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DOTTRINA
Attualmente, la regolamentazione di tali piattaforme è nelle mani dei
gestori, i quali stanno adottando una politica volta ad arrogarsi degli specifici
poteri che dovrebbero spettare esclusivamente ad uno Stato di diritto, come il
potere legislativo, esecutivo e giudiziario.
È necessario ricordare infatti, che tali gatekeepers esercitano il potere
(11)
“legislativo” mediante l’emanazione di veri e propri regolamenti, le cc.dd.
Guidelines che accettiamo nel momento in cui accediamo alla piattaforma; quello
“nomofilattico” attraverso la definizione di principi di riferimento come i
Facebook’s Values e le business human rights responsabilities; quello “giudiziario”, inve-
ce, attraverso l’istituzione di organi giudicanti ad hoc, come l’Oversight Board di
Facebook, ossia un comitato composto da quaranta membri che si occupano di
dirimere le controversi interne inerenti agli utenti, e possono decidere di porre
il veto sui contenuti o di eliminare un determinato account.
Sul piano preventivo e di contrasto a comportamenti scorretti sono stati
definiti degli strumenti specifici, come la funzione Personal Boundary sul
Metaverso di Meta, in grado di proteggere la versione digitale dell’individuo.
A frenare tale processo di trasformazione dei cosiddetti Over the Top da
semplici produttori di beni e servizi a rappresentanti di interessi pubblici prima-
ri, vi sono taluni interventi eseguiti da parte della Comunità Europea come il
Regolamento del GDPR 2016/679 e il Regolamento (UE) 2022/1925 in cui
sono presenti il Digital Market Act e il Digital Service Act, ma si sottolinea che per
garantire il libero esercizio dei diritti dei cittadini è necessario un intervento da
parte di una numerosa cerchia di Stati, che definisca dei principi generali validi
per l’intero contesto internazionale.
Il Metaverso, infatti, pone numerose sfide per il diritto penale italiano,
prima fra tutti la transnazionalità dei reati che, differendo per peculiarità dai
cosiddetti cybercrimes tipici del Web 2.0, non possono essere contrastati ricorren-
do alla Convenzione di Budapest del 2001 o mediante i paradigmi della legge
547 del 1993.
Inoltre, è necessario valutare se il diritto penale italiano, imperniato sui
principi di materialità, di offensività e di responsabilità penale personale, sia in
grado di garantire ugualmente la tutela dei diritti fondamentali in una realtà
apparentemente priva di fisicità, in cui sono gli avatar e non le persone fisiche
a realizzare le condotte.
(11) Sono i fornitori di servizi di piattaforme di base, quali social network, browser, motori di ricerca,
servizi di messaggistica o social media. Fonte: Marta Negrati, Il digital markets Act entra in vigo-
re: ecco i principali vincoli che verranno imposti ai gatekeepers, in E-lex, 28 novembre 2022,
https://www.e-lex.it/it/digital-markets-act-entra-in-vigore/.
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