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IL DECRETO SUL WHISTLEBLOWING




                    Disponendo  l’introduzione,  in  ambito  privato,  di  più  idonei  sistemi  di
               segnalazione, in luogo di quelli rimessi, fino ad oggi, all’iniziativa dell’imprendi-
               tore, nella prospettiva della omicomprensività del modello di organizzazione gestione e
               controllo del decreto legislativo nr. 231/2001, a riparo da sanzioni, in costanza
               dell’introduzione e dell’adozione di efficaci protocolli.
                    Altresì, istituendo canali per segnalazioni, non più limitate all’area penali-
               stica,  ma  ricomprendenti  ogni  distorsione  para-delittuosa  ascrivibile  ad  interessi
               strategici e comunitari, in materia di privacy, di antitrust, di ambiente e, financo,
               di violazioni di ordinari standard etici.
                    Un processo orizzontale che coinvolge, pure, i facilitatori e i loro congiunti.
               Un deciso cambiamento di indirizzo, realizzato sfruttando, tra l’altro, anche la
               possibilità di rendere pubblica una segnalazione attraverso mass media o social net-
               work, ove si prefiguri, per la pubblica amministrazione o per il privato, l’attualità
               di un pericolo.

               2.  Cenni di diritto comparato sul whistleblowing
                    Negli Stati Uniti, la normativa a tutela del segnalante varia in base al settore
               regolamentato;  così,  ad  esempio,  esisterà  un  whistleblowing  governativo,  uno
               societario, uno medico ed uno ambientale.
                    Limitandosi, per brevità, all’ambito federale, si potrebbe affermare che la
               remota genesi di tale disciplina risalga, addirittura, al 1863, al False Claim Act,
               varato per contrastare le truffe in danno del governo americano, identificando
               una serie di fattispecie illecite, quali: la dolosa presentazione di una falsa o frau-
               dolenta richiesta di pagamento; la cospirazione, ossia la redazione di un’inveridica
               istanza per l’ottenimento di un pagamento; l’uso intenzionale di un falso docu-
               mento o di una mendace dichiarazione per celare o ridurre un debito verso
               l’erario o per impedire l’acquisizione di una proprietà da parte di quest’ultimo.
                    Con un’azione suscettibile di essere promossa dal whistleblower, esercitando
               il qui tam (dall’abbreviazione latina qui tam pro domino rege quam pro se ipso in hac
               parte sequitur, che significa Colui che muove un’azione per conto del nostro signore il Re,
               così come per sé stesso) presso il Dipartimento di Giustizia americano, con la possibile
               corresponsione di una somma fino ad un massimo del trenta per cento di quan-
               to recuperato dal governo in conseguenza della denuncia.
                    Da cui, la crescita del fenomeno del whistleblowing , che, prima del 1986,
               all’anno, registrava meno di dieci denunce, raggiungendo, in seguito, il numero
               di diverse centinaia, con un incasso, per gli U.S.A., di più di diciassette miliardi
               di dollari, con un risarcimento pro-capite medio, per il segnalante, di circa un milio-
               ne di dollari.


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