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DOTTRINA




                  Il reato si pone, infatti, come elemento costitutivo del diritto al risarcimen-
             to del danno e ne condiziona l’esistenza secondo un rapporto di pregiudiziali-
             tà . Tale relazione si manifesta con evidenza quando l’azione civile è esercitata
              (1)
             fuori dal processo penale, poichè risente non solo della pendenza del giudizio
             nella sede penale, ma anche e soprattutto del giudicato che si forma all’esito del
             processo penale. Il presente lavoro si pone l’obiettivo di indagare le interferenze
             tra le due azioni, a partire da una ricognizione delle diverse configurazioni che
             possono assumere le relazioni tra giurisdizione civile e giurisdizione penale.

             2.  I rapporti tra giurisdizione civile e giurisdizione penale. La tendenziale
               autonomia fra processo civile e processo penale
                  Le relazioni tra le due giurisdizioni possono essere ispirate ai seguenti criteri:
                  a)indipendenza assoluta dei due apparati;
                  b)efficacia vincolante del giudicato penale nei confronti della giurisdizione civile;
                  c) efficacia vincolante del giudicato penale per taluni casi e indipendenza per altri .
                                                                                       (2)
                  La risposta degli ordinamenti al problema dei rapporti tra le due giurisdi-
             zioni è eterogenea. È possibile distinguere legislazioni che sulla falsa riga del
             modello anglo-americano mantengono le due giurisdizioni assolutamente indi-
             pendenti, e legislazioni ispirate al modello francese, orientate all’efficacia vinco-
             lante del giudicato. L’impostazione del nostro sistema processuale è stata varia-
             mente modulata nel tempo. La logica seguita inizialmente dal codice di proce-
             dura penale del 1930 era ispirata al principio della assoluta prevalenza della giu-
             risdizione penale nei confronti di quella civile (o amministrativa), da cui scatu-
             rivano l’efficacia vincolante del giudicato penale e l’efficacia in sede civile delle
             prove raccolte nel processo penale .
                                              (3)
                  Dal sistema che si delineava derivavano essenzialmente due conseguenze:
             per un verso, era reso possibile l’accertamento cumulativo del diritto al risarci-
             mento del danno o alle restituzioni nel processo penale  e, per altro verso, si
                                                                   (4)
             prevedeva la sospensione necessaria del processo civile ogniqualvolta, essendo
             iniziata l’azione penale, la cognizione del reato potesse influenzare la decisione
             della causa, ove le due azioni fossero state proposte separatamente .
                                                                             (5)
             (1)   Si v. per tutti F. P. Luiso, Diritto processuale civile, II, Milano, 2022, 242.
             (2)  G. Leone, voce Azione, in Enc. dir., IV, 1959, Seconda Sezione, 830, il quale riporta la questione relativa
                  al più vasto problema dell’efficacia degli atti di un organo dello Stato nei confronti di altri organi.
             (3)   G. Leone, ibidem.
             (4)   Tanto sul presupposto che non poteva ammettersi l’efficacia vincolante del giudicato penale
                  sulla domanda restituzione o di risarcimento, senza consentire al titolare di tale diritto di
                  garantire i suoi interessi nella sede penale (ibidem).
             (5)   Cfr. art. 3, comma 2, c.p.p. oggi abrogato. Lo stesso art. 295 c.p.c. conteneva nel suo testo
                  originario un preciso riferimento a tale ipotesi di sospensione.

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