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AZIONE CIVILE RISARCITORIA E PROCESSO PENALE




               7.  Il provvedimento di sospensione. Profili processuali
                    Volendo  dare  un  volto  al  provvedimento  con  il  quale  il  giudice  civile
               sospende il processo penale nei casi previsti dall’art. 75, comma 3, c.p.p., pos-
               siamo senz’altro affermare che si tratta di una ipotesi di sospensione obbligato-
               ria, in quanto subordinata alla verifica dei presupposti previsti dalla legge. In ciò
               l’istituto si distingue dalle ipotesi di sospensione discrezionale in cui l’arresto
               del processo è rimesso a valutazioni di opportunità.
                    Ai fini di un più esatto inquadramento, il provvedimento di sospensione
               pronunciato ai sensi degli artt. 75 c.p.p. e 295 c.p.c. presuppone una questione
               pregiudiziale sull’accertamento di un reato che costituisce fatto costitutivo del
               diritto risarcitorio o restitutorio dedotto davanti al giudice civile. Nell’ambito di
               questa relazione di pregiudizialità-dipendenza l’esistenza del diritto al risarci-
               mento  del  danno  o  alle  restituzioni  dipende  tecnicamente  dall’esistenza  del
               reato oggetto di accertamento nella sede penale.
                    La sospensione disposta dal giudice civile, pertanto, si traduce in un vero
               e proprio rifiuto di giudicare di carattere transitorio, ma che può protrarsi fin-
               chè non venga decisa la questione pregiudiziale (nel caso in questione, finché il
               reato non sia accertato con sentenza penale passata in giudicato).
                    Diventa perciò fondamentale individuare i rimedi da attivare quando il
               provvedimento che dichiara la sospensione sia adottato in violazione delle con-
               dizioni previste dalla legge. L’art. 42 c.p.c., distinguendo in proposito i provve-
               dimenti che dichiarano e negano la sospensione del processo, prevede che i
               primi siano impugnabili con il regolamento di competenza necessario, rimedio
               che come noto serve per contestare davanti alla corte di cassazione le statuizio-
               ni sulla competenza .
                                   (33)
                    Rispetto alla sospensione per pregiudizialità penale il regolamento di com-
               petenza ben potrà essere impiegato per contestare i provvedimenti che arresta-
               no il giudizio civile in assenza di dipendenza tecnica dal processo penale, nel-
               l’accezione  offerta  dalla  recente  giurisprudenza  di  legittimità ,  ovvero  in
                                                                             (34)
               assenza delle condizioni previste dall’art. 75, comma 3, c.p.p.
                    La corte di cassazione in sede di regolamento di competenza sarà chiamata
               a valutare se la sospensione necessaria è stata correttamente disposta dal giudice
               civile, andando a verificare l’effettiva sussistenza del nesso di dipendenza tra la
               decisione del giudizio penale (pregiudicante) e la decisione del giudizio civile
               (pregiudicata).

               (33)  Se il provvedimento nega la sospensione, sarà reso con ordinanza revocabile e modificabile
                    a norma degli artt. 177 e 178 c.p.c.
               (34)  V. supra § 6.

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