Page 41 - Rassegna 2023-4
P. 41
LA NATURA COMPLESSA DELL’AZIONE DISCIPLINARE DI CORPO
si comprende come la procedura sembri più consona ad un procedimento di
natura domestica che non di rilevanza giustiziale.
Il primo aspetto è connaturato alla natura di struttura gerarchico-discipli-
nare dell’ordinamento militare, dove rileva la generica subordinazione relativa al
grado rivestito tra tutto il personale militare, oltre alla specifica subordinazione
derivante dalla posizione organica ricoperta nell’ambito di un comando, unità,
reparto, ufficio, servizio o altro ancora. Non a caso la normativa disciplinare,
fatte salve le norme procedurali, più che sulla figura di “comandante”, pur pre-
sente in molte parti, insiste molto sulla figura del “superiore”, sottolineando
come in ambito disciplinare rilevi innanzitutto la superiorità di grado (e talvolta
anche solo funzionale) rispetto al comando organico.
Tra i doveri propri dei superiori, di cui all’art. 725 turom, emerge l’esigen-
za dell’applicazione ed osservanza piena e costante della disciplina militare e,
parallelamente, di guida e controllo dei superiori:
1. Il superiore deve tenere per norma del proprio operato che il grado e l’autorità gli
sono conferiti per impiegarli ed esercitarli unicamente al servizio e a vantaggio delle Forze
armate e per “far osservare” dai dipendenti le leggi, i regolamenti, gli ordini militari e le dispo-
sizioni di servizio. Per primo egli deve “dare l’esempio” del rispetto della disciplina e della
rigorosa osservanza dei regolamenti: dovere tanto più imperioso quanto più è elevato il suo
grado;
2. Il superiore deve “mantenere salda” la disciplina dei militari dipendenti e mirare a
conseguire la massima efficienza dell’unità, ente o ufficio al quale è preposto.
È evidente da questo passaggio normativo che primo dovere di ogni supe-
riore è il controllo disciplinare in senso lato . Non a caso, qualora qualsiasi
(47)
superiore rilevi un’infrazione disciplinare da parte di un inferiore ha l’obbligo di
far constatare la mancanza all’interessato e fare rapporto senza ritardo all’auto-
rità competente, ai sensi dell’art. 1397, comma 1, com.
Qui la normativa opera una prima distinzione tra qualsiasi superiore e
quello che costituisce autorità competente a infliggere la sanzione, cioè il
comandante di corpo, il comandante di reparto o il comandante di distacca-
mento, ai sensi dell’art. 1396 com .
(48)
(47) L’art. 751, comma 1, lett. a), n. 18), turom prevede come comportamento disciplinarmente
grave, punibile con la consegna di rigore la “negligenza nel governo del personale, nella cura
delle condizioni di vita e di benessere dei dipendenti, nel controllo sul comportamento disci-
plinare degli inferiori”.
(48) Caso particolare è costituito dalla sanzione del richiamo, per al quale ogni superiore è com-
petente alla sua irrogazione, ai sensi dell’art. 1359, co. 2, com. La disposizione ha sempre
suscitato perplessità applicative e sistematiche, per le quali sia consentito rinviare a: F.
Bassetta, M. Poli, V. Poli, Compendio di diritto disciplinare militare, Piacenza, La Tribuna, 2021,
366 ss.
39