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DOTTRINA




                  Tale complesso di disposizioni sarà in vigore dal 15 luglio 2023 e riguar-
             derà il settore pubblico (ad eccezione dei comuni con popolazione inferiore a
             diecimila abitanti) quanto quello privato (compagini con più di cinquanta dipen-
             denti  o,  a  prescindere  dal  numero  dei  propri  occupati,  esercenti  attività  in
             campo finanziario o ambientale).
                  L’Italia ha registrato un ritardo di ben quattro anni nel recepimento della
             citata direttiva, subendo, persino, nel 2022, un procedimento d’infrazione.
                  La  finalità  della  disciplina  è  la  tutela  dei  whistleblowers all’interno
             dell’Unione, atteso che costoro, avendo acquisito informazioni su minacce o
             pregiudizi al pubblico interesse, finiscono per esercitare il loro fondamentale
             diritto alla libertà di espressione.
                  Difendendo i whistleblowers, dunque, si è inteso perseguire l’obiettivo di pre-
             venire  la  commissione  dei  reati,  nell’ottica  di  impedire  violazioni  al  diritto
             dell’Unione; illeciti rappresentati da atti od omissioni che vanifichino, sulla base
             dell’allegato alla direttiva, le regole europee su appalti pubblici, prevenzione del
             riciclaggio,  finanziamento  del  terrorismo,  tutela  dell’ambiente  e  della  salute
             pubblica, con la sola esclusione della materia della sicurezza, appannaggio del
             legislatore nazionale.
                  Occorre precisare come la direttiva europea nr. 1937 non pregiudicasse
             nemmeno la disciplina interna sulle informazioni classificate, nel solco della tutela
             del segreto professionale medico, giudiziario e forense; segnatamente, l’art. 13
             della legge delega nr. 127 del 2022 cristallizza principi e criteri direttivi cui il
             governo  avrebbe  dovuto  uniformarsi,  predisponendo  adeguate  modifiche  al
             diritto nazionale per assicurare il più alto grado di protezione, introducendo
             e/o mantenendo ogni più favorevole disposizione per il segnalante.
                  Il nostro Paese aveva scelto di rimanere in un limbo, una sorta vigile vacatio
             legis sul whistleblowing, a fronte delle convenzioni internazionali cui aveva aderito,
             almeno fino alla modifica del decreto legislativo nr. 165/2001 mediante la legge
             nr. 190/2012 (cosiddetta anticorruzione), la quale, all’art. 1, comma 51, ha intro-
             dotto, nel Testo Unico del Pubblico Impiego (sic decreto legislativo nr. 165 del 2001),
             l’art. 54-bis (tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti), atto a favorire la segna-
             lazione di illeciti da parte di soggetti informati sui fatti, sancendo il divieto di
             rivelare l’identità del segnalante, attraverso, però, una serie di contrappesi caratteriz-
             zati, ad esempio, nel processo penale, dall’art. 329 c.p.p., riguardante il segreto
             degli atti d’indagine (in ambito disciplinare, la comunicazione è subordinata,
             sostanzialmente, al consenso dell’autore della segnalazione, pena la sua inutiliz-
             zabilità; mentre, in sede contabile, è previsto lo sbarramento di tale informazione
             fino alla conclusione della fase istruttoria).

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