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DOTTRINA




                  Attualmente,  la  regolamentazione  di  tali  piattaforme  è  nelle  mani  dei
             gestori, i quali stanno adottando una politica volta ad arrogarsi degli specifici
             poteri che dovrebbero spettare esclusivamente ad uno Stato di diritto, come il
             potere legislativo, esecutivo e giudiziario.
                  È  necessario  ricordare  infatti,  che  tali  gatekeepers  esercitano  il  potere
                                                                  (11)
             “legislativo”  mediante  l’emanazione  di  veri  e  propri  regolamenti,  le  cc.dd.
             Guidelines che accettiamo nel momento in cui accediamo alla piattaforma; quello
             “nomofilattico”  attraverso  la  definizione  di  principi  di  riferimento  come  i
             Facebook’s Values e le business human rights responsabilities; quello “giudiziario”, inve-
             ce, attraverso l’istituzione di organi giudicanti ad hoc, come l’Oversight Board di
             Facebook, ossia un comitato composto da quaranta membri che si occupano di
             dirimere le controversi interne inerenti agli utenti, e possono decidere di porre
             il veto sui contenuti o di eliminare un determinato account.
                  Sul piano preventivo e di contrasto a comportamenti scorretti sono stati
             definiti  degli  strumenti  specifici,  come  la  funzione  Personal  Boundary  sul
             Metaverso di Meta, in grado di proteggere la versione digitale dell’individuo.
                  A frenare tale processo di trasformazione dei cosiddetti Over the Top da
             semplici produttori di beni e servizi a rappresentanti di interessi pubblici prima-
             ri, vi sono taluni interventi eseguiti da parte della Comunità Europea come il
             Regolamento del GDPR 2016/679 e il Regolamento (UE) 2022/1925 in cui
             sono presenti il Digital Market Act e il Digital Service Act, ma si sottolinea che per
             garantire il libero esercizio dei diritti dei cittadini è necessario un intervento da
             parte di una numerosa cerchia di Stati, che definisca dei principi generali validi
             per l’intero contesto internazionale.
                  Il Metaverso, infatti, pone numerose sfide per il diritto penale italiano,
             prima fra tutti la transnazionalità dei reati che, differendo per peculiarità dai
             cosiddetti cybercrimes tipici del Web 2.0, non possono essere contrastati ricorren-
             do alla Convenzione di Budapest del 2001 o mediante i paradigmi della legge
             547 del 1993.
                  Inoltre, è necessario valutare se il diritto penale italiano, imperniato sui
             principi di materialità, di offensività e di responsabilità penale personale, sia in
             grado di garantire ugualmente la tutela dei diritti fondamentali in una realtà
             apparentemente priva di fisicità, in cui sono gli avatar e non le persone fisiche
             a realizzare le condotte.


             (11)  Sono i fornitori di servizi di piattaforme di base, quali social network, browser, motori di ricerca,
                  servizi di messaggistica o social media. Fonte: Marta Negrati, Il digital markets Act entra in vigo-
                  re:  ecco  i  principali  vincoli  che  verranno  imposti  ai  gatekeepers,  in  E-lex,  28  novembre  2022,
                  https://www.e-lex.it/it/digital-markets-act-entra-in-vigore/.

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