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DOTTRINA
Tale complesso di disposizioni sarà in vigore dal 15 luglio 2023 e riguar-
derà il settore pubblico (ad eccezione dei comuni con popolazione inferiore a
diecimila abitanti) quanto quello privato (compagini con più di cinquanta dipen-
denti o, a prescindere dal numero dei propri occupati, esercenti attività in
campo finanziario o ambientale).
L’Italia ha registrato un ritardo di ben quattro anni nel recepimento della
citata direttiva, subendo, persino, nel 2022, un procedimento d’infrazione.
La finalità della disciplina è la tutela dei whistleblowers all’interno
dell’Unione, atteso che costoro, avendo acquisito informazioni su minacce o
pregiudizi al pubblico interesse, finiscono per esercitare il loro fondamentale
diritto alla libertà di espressione.
Difendendo i whistleblowers, dunque, si è inteso perseguire l’obiettivo di pre-
venire la commissione dei reati, nell’ottica di impedire violazioni al diritto
dell’Unione; illeciti rappresentati da atti od omissioni che vanifichino, sulla base
dell’allegato alla direttiva, le regole europee su appalti pubblici, prevenzione del
riciclaggio, finanziamento del terrorismo, tutela dell’ambiente e della salute
pubblica, con la sola esclusione della materia della sicurezza, appannaggio del
legislatore nazionale.
Occorre precisare come la direttiva europea nr. 1937 non pregiudicasse
nemmeno la disciplina interna sulle informazioni classificate, nel solco della tutela
del segreto professionale medico, giudiziario e forense; segnatamente, l’art. 13
della legge delega nr. 127 del 2022 cristallizza principi e criteri direttivi cui il
governo avrebbe dovuto uniformarsi, predisponendo adeguate modifiche al
diritto nazionale per assicurare il più alto grado di protezione, introducendo
e/o mantenendo ogni più favorevole disposizione per il segnalante.
Il nostro Paese aveva scelto di rimanere in un limbo, una sorta vigile vacatio
legis sul whistleblowing, a fronte delle convenzioni internazionali cui aveva aderito,
almeno fino alla modifica del decreto legislativo nr. 165/2001 mediante la legge
nr. 190/2012 (cosiddetta anticorruzione), la quale, all’art. 1, comma 51, ha intro-
dotto, nel Testo Unico del Pubblico Impiego (sic decreto legislativo nr. 165 del 2001),
l’art. 54-bis (tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti), atto a favorire la segna-
lazione di illeciti da parte di soggetti informati sui fatti, sancendo il divieto di
rivelare l’identità del segnalante, attraverso, però, una serie di contrappesi caratteriz-
zati, ad esempio, nel processo penale, dall’art. 329 c.p.p., riguardante il segreto
degli atti d’indagine (in ambito disciplinare, la comunicazione è subordinata,
sostanzialmente, al consenso dell’autore della segnalazione, pena la sua inutiliz-
zabilità; mentre, in sede contabile, è previsto lo sbarramento di tale informazione
fino alla conclusione della fase istruttoria).
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