grazie ad una nozione di ritorsione più ampia …qualsiasi azione nociva nei con-
fronti di una persona, comprese le interferenze con la legale occupazione lavorativa o con la
vita quotidiana…
L’ordinamento in cui più efficacemente si tutelano i whistleblowers è quello
inglese; si pensi alla modifica, nel 1998, dello Statuto dei Lavoratori, risalente ad
appena due anni prima, mediante l’adozione di garanzie e di ampie tutele legali
nel caso di ritorsioni dei datori di lavoro in danno degli impiegati che avessero
soffiato il fischietto.
A seconda del soggetto al quale sia rivolta, si possono distinguere tre
diversi livelli di segnalazione:
a) quella di primo grado, indirizzata al datore di lavoro;
b) quella di secondo grado, destinata ai soggetti istituzionali previsti dalla
legge, quali, per citarne solo alcune, l’Agenzia per l’ambiente, l’Autorità per i servizi
finanziari, l’Agenzia del Fisco;
c) quella di terzo grado, più generica, verso membri del parlamento, forze
dell’ordine e giornalisti.
Affinché l’autore possa ottenere tutela, la segnalazione, scevra da qualun-
que finalità idonea a procurare un vantaggio personale e valutata dall’Autorità
Giudiziaria anche sotto il profilo del rischio corso dal soffiatore (titolare di diritti
gius-lavoristici e risarcitori), dovrà fondarsi sui seguenti presupposti: irregolarità,
cioè essere eccezionalmente seria; ragionevole convincimento che essa condurrà ad
un atto di ritorsione o ad un occultamento delle prove o che sia stata preceduta
da una sostanzialmente identica.
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