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DOTTRINA




                  A seguito della nascita di Internet, il Web è divenuto un vero e proprio
             luogo in cui gli utenti passano gran parte del loro tempo e, contestualmente,
             rappresenta una trappola reale per i fruitori meno esperti. Inoltre, le reti infor-
             matiche hanno raggiunto qualsiasi ambito di azione delle persone di tutto il
             mondo, agendo in via imponente anche sul processo di distribuzione del pote-
             re, che si concentra nelle mani di comunità virtuali, allontanandosi dal tradizio-
             nale concetto di Stato-nazione, che ne diventa in alcuni casi una vittima.
                  Questa nuova tipologia di minaccia si sviluppa sul cosiddetto cyberspazio,
             uno spazio virtuale privilegiato liberamente accessibile da chiunque che consen-
             te agli utenti di interagire, attraverso degli schermi, pur rimanendo a migliaia di
             chilometri di distanza. Per contrastare tali minacce virtuali e stabilire il giudice
             competente non si può adottare, in questo caso, il criterio della competenza per
             territorio  poiché  non  è  materialmente  possibile  individuare  il  luogo  in  cui  il
             reato è stato consumato, né tantomeno l’ultimo in cui è avvenuta una parte del-
             l’azione o dell’omissione (ne consegue che non si possa ricorrere all’art. 8 c.p.p.).
             Così come per il Web 2.0, anche il Metaverso necessita di disposizioni volte a
             garantire ai cittadini un ricorso di fronte a danni subiti dai comportamenti altrui
             in quello che può essere definito un vero e proprio locus commissi delicti 3.0.
                  In quest’ottica, è necessario soffermarsi sulla considerazione che, siccome il
             meta-reato assume un’autentica configurazione transnazionale difficile da localizza-
             re, necessita del ricorso a leggi improntate al collegamento territoriale, alla coope-
             razione internazionale e all’armonizzazione delle procedure di repressione, pro-
             prio come avvenuto per Internet in sede di Convenzione di Budapest del 2001.
                  Per risolvere tale insidiosa questione potremmo ipotizzare due soluzioni:
             una prima più attagliata all’odierna versione del Web 3.0, che essendo ancora
             tecnologicamente compatibile con il Web 2.0, potrebbe seguirne i medesimi cri-
             teri  giurisdizionali,  ossia  utilizzare  il  criterio  dell’identificazione,  non  sempre
             agevole, del luogo di domicilio o di residenza dell’imputato (secondo i criteri
             suppletivi ex art. 9 c.p.p.); una seconda, invece, basata sul fatto che nel corso
             degli anni il Metaverso eclisserà completamente il mondo Internet, e non sarà
             pensabile l’utilizzo della medesima disciplina ma, richiederà la definizione in un
             consesso internazionale di un insieme di norme elettroniche applicabili in una giurisdi-
             zione elettronica globale, separata e distinta da quella terrena - accettabile da tutti gli utenti
             indipendentemente da nazionalità e ubicazione fisica -, oppure un insieme di E-Norme che
             prima risolvono il problema legale inerente alle relazioni sociali del cyberspazio, per poi tra-
             sferirsi in una determinata giurisdizione fisica .
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             (16)  Kostenko, in Electronic jurisdiction, metaverse, artificial intelligence, digital personality, digital avatar, neu-
                  ral networks: theory, practice, perspective, in World Science 1, 73, 2022.

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