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LA NATURA COMPLESSA DELL’AZIONE DISCIPLINARE DI CORPO




                    Innanzitutto, perché le relative norme disciplinano solo ed esclusivamente
               una parte degli illeciti che possono essere posti in essere dal personale apparte-
               nente alla compagine militare, lasciando altri illeciti (più gravi) ad una diversa
               disciplina . Inoltre, perché, diversamente da qualsiasi altro settore disciplinare,
                        (2)
               il potere sanzionatorio è esercitato solo ed esclusivamente dall’autorità militare,
               per essa intendendo un soggetto (specificamente individuato dalla normativa di
               settore) avente necessariamente status militare.
                    La definizione data, pur nella sua correttezza formale, non rende tuttavia ragio-
               ne di una serie di considerazioni che riguardano l’intera disciplina militare di corpo,
               né è sufficiente a chiarire in modo esaustivo le peculiarità dello specifico modello
               procedimentale. In effetti, parlare di procedimento disciplinare di corpo quale species
               di procedimento disciplinare, presuppone una definizione sia del concetto di proce-
               dimento disciplinare, sia degli elementi di specialità che lo caratterizzano.
                    Il procedimento nel mondo del diritto è un modello di produzione giuri-
               dica tipizzato, composto variamente da atti, procedure e operazioni che condu-
               cono  a  un  atto  finale,  che  possiamo  genericamente  definire  “decisione”  in
               senso  lato.  Possiamo  avere,  infatti,  anche  procedimenti  legislativi,  il  cui  atto
               finale è l’emanazione di una legge o atto equiparato; procedimenti giudiziari il
               cui atto finale è l’emanazione di una sentenza o un decreto; e procedimenti
               amministrativi (il cui atto finale è il “provvedimento” in senso stretto).
                    Nel caso che ci riguarda, parliamo di un procedimento amministrativo, sia
               in relazione al titolare del pertinente potere di attivazione e conclusione, l’auto-
               rità militare, sia con riguardo all’atto finale, che ha natura di provvedimento
               amministrativo, cioè la decisione circa l’inflizione o meno di una specifica e
               determinata sanzione disciplinare.
                    Il procedimento disciplinare di corpo deve certamente anch’esso osserva-
               re  le  disposizioni  generali  sul  procedimento  amministrativo,  introdotte  dalla
               legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  successive  modificazioni  e  integrazioni.
               Quest’ultima ha codificato una serie di principi tratti, da una parte, dalla legi-
               slazione sino allora vigente, con particolare riguardo al procedimento discipli-
               nare del pubblico impiego, da sempre il procedimento più articolato e garantito
               per la parte “privata” coinvolta , dall’altra, dall’elaborazione giurisprudenziale,
                                             (3)
               (2)   Si pensi agli illeciti disciplinari per i quali possa essere inflitta una sanzione disciplinare di stato.
               (3)   La tipologia generale di procedimento disciplinare è contenuta negli artt. 100-123, d.p.r. 10
                    gennaio 1957, n. 3, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impie-
                    gati civili dello Stato, tuttora vigente. La normativa prevede procedure articolate e sovrappo-
                    ste, in base al tipo di sanzione da irrogare, cioè la censura o una più grave sanzione, sino alla
                    destituzione. Gli organi disciplinari titolari del potere sanzionatorio sono diversi, dal capo uffi-
                    cio del dipendente sino al capo ufficio del personale e al Ministro (ora, più correttamente, il
                    dirigente generale competente). Sono previsti anche organi deputati all’istruttoria e a fornire

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