Page 73 - Rassegna 2023-4
P. 73
IL DECRETO SUL WHISTLEBLOWING
Disponendo l’introduzione, in ambito privato, di più idonei sistemi di
segnalazione, in luogo di quelli rimessi, fino ad oggi, all’iniziativa dell’imprendi-
tore, nella prospettiva della omicomprensività del modello di organizzazione gestione e
controllo del decreto legislativo nr. 231/2001, a riparo da sanzioni, in costanza
dell’introduzione e dell’adozione di efficaci protocolli.
Altresì, istituendo canali per segnalazioni, non più limitate all’area penali-
stica, ma ricomprendenti ogni distorsione para-delittuosa ascrivibile ad interessi
strategici e comunitari, in materia di privacy, di antitrust, di ambiente e, financo,
di violazioni di ordinari standard etici.
Un processo orizzontale che coinvolge, pure, i facilitatori e i loro congiunti.
Un deciso cambiamento di indirizzo, realizzato sfruttando, tra l’altro, anche la
possibilità di rendere pubblica una segnalazione attraverso mass media o social net-
work, ove si prefiguri, per la pubblica amministrazione o per il privato, l’attualità
di un pericolo.
2. Cenni di diritto comparato sul whistleblowing
Negli Stati Uniti, la normativa a tutela del segnalante varia in base al settore
regolamentato; così, ad esempio, esisterà un whistleblowing governativo, uno
societario, uno medico ed uno ambientale.
Limitandosi, per brevità, all’ambito federale, si potrebbe affermare che la
remota genesi di tale disciplina risalga, addirittura, al 1863, al False Claim Act,
varato per contrastare le truffe in danno del governo americano, identificando
una serie di fattispecie illecite, quali: la dolosa presentazione di una falsa o frau-
dolenta richiesta di pagamento; la cospirazione, ossia la redazione di un’inveridica
istanza per l’ottenimento di un pagamento; l’uso intenzionale di un falso docu-
mento o di una mendace dichiarazione per celare o ridurre un debito verso
l’erario o per impedire l’acquisizione di una proprietà da parte di quest’ultimo.
Con un’azione suscettibile di essere promossa dal whistleblower, esercitando
il qui tam (dall’abbreviazione latina qui tam pro domino rege quam pro se ipso in hac
parte sequitur, che significa Colui che muove un’azione per conto del nostro signore il Re,
così come per sé stesso) presso il Dipartimento di Giustizia americano, con la possibile
corresponsione di una somma fino ad un massimo del trenta per cento di quan-
to recuperato dal governo in conseguenza della denuncia.
Da cui, la crescita del fenomeno del whistleblowing , che, prima del 1986,
all’anno, registrava meno di dieci denunce, raggiungendo, in seguito, il numero
di diverse centinaia, con un incasso, per gli U.S.A., di più di diciassette miliardi
di dollari, con un risarcimento pro-capite medio, per il segnalante, di circa un milio-
ne di dollari.
71

