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AZIONE CIVILE RISARCITORIA E PROCESSO PENALE
7. Il provvedimento di sospensione. Profili processuali
Volendo dare un volto al provvedimento con il quale il giudice civile
sospende il processo penale nei casi previsti dall’art. 75, comma 3, c.p.p., pos-
siamo senz’altro affermare che si tratta di una ipotesi di sospensione obbligato-
ria, in quanto subordinata alla verifica dei presupposti previsti dalla legge. In ciò
l’istituto si distingue dalle ipotesi di sospensione discrezionale in cui l’arresto
del processo è rimesso a valutazioni di opportunità.
Ai fini di un più esatto inquadramento, il provvedimento di sospensione
pronunciato ai sensi degli artt. 75 c.p.p. e 295 c.p.c. presuppone una questione
pregiudiziale sull’accertamento di un reato che costituisce fatto costitutivo del
diritto risarcitorio o restitutorio dedotto davanti al giudice civile. Nell’ambito di
questa relazione di pregiudizialità-dipendenza l’esistenza del diritto al risarci-
mento del danno o alle restituzioni dipende tecnicamente dall’esistenza del
reato oggetto di accertamento nella sede penale.
La sospensione disposta dal giudice civile, pertanto, si traduce in un vero
e proprio rifiuto di giudicare di carattere transitorio, ma che può protrarsi fin-
chè non venga decisa la questione pregiudiziale (nel caso in questione, finché il
reato non sia accertato con sentenza penale passata in giudicato).
Diventa perciò fondamentale individuare i rimedi da attivare quando il
provvedimento che dichiara la sospensione sia adottato in violazione delle con-
dizioni previste dalla legge. L’art. 42 c.p.c., distinguendo in proposito i provve-
dimenti che dichiarano e negano la sospensione del processo, prevede che i
primi siano impugnabili con il regolamento di competenza necessario, rimedio
che come noto serve per contestare davanti alla corte di cassazione le statuizio-
ni sulla competenza .
(33)
Rispetto alla sospensione per pregiudizialità penale il regolamento di com-
petenza ben potrà essere impiegato per contestare i provvedimenti che arresta-
no il giudizio civile in assenza di dipendenza tecnica dal processo penale, nel-
l’accezione offerta dalla recente giurisprudenza di legittimità , ovvero in
(34)
assenza delle condizioni previste dall’art. 75, comma 3, c.p.p.
La corte di cassazione in sede di regolamento di competenza sarà chiamata
a valutare se la sospensione necessaria è stata correttamente disposta dal giudice
civile, andando a verificare l’effettiva sussistenza del nesso di dipendenza tra la
decisione del giudizio penale (pregiudicante) e la decisione del giudizio civile
(pregiudicata).
(33) Se il provvedimento nega la sospensione, sarà reso con ordinanza revocabile e modificabile
a norma degli artt. 177 e 178 c.p.c.
(34) V. supra § 6.
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