Page 46 - Rassegna 2023-4
P. 46
DOTTRINA
Infatti, qualora l’autorità competente decida di irrogare una sanzione
disciplinare, al di là dei successivi adempimenti burocratici (come la trascrizione
matricolare), non tutto può dirsi compiuto, proprio perché la disciplina di
corpo è soprattutto educazione e formazione.
Innanzitutto, gli artt. 1361, comma 3, e 1362, comma 8, com, stabiliscono
che l’autorità decidente comunichi all’interessato, anche verbalmente, l’esito
della decisione assunta, imponendo ancora una volta la diretta interazione per-
sonale che deve caratterizzare l’intera procedura disciplinare di corpo.
Inoltre, l’art. 1367 com, stabilisce che tutti i militari, ultimata la punizione,
sono presentati al superiore che l’ha inflitta, se non ne sono espressamente
dispensati. Tale disposizione non ha altra finalità che quella di perseverare nel-
l’azione morale ed educativa, connessa all’esercizio della potestà sanzionatoria,
rafforzando ulteriormente questo aspetto che connota profondamente l’azione
disciplinare di corpo come azione ibrida, mai disgiunta dall’azione di comando.
Aspetto che certamente non è riscontrabile (né potrebbe mai esserlo) nella
disciplina del pubblico impiego contrattualizzato, né in altre forme di confor-
mazione dei comportamenti in ambito professionale, lavorativo, associativo ed
altro ancora.
Ulteriore prospettiva del particolare atteggiarsi del rapporto gerarchico nel
procedimento disciplinare di corpo è rappresentata dal rigoroso rispetto del
superiore dei suoi doveri relazionali con l’inferiore, in ragione dell’ancor più
accentuata asimmetria tra le due posizioni. La superiorità gerarchica impone
un’osservanza ancor più rigorosa delle norme di contegno e di esemplarità,
soprattutto nel rapporto con i propri dipendenti, per i quali si è chiamati ad
agire con fermezza, comprensione e imparzialità. Allorquando questo rapporto
si definisce e specifica nella dinamica del procedimento disciplinare di corpo, il
superiore deve considerare non solo la sua posizione iniziale (di “superiore”
appunto), ma anche quella di “accusatore” e di “giudice” in senso lato, per cui
sarà ancor più rigoroso il rispetto della pari dignità di tutti e del dovere di infor-
mare le proprie valutazioni a criteri di obiettività e legalità.
Il procedimento disciplinare di corpo rappresenta anche un’occasione pri-
vilegiata per approfondire la conoscenza dei dipendenti, valutandone le precipue
qualità individuali, per contribuire a svilupparne al meglio la loro personalità.
Esso, in tutte le sue fasi, comprese quelle prodromiche e successive, presen-
ta anche aspetti che trascendono il momento di verifica della legittimità o meno
del comportamento tenuto e la consequenziale eventuale inflizione della sanzio-
ne, per estendersi al conseguimento o perfezionamento della crescita militare e
professionale del singolo, ai fini superiori della coesione ed efficienza del corpo.
44