Page 26 - Rassegna 2023-4
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DOTTRINA




             particolarmente abbondante in tema di definizione e limiti nell’esercizio del
             potere discrezionale e, di converso, nell’enucleazione di specifiche fattispecie di
             eccesso di potere (le cosiddette figure sintomatiche).
                  In particolare, per aversi un procedimento amministrativo sono necessari
             un atto di apertura, che identifica il tipo di procedimento attivato e le sue fina-
             lità, e un atto di chiusura che rappresenta la decisione finale e delimita, tempo-
             ralmente, l’intera sequenza procedimentale. All’interno di esso, si situa la fase
             istruttoria, il cuore del procedimento amministrativo, in cui si raccolgono tutti
             gli elementi necessari per la decisione finale, in modo che questa sia adottata a
             seguito di una - quanto più possibile - completa conoscenza dei fatti e delle rela-
             tive circostanze oggettive e soggettive. A tal fine, si ascoltano le parti interessa-
             te, così che tale procedura sia effettivamente partecipata, e si verifica - infine -
             il materiale a disposizione, per poter assumere la decisione finale, quanto più
             possibile  corretta,  congruente  e  proporzionata,  assicurando,  nell’equilibrato
             bilanciamento degli interessi in gioco, il prioritario interesse pubblico, senza
             svantaggiare irragionevolmente gli interessi privati coinvolti.
                  Per arrivare all’apertura del procedimento, l’amministrazione deve porre
             in  essere  delle  attività  preliminari,  che  consistono  nell’esercizio  di  poteri  di
             accertamento che possono essere tesi alla verifica della sussistenza dei presup-
             posti di fatto e di diritto che la obbligano, o la consigliano, ad agire.
                  Non tutti i procedimenti amministrativi, infatti, devono essere necessaria-
             mente attivati, potendo l’amministrazione agire d’iniziativa, negli spazi consen-
             titi dalla legge, allorquando lo ritiene opportuno ai fini del conseguimento degli
             interessi generali, ai quali è funzionalmente preposta. Ed anche nel caso di pro-
             cedimenti a “istanza di parte” l’amministrazione deve preliminarmente verifica-
             re, se non altro, la legittimazione della parte richiedente.
                  Nell’ambito  dei  diversi  procedimenti  amministrativi,  il  procedimento
             disciplinare presenta, caratteristiche proprie e specifiche finalità.
                  Esso è strutturato per applicare sanzioni: ha - quindi - finalità di accerta-
             mento dell’illiceità dei fatti e delle responsabilità personali.
                  Il presupposto fondamentale è il verificarsi di un illecito disciplinare nei
             suoi profili complessivi, di cui si ritenga responsabile un soggetto ben indivi-
             duato, nei cui confronti si ritiene di dover applicare una sanzione.

                  pareri: funzionario istruttore, consulente tecnico, commissione di disciplina. Il procedimento
                  prevede in dettaglio la fase degli accertamenti preliminari (denominate anche indagini prelimi-
                  nari), le formalità per la contestazione, le giustificazioni dell’impiegato, l’inchiesta disciplinare,
                  l’eventuale supplemento di istruttoria, il giudizio disciplinare e la deliberazione della commis-
                  sione di disciplina, il rinvio della decisione, la sospensione del procedimento, la prosecuzione
                  del medesimo, la sua estinzione e l’eventuale riapertura a istanza di parte.

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