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DOTTRINA




                  Quest’ultimo,  come  abbiamo  avuto  modo  di  sottolineare,  si  sostanzia
             nell’estensione virtuale della realtà fisica, in cui ciascun individuo, nei panni di
             un  avatar  e  grazie  all’utilizzo  dei  visori,  può  realizzare  qualsivoglia  attività
             umana, con concrete conseguenze nel mondo esteriore: dai guadagni o perdite
             economiche, alla maturazione di esperienze, dalla crescita professionale all’ag-
             gressione ai diritti fondamentali.
                  Nell’alveo delle azioni realizzabili, rientrano anche i cosiddetti Meta-reati,
             ossia comportamenti penalmente rilevanti e da perseguire come il caso della
             violenza sessuale subita da una ricercatrice statunitense nel 2021. Tale episodio
             ha posto numerosi interrogativi circa la possibilità di identificare come reato
             delle aggressioni realizzate in un contesto privo di fisicità, senza cadere nella
             trappola del reato impossibile ex art. 49 c.p. Per definire i confini dell’offensività
             delle condotte realizzate sul Metaverso è necessario fare alcune considerazioni:
                    il Metaverso non può che essere considerato come un vero e proprio
             locus commissi delicti 3.0, i cui frequentatori possono mettere a repentaglio i mede-
             simi beni giuridici propri del mondo reale, come il diritto al libero accesso e
             fruizione dei servizi messi a disposizione, il diritto di espressione delle proprie
             idee, il diritto al lavoro delle nuove professioni 3.0, il diritto alla privacy, alla pro-
             prietà, fino ad arrivare al bene fondamentale dell’incolumità personale;
                    l’esperienza sul Metaverso è condizionata dal cosiddetto effetto Proteus,
             ossia l’impressione di verosimiglianza tra sé e il programma  causata dall’azione di sti-
                                                              (13)
             moli visivi, acustici e tattili creati dalle tecnologie di Extended Reality (XR), che
             causano una percezione di reale presenza.
                  In aggiunta, quanto al caso di specie, una recente sentenza della Corte di
             Cassazione  ha stabilito che la violenza sessuale si configura anche oltre il fatto
                       (14)
             carnale, cioè quando manca il contatto fisico o gli interessati si trovino in luoghi
             distanti.

             (13)  Annalisa Teggi, Molestata dal gruppo nel Metaverso, ma il trauma è rimasto nella realtà, articolo pub-
                  blicato su Aleteia il 3 febbraio 2022, https://it.aleteia.org/2022/02/03/molestata-gruppo-
                  metaverso-trauma-rimasto-realta/.
             (14)  Sentenza della Corte di Cassazione n. 25266 dell’8 settembre 2020, in cui un soggetto accu-
                  sato di aver posto in essere una violenza sessuale, eccepiva la violazione di legge in quanto
                  per il giudizio non sarebbero stati applicati i principi normativi ex art. 609-bis, 609-ter e 609-
                  undecies del codice penale, poiché mancava proprio l’atto sessuale, e non fosse mai avvenuto
                  un solo incontro tra i due. Questi, infatti, dopo essersi scambiato “foto a luci rosse” con la
                  vittima, l’avrebbe minacciata di pubblicarle, a mezzo social, nel caso in cui si fosse rifiutata
                  ad inviargliene altre. La Corte ha ritenuto infondato il ricorso, richiamando la pronuncia n.
                  8453 del 1994, riconoscendo la configurazione del reato di tentata violenza carnale allor-
                  quando si minaccia di inviare foto compromettenti della donna ai parenti. Un ulteriore sen-
                  tenza, utilizzata dalla Cassazione a supporto, è la n. 19033 del 2013, in cui già si dichiarava
                  che la mancanza di contatto fisico tra l’autore del reato e la vittima non costituisce circostan-
                  za attenuante del fatto di minor gravità.

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