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IL METAVERSO E LE NUOVE SFIDE PER IL DIRITTO PENALE




                    L’attenzione ai “meta-reati” sta diventando di primaria importanza, tanto
               è vero che lo scorso marzo, la BBC ha riportato la notizia  che presto sul
                                                                          (17)
               Metaverso verrà aperto un ufficio dell’Interpol - Organizzazione Internazionale
               della polizia criminale -, volto a monitorare e a contrastare le attività illegali.
               Infine, le previsioni sugli sviluppi tecnologici e dell’intelligenza artificiale porta-
               no a ipotizzare una futura realtà sempre più digitalizzata, ricca di prodotti com-
               pletamente creati dall’AI, e quindi una realtà, seppur interconnessa, ma total-
               mente  slegata  dall’essere  umano:  partire  dalla  definizione  di  una  nuova  E-
               Giurisdizione, accolta da più Nazioni possibile (come quanto è avvenuto per la
               Convenzione di Budapest del 2001), potrebbe rappresentare un passo fonda-
               mentale verso la creazione di un ambiente digitale più sicuro.

               5.  La responsabilità dell’avatar sul Metaverso
                    Il principio di responsabilità penale personale, previsto all’art. 27, comma
               1, della Costituzione, nasce dalla necessità sentita dai Padri Costituenti di scon-
               giurare definitivamente ipotesi di incriminazioni soggettivizzate e ad personam
               avvenute durante il regime fascista.
                    La disposizione iniziale, poi precisata dalle note sentenze n. 364 e n. 1085
               del 1988, prevede la tassativa appartenenza del reato al soggetto, che risulta
               essere l’unica persona in grado di influenzare l’andamento dei fatti ed averne il
               controllo, situazione che il giudice deve accertare mediante un giudizio di pro-
               gnosi postuma.
                    Inoltre, l’articolata innovazione tecnologica, e il conseguente sviluppo di
               relazioni complesse ed anonime, ha causato la necessità di soffermarsi sul carat-
               tere oggettivo del principio di personalità, surclassato nel recente passato da
               quello di colpevolezza .
                                     (18)
               (17)  Contributo  sul  sito  Web  di  Wired,  L’interpol  ha  aperto  un  ufficio  nel  Metaverso,
                    https://www.wired.it/article/metaverso-interpol-ufficio-crimine-violenze/.
               (18)  A tal proposito la sentenza n. 42 del 1965 della Corte Costituzionale non esita a sottolineare
                    che  “il  principio  della  personalità  della  responsabilità  penale  -  che  trova  la  sua  massima
                    espressione nella partecipazione psichica dell’agente al fatto - dovendosi escludere, secondo
                    la più recente interpretazione della Corte di cassazione, che la Corte Costituzionale ritiene di
                    fare propria, che si versi in una ipotesi di responsabilità oggettiva. La interpretazione che in
                    definitiva si è affermata nella giurisprudenza, pur tra qualche difformità ed incertezza di for-
                    mulazione, esige sostanzialmente, come base della responsabilità ex art. 116 c.p., la sussisten-
                    za non soltanto del rapporto di causalità materiale, ma anche di un rapporto di causalità psi-
                    chica, concepito nel senso che il reato diverso o più grave commesso dal concorrente deve
                    poter rappresentarsi alla psiche dell’agente, nell’ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti
                    umani, come uno sviluppo, logicamente prevedibile, di quello voluto, affermandosi, in tal
                    modo, anche la necessaria presenza di un coefficiente di colpevolezza. Non è compito della
                    Corte delimitare la natura e gli aspetti di tale coefficiente, né stabilire se, dalla semplice colpa,
                    esso possa addirittura assurgere alla forma dolosa”.

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