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IL DECRETO SUL WHISTLEBLOWING




                    Altresì, giova evidenziare la sussistenza di una clausola di esclusione delle tute-
               le nel caso di segnalazioni per le quali, sia pur con sentenza di prime cure, sia
               stata accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o di
               diffamazione ovvero la sua responsabilità civile, per dolo o colpa grave (Fuori
               dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi
               dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria
               o alla Corte dei conti, o all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al
               proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rap-
               porto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discrimina-
               toria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati diretta-
               mente o indirettamente alla denuncia. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del
               segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’ad-
               debito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.
               Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può
               essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incol-
               pato. L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pub-
               blica, per i provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali
               maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in
               essere. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 ago-
               sto 1990 nr. 241, e successive modificazioni).
                    L’articolo 54-bis prevede, ancora, che le segnalazioni siano trasmesse al
               Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza o all’ ANAC, nel caso
               riguardino l’azione di quest’ultimo. Il raggio della norma in argomento, con le
               modifiche introdotte dalla legge nr. 179 del 2017, è stato esteso, includendo,
               accanto  al  personale  dipendente  delle  pubbliche  amministrazioni,  i  soggetti
               operanti in regime di diritto pubblico e gli enti e le società private sottoposte al
               controllo ex articolo 2359 del codice civile. Di guisa alla legge nr. 179 del 2017
               si era esteso il whistleblowing (e la relativa tutela) agli impiegati e/o collaboratori
               di imprese fornitrici di servizi e di beni alla pubblica amministrazione; tanto da
               spingere l’ANAC, nel 2015, a diramare specifiche linee-guida con le quali, peral-
               tro, in una all’applicazione della misura anche ai dipendenti del settore privato,
               aveva sollecitato il legislatore a tutelare, più incisivamente, il segnalante.
                    Il decreto legislativo nr. 24 del 2023 si rivolge a coloro i quali siano venuti
               a conoscenza di fatti rilevanti nel corso della propria attività lavorativa, indipen-
               dentemente  dal  ruolo  o  dallo  status  di:  dipendenti,  collaboratori,  lavoratori
               subordinati, autonomi, liberi professionisti, tirocinanti (anche non retribuiti),
               azionisti, soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigi-
               lanza, rappresentanza, ovvero meri facilitatori e loro parenti.


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