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IL METAVERSO E LE NUOVE SFIDE PER IL DIRITTO PENALE
L’attenzione ai “meta-reati” sta diventando di primaria importanza, tanto
è vero che lo scorso marzo, la BBC ha riportato la notizia che presto sul
(17)
Metaverso verrà aperto un ufficio dell’Interpol - Organizzazione Internazionale
della polizia criminale -, volto a monitorare e a contrastare le attività illegali.
Infine, le previsioni sugli sviluppi tecnologici e dell’intelligenza artificiale porta-
no a ipotizzare una futura realtà sempre più digitalizzata, ricca di prodotti com-
pletamente creati dall’AI, e quindi una realtà, seppur interconnessa, ma total-
mente slegata dall’essere umano: partire dalla definizione di una nuova E-
Giurisdizione, accolta da più Nazioni possibile (come quanto è avvenuto per la
Convenzione di Budapest del 2001), potrebbe rappresentare un passo fonda-
mentale verso la creazione di un ambiente digitale più sicuro.
5. La responsabilità dell’avatar sul Metaverso
Il principio di responsabilità penale personale, previsto all’art. 27, comma
1, della Costituzione, nasce dalla necessità sentita dai Padri Costituenti di scon-
giurare definitivamente ipotesi di incriminazioni soggettivizzate e ad personam
avvenute durante il regime fascista.
La disposizione iniziale, poi precisata dalle note sentenze n. 364 e n. 1085
del 1988, prevede la tassativa appartenenza del reato al soggetto, che risulta
essere l’unica persona in grado di influenzare l’andamento dei fatti ed averne il
controllo, situazione che il giudice deve accertare mediante un giudizio di pro-
gnosi postuma.
Inoltre, l’articolata innovazione tecnologica, e il conseguente sviluppo di
relazioni complesse ed anonime, ha causato la necessità di soffermarsi sul carat-
tere oggettivo del principio di personalità, surclassato nel recente passato da
quello di colpevolezza .
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(17) Contributo sul sito Web di Wired, L’interpol ha aperto un ufficio nel Metaverso,
https://www.wired.it/article/metaverso-interpol-ufficio-crimine-violenze/.
(18) A tal proposito la sentenza n. 42 del 1965 della Corte Costituzionale non esita a sottolineare
che “il principio della personalità della responsabilità penale - che trova la sua massima
espressione nella partecipazione psichica dell’agente al fatto - dovendosi escludere, secondo
la più recente interpretazione della Corte di cassazione, che la Corte Costituzionale ritiene di
fare propria, che si versi in una ipotesi di responsabilità oggettiva. La interpretazione che in
definitiva si è affermata nella giurisprudenza, pur tra qualche difformità ed incertezza di for-
mulazione, esige sostanzialmente, come base della responsabilità ex art. 116 c.p., la sussisten-
za non soltanto del rapporto di causalità materiale, ma anche di un rapporto di causalità psi-
chica, concepito nel senso che il reato diverso o più grave commesso dal concorrente deve
poter rappresentarsi alla psiche dell’agente, nell’ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti
umani, come uno sviluppo, logicamente prevedibile, di quello voluto, affermandosi, in tal
modo, anche la necessaria presenza di un coefficiente di colpevolezza. Non è compito della
Corte delimitare la natura e gli aspetti di tale coefficiente, né stabilire se, dalla semplice colpa,
esso possa addirittura assurgere alla forma dolosa”.
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