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IL METAVERSO E LE NUOVE SFIDE PER IL DIRITTO PENALE
Nei prossimi paragrafi andremo a definire una risposta per tutti questi
interrogativi, con la precisazione che non ci si riferirà al Metaverso secondo
un’accezione statica, ma affronteremo la trattazione cercando di cogliere le sue
sembianze attuali, le sue ambizioni, e i progetti che potranno essere realizzati
nel futuro prossimo.
3. Il principio di materialità e di offensività per il web 3.0
Il diritto penale italiano è strettamente vincolato ai parametri della mate-
rialità e dell’offensività delle condotte realizzate dai consociati, la cui punibilità
secondo la teoria generale del reato è subordinata alla realizzazione di un fatto
tipico materiale ed antigiuridico che arrechi un’offesa o, quantomeno, metta in
pericolo un bene giuridicamente tutelato dall’ordinamento.
A seguito dell’evoluzione tecnologica, il parametro della materialità è stato
sempre più surclassato da quello di offensività che risulta essere il principale
baluardo di garanzia per condotte che vengono eseguite sul mondo digitale e
virtuale, apparentemente prive di materialità, ma ugualmente capaci di danneg-
giare in maniera consistente l’individuo.
Infatti, le disposizioni di contrasto ai cosiddetti cybercrimes , come sotto-
(12)
lineato dalla Convenzione di Budapest del 2001, si focalizzano maggiormente
sulla protezione dei diritti fondamentali dei cittadini, lesi in un ambiente diverso
da quello fisico, ossia su Internet.
Dal 1991, data di nascita della prima forma di Web, ad oggi siamo stati
diretti protagonisti di un impressionante sviluppo del mondo online, che tende
con ottimi risultati ad acquisire i caratteri del mondo esteriore. I prodotti di que-
sta ambizione possono senza ombra di dubbio essere riscontrati nelle opportu-
nità offerte dall’infrastruttura del neonato Web 3.0, di cui il Metaverso risulta
essere l’espressione più lampante.
(12) “Il cybercrime può essere definito come un comportamento delittuoso posto in essere median-
te l’uso distorto o abusivo dei sistemi hardware e software, comprendenti genericamente l’ac-
cesso illegale, la manipolazione e l’intercettazione di dati, l’interferenza con il corretto fun-
zionamento di strumenti informatici e l’uso improprio di dispositivi, contraddistinto tenden-
zialmente dalla coesistenza di alcuni elementi quali:
a) l’anonimato del soggetto attivo o la sua difficoltosa reperibilità;
b) l’automatizzazione parziale o totale della condotta;
c) la significativa intensità del momento volitivo del dolo;
d) l’indebolimento delle coordinate spazio-temporali per una corretta identificazione del tem-
pus e del locus commissi delicti”.
Tipologie del cybercrime possono essere: il cyber hactivism, il cyber espionage, la cyber war, il cyber ter-
rorism. Fonte: Pietro Maria Sabella, Il fenomeno del cybercrime nello spazio giuridico contemporaneo.
Prevenzione e repressione degli illeciti penali connessi all’utilizzo di Internet per fini di terrorismo, tra esi-
genze di sicurezza e rispetto dei diritti fondamentali, Informatica e diritto, a. XLIII, Vol. XXVI, 2017,
n. 1-2, pp. 148-149.
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