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LA NATURA COMPLESSA DELL’AZIONE DISCIPLINARE DI CORPO




               per il richiamo e il rimprovero, con la differenza che il primo, indicato norma-
               tivamente come “ammonimento”, è verbale, mentre il secondo, indicato come
               “biasimo”, è trascritto nella documentazione del militare; nella privazione della
               libera uscita fino al massimo di sette giorni consecutivi, per la consegna e, per
               quella di rigore, oltre che nella privazione della libera uscita fino al massimo di
               quindici giorni, anche nel vincolo di rimanere in apposito spazio dell’ambiente
               militare - in caserma o a bordo di navi - o nel proprio alloggio, ferma restando
               la possibilità, se lo richiedono particolari motivi di servizio, che la sanzione
               venga scontata con le stesse modalità previste per la consegna .
                                                                            (18)
                    In sintesi, le sanzioni disciplinari di corpo hanno un contenuto afflittivo
               peculiare, che evidenzia la loro natura e la loro finalità. Il richiamo e il rimpro-
               vero non differiscono da analoghe sanzioni previste in altri ordinamenti disci-
               plinari, mentre la consegna e la consegna di rigore sono sanzioni tipiche dell’or-
               dinamento  militare,  affatto  sconosciute  negli  altri  ordinamenti  disciplinari,
               compresi quelli assimilati al primo, come quelli delle Forze di Polizia ad ordina-
               mento civile.
                    Le vigenti sanzioni disciplinari sono il punto di arrivo di un’evoluzione che
               parte dalla previsione di sanzioni molto più rigorose (si pensi agli arresti o alle
               sale o camere di punizione di rigore in vigore fino al 1978). Inoltre, le attuali
               sanzioni disciplinari di corpo comportano degli obblighi il cui inadempimento
               può dar luogo a un’ulteriore responsabilità disciplinare, ai sensi dell’art. 751,
               comma 1, lett. a), n. 41, turom. Esse sono state introdotte, inizialmente, dalla
               legge 11 luglio 1978, n. 382, che è stata interamente riassettata all’interno del
               codice e, contestualmente, abrogata. Non limitano alcun diritto del militare,
               come avviene per le sanzioni pecuniarie che influiscono, limitandolo, sul diritto
               alla libera disponibilità del patrimonio.
                    La volontà legislativa di non incidere sul patrimonio personale dell’appar-
               tenente alle Forze armate, nasceva dal dovere di adempimento del servizio mili-
               tare, come prestazione personale obbligatoria particolarmente grave  e, si badi
                                                                                (19)
               bene, ancora astrattamente richiesta a tutti i cittadini (maschi) idonei al servizio,
               al verificarsi delle condizioni indicate nell’art. 1929 com.

               (18)  In sostanza la consegna di rigore è la privazione della libera uscita con l’obbligo per il militare,
                    durante le sole ore di libera uscita, di permanere in apposito spazio della nave o della caserma
                    o nel proprio alloggio, sicché disporre che venga scontata con le stesse modalità della conse-
                    gna, significa dire che può essere scontata senza il particolare vincolo di permanenza.
               (19)  Vds. Corte Costituzionale, 2 febbraio 1990, n. 41 che così di esprime Non vi è dubbio che il ser-
                    vizio militare, pur collegato al «sacro dovere della difesa della Patria» solennemente affermato nel primo
                    comma dell’art. 52 (rispetto al quale ha tuttavia un’autonomia concettuale e istituzionale: v. sent. n. 164
                    del 1985), costituisce una prestazione personale, anzi la prestazione personale per eccellenza e la più gravosa
                    che possa ammettersi in una società civile e democratica ed in uno Stato di diritto.

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