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IL DECRETO SUL WHISTLEBLOWING




                    La principale criticità del sistema è costituita dalla non obbligatorietà di una
               normativa che si limita, semplicemente, a spronare le aziende in direzione di
               una whistleblowing policy, per incentivare la risoluzione interna dei conflitti.
                    A livello comunitario, la protezione dei whistleblowers è, innanzi tutto, rego-
               lata  dalla  Convenzione  Civile  sulla  corruzione,  firmata  il  4  novembre  del  1999  a
               Strasburgo, sulla difesa dei dipendenti che, in buona fede, denuncino fatti di
               corruzione; il primo febbraio del 2006, il Gruppo dei Garanti Europei ha adottato
               il Working Party , ossia Il parere 1/2006 sull’applicazione della disciplina comunitaria in
               materia di protezione dei dati personali alle procedure informative implementate nei settori
               attinenti l’attività contabile e dei controlli interni, della revisione, nonché della lotta alla cor-
               ruzione ed ai crimini bancari e finanziari.
                    Tale sistema verte, innanzi tutto, sulla garanzia dell’anonimato per il sog-
               getto segnalante, col dichiarato obiettivo di offrire, alle persone giuridiche, ido-
               nee linee-guida sulla corretta adozione e attuazione, in ossequio alla disciplina
               comunitaria in materia di protezione dei dati personali, dei whistleblowing schemes,
               con tutte le difficoltà sussistenti in concreto, per via delle differenze esistenti
               fra gli Stati, i quali, non sempre, dispongono di una previsione normativa sulla
               materia.


































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