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DOTTRINA




                  Sono stati previsti specifici canali di segnalazione che garantiscano la riser-
             vatezza dell’identità del whistleblower; per adoperarsi in tal senso presso l’ANAC,
             sarà predisposta una piattaforma informatica, che, tuttavia, non sostituirà le più
             tradizionali forme scritte od orali.
                  Consentito pure l’incontro in presenza in un lasso di tempo ragionevole;
             posto che l’Autorità dovrà dare riscontro, all’interessato, entro tre mesi o, in
             caso di giustificate ragioni, non oltre sei mesi dalla data di avviso di ricezione
             della segnalazione esterna o, in mancanza, dalla scadenza del termine di sette
             giorni dalla medesima ricezione.
                  La stessa Autorità precisa che i segnalanti non potranno subire alcuna ritor-
             sione:  licenziamenti,  sospensioni  (anche  nella  formazione),  retrocessioni  di
             grado o mancate promozioni, mutamenti di funzioni, modifiche del luogo o
             dell’orario  di  lavoro,  riduzioni  di  stipendio,  note  di  merito  negative,  misure
             disciplinari, sanzioni pecuniarie, coercizioni, intimidazioni, molestie, discrimi-
             nazioni o trattamenti sfavorevoli, mancate conversioni di contratti di lavoro a
             termine in quelli a tempo indeterminato, mancati rinnovi o risoluzioni anticipa-
             te di contratti di lavoro a termine, danni, anche alla reputazione della persona,
             sia economici che finanziari, richieste di sottoposizione ad accertamenti psi-
             chiatrici o medici.
                  In caso di violazione della normativa, competerà, all’ANAC, l’applicazio-
             ne, al responsabile (o ai responsabili), delle seguenti sanzioni amministrative
             pecuniarie: da 10 a 50.000 euro, in conseguenza dell’accertamento di ritorsioni,
             di ostacolo, anche tentato, alla segnalazione, di violazione dell’obbligo di riser-
             vatezza; da 10 a 50.000 euro, per mancata istituzione di canali di segnalazione o
             di inadeguatezza delle procedure a supporto; da 500 a 2.500 euro, quando venga
             accertata la responsabilità penale del segnalante per i delitti di diffamazione o di
             calunnia.
                  Le misure, cui si uniformano le pratiche operative, consistono in informa-
             zioni, assistenza e consulenza gratuita sulle modalità di segnalazione e protezio-
             ne dalle ritorsioni, giusti precetti delle normative nazionali e/o europee, anche
             e soprattutto nell’ottica di garantire i diritti della persona coinvolta, fruendo del
             patrocinio a spese dello Stato.
                  Il dipendente pubblico, che segnali un illecito, non potrà essere: sanziona-
             to, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura con effetti
             negativi - precludendo l’acquisizione di copia della denuncia con l’accesso agli
             atti di cui alla legge n. 241/1990 - in adesione al piano nazionale anticorruzione,
             notoriamente  imperniato  sul  principio  della  riservatezza  e  dell’identità  del
             dipendente.

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