Page 36 - Rassegna 2023-4
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DOTTRINA
Peraltro, qualora un militare commetta gravi e reiterate mancanze discipli-
nari punite con la consegna di rigore, in base al principio di gradualità , l’am-
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ministrazione ben potrebbe (e dovrebbe) attivare la disciplina di stato, che può
comportare anche la perdita del grado per rimozione.
3. L’azione disciplinare militare tra azione di comando e azione giu-
stiziale
Il paragrafo affronta il discorso in ordine alla natura dell’azione disciplina-
re militare di corpo, se, cioè, essa debba essere ritenuta una azione esclusiva-
mente giustiziale, di mero riordino degli equilibri turbati dall’illecito, o se abbia,
invece, ancora oggi natura di azione di comando, finalizzata, cioè alla istruzione,
cura educazione e controllo del dipendente. Tutti i procedimenti disciplinari,
nel pubblico impiego, mirano a ottenere il rispetto delle regole da parte dei sot-
toposti, al fine di preservare il patrimonio morale e materiale dell’istituzione
interessata, sia sotto il profilo del suo prestigio che della sua efficienza.
L’azione giustiziale è caratterizzata dalla necessaria applicazione della
legge allo scopo di perseguire l’ordinato svolgimento della vita sociale, senza
che essa persegua, in quanto tale, fini rieducativi (affidati questi alla sanzione e
non all’azione attraverso la quale ad essa si perviene).
L’azione di comando, invece, si sostanzia nella istruzione, guida e control-
lo del subordinato affinché acquisisca quale “regola di vita” i dettami normativi
che lo riguardano nella sua qualità di appartenente alle Forze armate.
Storicamente il mondo militare è sempre stato considerato un mondo a sé, con
proprie regole, non sempre necessariamente conformi a quelle dell’ordinamen-
to statale, tanto che si parlava dell’ordinamento militare come di un ordinamen-
to autonomo .
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Le relative regole venivano disposte dalla stessa gerarchia militare , e lo
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stesso diritto penale militare era considerato come una sublimazione della disci-
plina militare .
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(31) Il principio di gradualità tra sanzioni di corpo e sanzioni di stato è stato pienamente recepito
nel com, ai sensi dell’art. 1352, comma 2, com per il quale l’illecito disciplinare comporta san-
zioni di stato o, alternativamente, sanzioni di corpo. In precedenza, l’art. 13, comma 2, l. 11
luglio 1978, n. 382, alimentava qualche perplessità applicativa, preferendo la congiuntiva “e”,
rispetto alla disgiuntiva “o”, affermando, quindi, che La violazione dei doveri della disciplina mili-
tare comporta sanzioni disciplinari di stato e sanzioni disciplinari di corpo.
(32) V. Bachelet, Disciplina militare e ordinamento giuridico, Milano, Giuffré, 1962; C. Malinconico, voce
Disciplina Militare; in Digesto Discipline Pubblicistiche, Torino, UTET, 1990, vol. V.
(33) Va ricordato che l’Esercito Italiano fu istituito con una circolare del Ministro della Guerra
Manfredo Fanti, nel 1861, che cambiava nome all’Armata Sarda, della quale il Sovrano era il
Comandante supremo.
(34) R. Maggiore, Diritto e processo nell’ordinamento militare, Napoli, Jovene, 1967.
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