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DOTTRINA
law 382/78, is still strongly configured as a command action, that is, as an authoritative intervention
aimed at the instruction, guidance and control of the soldier for the purposes of cohesion and efficiency of
the Armed Forces. In this sense, military discipline still has an educational purpose today, functional to
the education, indoctrination and training of citizens called to arms. If the sacred duty of defense of the
homeland can be fulfilled in various ways, the main and - for now - indispensable one remains the armed
defense to which the military is called, who are not simple employees, but «optimo iure» citizens who, out
of a duty of political solidarity, freely assumed or imposed by law, they face the risk of sacrificing their
lives for the independence, integrity and sovereignty of the Italian Republic.
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SOMMARIO: 1. Il procedimento disciplinare di corpo come procedimento amministrativo
sui generis. - 2. Il procedimento e le sanzioni disciplinari di corpo. - 3. L’azione
disciplinare militare tra azione di comando e azione giustiziale. - 4. Il procedi-
mento disciplinare di corpo e la tutela della coesione ed efficienza del reparto.
1. Il procedimento disciplinare di corpo come procedimento ammini-
strativo sui generis
L’ordinamento giuridico prevede procedimenti disciplinari diversi, taluni
di natura amministrativa, altri di natura giuslavoristica. Questi ultimi sono quelli
del settore privatistico e del settore pubblico “privatizzato”.
Tra le differenze che caratterizzano i due sistemi disciplinari - quello pub-
blico e quello privato - la principale è costituita dall’attribuzione del potere di
sindacato sul corretto esercizio del potere in essi esercitato da parte di due
diverse Autorità giudiziarie: quella ordinaria per il settore privato o privatizzato,
e quella amministrativa per il settore pubblico non privatizzato.
In tale quadro, il procedimento disciplinare militare rientra, ovviamente,
nell’ambito del settore pubblico e costituisce una delle modalità attraverso le
quali agisce la pubblica amministrazione.
Nell’ambito poi dei procedimenti disciplinari militari, quello di corpo
costituisce lo strumento tecnico-giuridico che governa il potere punitivo del-
l’autorità militare . Già da tale definizione è possibile cogliere una ulteriore dif-
(1)
ferenza rispetto a qualsiasi altro procedimento disciplinare non militare.
(1) Il procedimento disciplinare di corpo nasce in senso moderno con il Regolamento di disci-
plina militare del 1964. In precedenza le punizioni venivano semplicemente inflitte (ai sensi
dell’art. 554 del Regolamento di disciplina militare per l’Esercito del 1929, rimasto in vigore
sino al 1964, ogni superiore ha il dovere ed il diritto di punire l’inferiore che manchi). L’art. 80, comma
7, R.D.M. 1964, stabiliva - invece - che nessuna punizione può essere inflitta senza che siano sentite e
vagliate le giustificazioni del militare che ha mancato. Il sistema si perfeziona solo con la legge 11
luglio1978, n. 382, che all’art. 15, comma 1, stabiliva che nessuna sanzione disciplinare di corpo
può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni
addotte dal militare interessato.
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