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LA NATURA COMPLESSA DELL’AZIONE DISCIPLINARE DI CORPO




               si comprende come la procedura sembri più consona ad un procedimento di
               natura domestica che non di rilevanza giustiziale.
                    Il primo aspetto è connaturato alla natura di struttura gerarchico-discipli-
               nare dell’ordinamento militare, dove rileva la generica subordinazione relativa al
               grado rivestito tra tutto il personale militare, oltre alla specifica subordinazione
               derivante dalla posizione organica ricoperta nell’ambito di un comando, unità,
               reparto, ufficio, servizio o altro ancora. Non a caso la normativa disciplinare,
               fatte salve le norme procedurali, più che sulla figura di “comandante”, pur pre-
               sente in molte parti, insiste molto sulla figura del “superiore”, sottolineando
               come in ambito disciplinare rilevi innanzitutto la superiorità di grado (e talvolta
               anche solo funzionale) rispetto al comando organico.
                    Tra i doveri propri dei superiori, di cui all’art. 725 turom, emerge l’esigen-
               za dell’applicazione ed osservanza piena e costante della disciplina militare e,
               parallelamente, di guida e controllo dei superiori:
                    1. Il superiore deve tenere per norma del proprio operato che il grado e l’autorità gli
               sono conferiti per impiegarli ed esercitarli unicamente al servizio e a vantaggio delle Forze
               armate e per “far osservare” dai dipendenti le leggi, i regolamenti, gli ordini militari e le dispo-
               sizioni di servizio. Per primo egli deve “dare l’esempio” del rispetto della disciplina e della
               rigorosa osservanza dei regolamenti: dovere tanto più imperioso quanto più è elevato il suo
               grado;
                    2. Il superiore deve “mantenere salda” la disciplina dei militari dipendenti e mirare a
               conseguire la massima efficienza dell’unità, ente o ufficio al quale è preposto.
                    È evidente da questo passaggio normativo che primo dovere di ogni supe-
               riore è il controllo disciplinare in senso lato . Non a caso, qualora qualsiasi
                                                           (47)
               superiore rilevi un’infrazione disciplinare da parte di un inferiore ha l’obbligo di
               far constatare la mancanza all’interessato e fare rapporto senza ritardo all’auto-
               rità competente, ai sensi dell’art. 1397, comma 1, com.
                    Qui  la  normativa  opera  una  prima  distinzione  tra  qualsiasi  superiore  e
               quello  che  costituisce  autorità  competente  a  infliggere  la  sanzione,  cioè  il
               comandante di corpo, il comandante di reparto o il comandante di distacca-
               mento, ai sensi dell’art. 1396 com .
                                                (48)
               (47)  L’art. 751, comma 1, lett. a), n. 18), turom prevede come comportamento disciplinarmente
                    grave, punibile con la consegna di rigore la “negligenza nel governo del personale, nella cura
                    delle condizioni di vita e di benessere dei dipendenti, nel controllo sul comportamento disci-
                    plinare degli inferiori”.
               (48)  Caso particolare è costituito dalla sanzione del richiamo, per al quale ogni superiore è com-
                    petente alla sua irrogazione, ai sensi dell’art. 1359, co. 2, com. La disposizione ha sempre
                    suscitato  perplessità  applicative  e  sistematiche,  per  le  quali  sia  consentito  rinviare  a:  F.
                    Bassetta, M. Poli, V. Poli, Compendio di diritto disciplinare militare, Piacenza, La Tribuna, 2021,
                    366 ss.

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