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DOTTRINA
A seguito della nascita di Internet, il Web è divenuto un vero e proprio
luogo in cui gli utenti passano gran parte del loro tempo e, contestualmente,
rappresenta una trappola reale per i fruitori meno esperti. Inoltre, le reti infor-
matiche hanno raggiunto qualsiasi ambito di azione delle persone di tutto il
mondo, agendo in via imponente anche sul processo di distribuzione del pote-
re, che si concentra nelle mani di comunità virtuali, allontanandosi dal tradizio-
nale concetto di Stato-nazione, che ne diventa in alcuni casi una vittima.
Questa nuova tipologia di minaccia si sviluppa sul cosiddetto cyberspazio,
uno spazio virtuale privilegiato liberamente accessibile da chiunque che consen-
te agli utenti di interagire, attraverso degli schermi, pur rimanendo a migliaia di
chilometri di distanza. Per contrastare tali minacce virtuali e stabilire il giudice
competente non si può adottare, in questo caso, il criterio della competenza per
territorio poiché non è materialmente possibile individuare il luogo in cui il
reato è stato consumato, né tantomeno l’ultimo in cui è avvenuta una parte del-
l’azione o dell’omissione (ne consegue che non si possa ricorrere all’art. 8 c.p.p.).
Così come per il Web 2.0, anche il Metaverso necessita di disposizioni volte a
garantire ai cittadini un ricorso di fronte a danni subiti dai comportamenti altrui
in quello che può essere definito un vero e proprio locus commissi delicti 3.0.
In quest’ottica, è necessario soffermarsi sulla considerazione che, siccome il
meta-reato assume un’autentica configurazione transnazionale difficile da localizza-
re, necessita del ricorso a leggi improntate al collegamento territoriale, alla coope-
razione internazionale e all’armonizzazione delle procedure di repressione, pro-
prio come avvenuto per Internet in sede di Convenzione di Budapest del 2001.
Per risolvere tale insidiosa questione potremmo ipotizzare due soluzioni:
una prima più attagliata all’odierna versione del Web 3.0, che essendo ancora
tecnologicamente compatibile con il Web 2.0, potrebbe seguirne i medesimi cri-
teri giurisdizionali, ossia utilizzare il criterio dell’identificazione, non sempre
agevole, del luogo di domicilio o di residenza dell’imputato (secondo i criteri
suppletivi ex art. 9 c.p.p.); una seconda, invece, basata sul fatto che nel corso
degli anni il Metaverso eclisserà completamente il mondo Internet, e non sarà
pensabile l’utilizzo della medesima disciplina ma, richiederà la definizione in un
consesso internazionale di un insieme di norme elettroniche applicabili in una giurisdi-
zione elettronica globale, separata e distinta da quella terrena - accettabile da tutti gli utenti
indipendentemente da nazionalità e ubicazione fisica -, oppure un insieme di E-Norme che
prima risolvono il problema legale inerente alle relazioni sociali del cyberspazio, per poi tra-
sferirsi in una determinata giurisdizione fisica .
(16)
(16) Kostenko, in Electronic jurisdiction, metaverse, artificial intelligence, digital personality, digital avatar, neu-
ral networks: theory, practice, perspective, in World Science 1, 73, 2022.
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