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DOTTRINA




                  Dal 1991, il governo americano ha incoraggiato le società ad introdurre
             procedure di whistleblowing , fino a creare delle vere e proprie hot-lines, divenute,
             ben presto, il principale vettore delle segnalazioni anonime; nel 2002, a seguito di
             alcuni  scandali,  si  è  giunti  al  varo  di  una  normativa  -  potenziata  nel  2020  -
             espressamente dedicata alla finanza, migliorando, di conseguenza, l’accuratezza e
             l’affidabilità delle informazioni aziendali ed assicurando, nelle società quotate,
             una specifica protezione dei dipendenti che forniscano notizie o collaborino in
             indagini per l’accertamento di illeciti.
                  È stato sancito che …una società non possa licenziare, retrocedere, sospendere, inti-
             morire, molestare o discriminare in qualsiasi altra maniera un whistleblower che abbia ripor-
             tato informazioni ad un soggetto, interno alla società, dotato del potere di investigare, scoprire
             o far terminare condotte illecite, contemporaneamente all’introduzione di procedure
             che  avrebbero  consentito,  ai  lavoratori,  di  rappresentare,  in  forma  anonima,
             situazioni ritenute preoccupanti, con esclusione di alcuni ambiti come quello
             dei media, ma, con estensione anche ad organizzazioni no-profit e società indivi-
             duali, grazie ad una nozione di ritorsione più ampia …qualsiasi azione nociva nei con-
             fronti di una persona, comprese le interferenze con la legale occupazione lavorativa o con la
             vita quotidiana…
                  L’ordinamento in cui più efficacemente si tutelano i whistleblowers è quello
             inglese; si pensi alla modifica, nel 1998, dello Statuto dei Lavoratori, risalente ad
             appena due anni prima, mediante l’adozione di garanzie e di ampie tutele legali
             nel caso di ritorsioni dei datori di lavoro in danno degli impiegati che avessero
             soffiato il fischietto.
                  A  seconda  del  soggetto  al  quale  sia  rivolta,  si  possono  distinguere  tre
             diversi livelli di segnalazione:
                  a) quella di primo grado, indirizzata al datore di lavoro;
                  b)  quella  di  secondo  grado,  destinata  ai  soggetti  istituzionali  previsti  dalla
             legge, quali, per citarne solo alcune, l’Agenzia per l’ambiente, l’Autorità per i servizi
             finanziari, l’Agenzia del Fisco;
                  c) quella di terzo grado, più generica, verso membri del parlamento, forze
             dell’ordine e giornalisti.
                  Affinché l’autore possa ottenere tutela, la segnalazione, scevra da qualun-
             que finalità idonea a procurare un vantaggio personale e valutata dall’Autorità
             Giudiziaria anche sotto il profilo del rischio corso dal soffiatore (titolare di diritti
             gius-lavoristici e risarcitori), dovrà fondarsi sui seguenti presupposti: irregolarità,
             cioè essere eccezionalmente seria; ragionevole convincimento che essa condurrà ad
             un atto di ritorsione o ad un occultamento delle prove o che sia stata preceduta
             da una sostanzialmente identica.

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