Page 80 - Rassegna 2023-4
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DOTTRINA




                  Nel nuovo sistema, non essendo prevista in via generale la sospensione, è
             venuta meno l’esigenza di arrestare il processo civile tutte le volte in cui oggetto
             del processo penale sia un fatto-reato il cui accertamento abbia efficacia vinco-
             lante  nella  sede  civile,  sicché  ogni  giudizio  prosegue  per  conto  proprio .
                                                                                      (10)
             Nondimeno, se la sentenza penale passa in giudicato in tempo utile per essere
             recepita nella sede civile, l’accertamento del reato farà stato, con le dovute limi-
             tazioni, nel processo civile.
                  Come è stato evidenziato, la nuova trama di relazioni e interferenze che si
             instaurano tra processo civile e processo penale denota una minore preoccupa-
             zione  da  parte  del  legislatore  per  il  rischio  di  accertamenti  contraddittori.
             Prevale piuttosto l’esigenza di evitare che il giudizio civile venga sospeso nel-
             l’attesa di una sentenza penale che potrebbe non arrivare, come accade quando
             il processo penale si chiude con una dichiarazione di estinzione del reato per
             prescrizione .
                        (11)

             3.  Il cumulo delle azioni: la costituzione di parte civile come inserimento
               del rapporto processuale civile nel rapporto processuale penale
                  L’esercizio dell’azione civile nel processo penale a norma degli artt. 74 ss.
             c.p.p. realizza quella che è stata definita una pluralità di rapporti processuali
             nello stesso processo .
                                 (12)
                  L’inserimento dell’azione civile nel processo penale, per effetto della costi-
             tuzione di parte civile, non depriva l’azione civile dei suoi connotati tipici. Il
             diritto alle restituzioni o al risarcimento che ne costituisce l’oggetto, pur trovan-
             do spazio nella sede penale, rimane nella disponibilità del titolare, così come
             non cessa di appartenere al danneggiato la titolarità della stessa azione risarci-
             toria o restitutoria, la quale può essere rinunciata, revocata, trasferita in altra
             sede. In definitiva, essa è sottratta allo statuto dell’azione penale, di titolarità
             esclusiva del pubblico ministero .
                                           (13)
                  La domanda restitutoria e risarcitoria è un atto di parte a cui trovano appli-
             cazione le norme che disciplinano la domanda, il suo contenuto, il suo fonda-
             mento probatorio.
             (10)  A conferma della volontà dell’ordinamento di mantenere ferma l’autonomia delle due giuri-
                  sdizioni, l’art. 20, d.lgs. n. 74/2000 stabilisce che il processo tributario non può essere sospe-
                  so in pendenza del processo penale avente ad oggetto i medesimi fatti o atti dal cui accerta-
                  mento dipende la relativa definizione.
             (11)  F. P. Luiso, Diritto processuale civile, cit., 243.
             (12)  G. Leone, op. cit., 834.
             (13)  Discende da tale premessa la regola per cui il giudice penale non ha alcun potere di decidere
                  in tema di interessi civili scaturenti da un reato, senza che l’interessato proponga domanda
                  (G. Leone, ibidem).

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