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DOTTRINA
Sono stati previsti specifici canali di segnalazione che garantiscano la riser-
vatezza dell’identità del whistleblower; per adoperarsi in tal senso presso l’ANAC,
sarà predisposta una piattaforma informatica, che, tuttavia, non sostituirà le più
tradizionali forme scritte od orali.
Consentito pure l’incontro in presenza in un lasso di tempo ragionevole;
posto che l’Autorità dovrà dare riscontro, all’interessato, entro tre mesi o, in
caso di giustificate ragioni, non oltre sei mesi dalla data di avviso di ricezione
della segnalazione esterna o, in mancanza, dalla scadenza del termine di sette
giorni dalla medesima ricezione.
La stessa Autorità precisa che i segnalanti non potranno subire alcuna ritor-
sione: licenziamenti, sospensioni (anche nella formazione), retrocessioni di
grado o mancate promozioni, mutamenti di funzioni, modifiche del luogo o
dell’orario di lavoro, riduzioni di stipendio, note di merito negative, misure
disciplinari, sanzioni pecuniarie, coercizioni, intimidazioni, molestie, discrimi-
nazioni o trattamenti sfavorevoli, mancate conversioni di contratti di lavoro a
termine in quelli a tempo indeterminato, mancati rinnovi o risoluzioni anticipa-
te di contratti di lavoro a termine, danni, anche alla reputazione della persona,
sia economici che finanziari, richieste di sottoposizione ad accertamenti psi-
chiatrici o medici.
In caso di violazione della normativa, competerà, all’ANAC, l’applicazio-
ne, al responsabile (o ai responsabili), delle seguenti sanzioni amministrative
pecuniarie: da 10 a 50.000 euro, in conseguenza dell’accertamento di ritorsioni,
di ostacolo, anche tentato, alla segnalazione, di violazione dell’obbligo di riser-
vatezza; da 10 a 50.000 euro, per mancata istituzione di canali di segnalazione o
di inadeguatezza delle procedure a supporto; da 500 a 2.500 euro, quando venga
accertata la responsabilità penale del segnalante per i delitti di diffamazione o di
calunnia.
Le misure, cui si uniformano le pratiche operative, consistono in informa-
zioni, assistenza e consulenza gratuita sulle modalità di segnalazione e protezio-
ne dalle ritorsioni, giusti precetti delle normative nazionali e/o europee, anche
e soprattutto nell’ottica di garantire i diritti della persona coinvolta, fruendo del
patrocinio a spese dello Stato.
Il dipendente pubblico, che segnali un illecito, non potrà essere: sanziona-
to, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura con effetti
negativi - precludendo l’acquisizione di copia della denuncia con l’accesso agli
atti di cui alla legge n. 241/1990 - in adesione al piano nazionale anticorruzione,
notoriamente imperniato sul principio della riservatezza e dell’identità del
dipendente.
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