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LA NATURA COMPLESSA DELL’AZIONE DISCIPLINARE DI CORPO
Innanzitutto, perché le relative norme disciplinano solo ed esclusivamente
una parte degli illeciti che possono essere posti in essere dal personale apparte-
nente alla compagine militare, lasciando altri illeciti (più gravi) ad una diversa
disciplina . Inoltre, perché, diversamente da qualsiasi altro settore disciplinare,
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il potere sanzionatorio è esercitato solo ed esclusivamente dall’autorità militare,
per essa intendendo un soggetto (specificamente individuato dalla normativa di
settore) avente necessariamente status militare.
La definizione data, pur nella sua correttezza formale, non rende tuttavia ragio-
ne di una serie di considerazioni che riguardano l’intera disciplina militare di corpo,
né è sufficiente a chiarire in modo esaustivo le peculiarità dello specifico modello
procedimentale. In effetti, parlare di procedimento disciplinare di corpo quale species
di procedimento disciplinare, presuppone una definizione sia del concetto di proce-
dimento disciplinare, sia degli elementi di specialità che lo caratterizzano.
Il procedimento nel mondo del diritto è un modello di produzione giuri-
dica tipizzato, composto variamente da atti, procedure e operazioni che condu-
cono a un atto finale, che possiamo genericamente definire “decisione” in
senso lato. Possiamo avere, infatti, anche procedimenti legislativi, il cui atto
finale è l’emanazione di una legge o atto equiparato; procedimenti giudiziari il
cui atto finale è l’emanazione di una sentenza o un decreto; e procedimenti
amministrativi (il cui atto finale è il “provvedimento” in senso stretto).
Nel caso che ci riguarda, parliamo di un procedimento amministrativo, sia
in relazione al titolare del pertinente potere di attivazione e conclusione, l’auto-
rità militare, sia con riguardo all’atto finale, che ha natura di provvedimento
amministrativo, cioè la decisione circa l’inflizione o meno di una specifica e
determinata sanzione disciplinare.
Il procedimento disciplinare di corpo deve certamente anch’esso osserva-
re le disposizioni generali sul procedimento amministrativo, introdotte dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
Quest’ultima ha codificato una serie di principi tratti, da una parte, dalla legi-
slazione sino allora vigente, con particolare riguardo al procedimento discipli-
nare del pubblico impiego, da sempre il procedimento più articolato e garantito
per la parte “privata” coinvolta , dall’altra, dall’elaborazione giurisprudenziale,
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(2) Si pensi agli illeciti disciplinari per i quali possa essere inflitta una sanzione disciplinare di stato.
(3) La tipologia generale di procedimento disciplinare è contenuta negli artt. 100-123, d.p.r. 10
gennaio 1957, n. 3, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impie-
gati civili dello Stato, tuttora vigente. La normativa prevede procedure articolate e sovrappo-
ste, in base al tipo di sanzione da irrogare, cioè la censura o una più grave sanzione, sino alla
destituzione. Gli organi disciplinari titolari del potere sanzionatorio sono diversi, dal capo uffi-
cio del dipendente sino al capo ufficio del personale e al Ministro (ora, più correttamente, il
dirigente generale competente). Sono previsti anche organi deputati all’istruttoria e a fornire
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