Page 26 - Rassegna 2023-4
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DOTTRINA
particolarmente abbondante in tema di definizione e limiti nell’esercizio del
potere discrezionale e, di converso, nell’enucleazione di specifiche fattispecie di
eccesso di potere (le cosiddette figure sintomatiche).
In particolare, per aversi un procedimento amministrativo sono necessari
un atto di apertura, che identifica il tipo di procedimento attivato e le sue fina-
lità, e un atto di chiusura che rappresenta la decisione finale e delimita, tempo-
ralmente, l’intera sequenza procedimentale. All’interno di esso, si situa la fase
istruttoria, il cuore del procedimento amministrativo, in cui si raccolgono tutti
gli elementi necessari per la decisione finale, in modo che questa sia adottata a
seguito di una - quanto più possibile - completa conoscenza dei fatti e delle rela-
tive circostanze oggettive e soggettive. A tal fine, si ascoltano le parti interessa-
te, così che tale procedura sia effettivamente partecipata, e si verifica - infine -
il materiale a disposizione, per poter assumere la decisione finale, quanto più
possibile corretta, congruente e proporzionata, assicurando, nell’equilibrato
bilanciamento degli interessi in gioco, il prioritario interesse pubblico, senza
svantaggiare irragionevolmente gli interessi privati coinvolti.
Per arrivare all’apertura del procedimento, l’amministrazione deve porre
in essere delle attività preliminari, che consistono nell’esercizio di poteri di
accertamento che possono essere tesi alla verifica della sussistenza dei presup-
posti di fatto e di diritto che la obbligano, o la consigliano, ad agire.
Non tutti i procedimenti amministrativi, infatti, devono essere necessaria-
mente attivati, potendo l’amministrazione agire d’iniziativa, negli spazi consen-
titi dalla legge, allorquando lo ritiene opportuno ai fini del conseguimento degli
interessi generali, ai quali è funzionalmente preposta. Ed anche nel caso di pro-
cedimenti a “istanza di parte” l’amministrazione deve preliminarmente verifica-
re, se non altro, la legittimazione della parte richiedente.
Nell’ambito dei diversi procedimenti amministrativi, il procedimento
disciplinare presenta, caratteristiche proprie e specifiche finalità.
Esso è strutturato per applicare sanzioni: ha - quindi - finalità di accerta-
mento dell’illiceità dei fatti e delle responsabilità personali.
Il presupposto fondamentale è il verificarsi di un illecito disciplinare nei
suoi profili complessivi, di cui si ritenga responsabile un soggetto ben indivi-
duato, nei cui confronti si ritiene di dover applicare una sanzione.
pareri: funzionario istruttore, consulente tecnico, commissione di disciplina. Il procedimento
prevede in dettaglio la fase degli accertamenti preliminari (denominate anche indagini prelimi-
nari), le formalità per la contestazione, le giustificazioni dell’impiegato, l’inchiesta disciplinare,
l’eventuale supplemento di istruttoria, il giudizio disciplinare e la deliberazione della commis-
sione di disciplina, il rinvio della decisione, la sospensione del procedimento, la prosecuzione
del medesimo, la sua estinzione e l’eventuale riapertura a istanza di parte.
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