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DOTTRINA




                  Infatti,  qualora  l’autorità  competente  decida  di  irrogare  una  sanzione
             disciplinare, al di là dei successivi adempimenti burocratici (come la trascrizione
             matricolare),  non  tutto  può  dirsi  compiuto,  proprio  perché  la  disciplina  di
             corpo è soprattutto educazione e formazione.
                  Innanzitutto, gli artt. 1361, comma 3, e 1362, comma 8, com, stabiliscono
             che  l’autorità  decidente  comunichi  all’interessato,  anche  verbalmente,  l’esito
             della decisione assunta, imponendo ancora una volta la diretta interazione per-
             sonale che deve caratterizzare l’intera procedura disciplinare di corpo.
                  Inoltre, l’art. 1367 com, stabilisce che tutti i militari, ultimata la punizione,
             sono presentati al superiore che l’ha inflitta, se non ne sono espressamente
             dispensati. Tale disposizione non ha altra finalità che quella di perseverare nel-
             l’azione morale ed educativa, connessa all’esercizio della potestà sanzionatoria,
             rafforzando ulteriormente questo aspetto che connota profondamente l’azione
             disciplinare di corpo come azione ibrida, mai disgiunta dall’azione di comando.
                  Aspetto che certamente non è riscontrabile (né potrebbe mai esserlo) nella
             disciplina del pubblico impiego contrattualizzato, né in altre forme di confor-
             mazione dei comportamenti in ambito professionale, lavorativo, associativo ed
             altro ancora.
                  Ulteriore prospettiva del particolare atteggiarsi del rapporto gerarchico nel
             procedimento disciplinare di corpo è rappresentata dal rigoroso rispetto del
             superiore dei suoi doveri relazionali con l’inferiore, in ragione dell’ancor più
             accentuata asimmetria tra le due posizioni. La superiorità gerarchica impone
             un’osservanza  ancor  più  rigorosa  delle  norme  di  contegno  e  di  esemplarità,
             soprattutto nel rapporto con i propri dipendenti, per i quali si è chiamati ad
             agire con fermezza, comprensione e imparzialità. Allorquando questo rapporto
             si definisce e specifica nella dinamica del procedimento disciplinare di corpo, il
             superiore deve considerare non solo la sua posizione iniziale (di “superiore”
             appunto), ma anche quella di “accusatore” e di “giudice” in senso lato, per cui
             sarà ancor più rigoroso il rispetto della pari dignità di tutti e del dovere di infor-
             mare le proprie valutazioni a criteri di obiettività e legalità.
                  Il procedimento disciplinare di corpo rappresenta anche un’occasione pri-
             vilegiata per approfondire la conoscenza dei dipendenti, valutandone le precipue
             qualità individuali, per contribuire a svilupparne al meglio la loro personalità.
                  Esso, in tutte le sue fasi, comprese quelle prodromiche e successive, presen-
             ta anche aspetti che trascendono il momento di verifica della legittimità o meno
             del comportamento tenuto e la consequenziale eventuale inflizione della sanzio-
             ne, per estendersi al conseguimento o perfezionamento della crescita militare e
             professionale del singolo, ai fini superiori della coesione ed efficienza del corpo.

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