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LA NATURA COMPLESSA DELL’AZIONE DISCIPLINARE DI CORPO
Scopo del procedimento è, quindi, quello di verificare se il fatto rientra
effettivamente nell’ipotesi illecita ipotizzata nella contestazione, se autore di
esso sia quello individuato con l’incolpazione ed assoggettato al procedimento
e, infine, se sussistono o meno cause di giustificazione o di non punibilità che
possano escludere la responsabilità. L’illecito e la sanzione, che certamente affe-
riscono al sistema disciplinare, in realtà non lo caratterizzano, perché tali ele-
menti sono presenti, oltre che nel sistema penale, anche nel sistema amministra-
tivo punitivo creato dalla legge 689/1981, che - tuttavia - espressamente non si
applica al sistema disciplinare . Gli elementi caratterizzanti sono altri, quali:
(4)
la tendenziale individuazione convenzionale degli illeciti e delle conse-
guenti punizioni e l’assenza di sanzioni incidenti sulla libertà personale ;
(5)
la finalità di tutela dell’efficienza dell’organizzazione;
la tutela del personale e del patrimonio dell’azienda ed altro ancora.
Illecito e sanzione, in realtà, individuano lo specifico ambito disciplinare,
fermo restando che la disciplina - in senso sostanziale - è una tecnica di confor-
mazione che appresta un proprio strumentario. Essa si rivolge essenzialmente a
modellare comportamenti e atteggiamenti umani, selezionando quelli ritenuti
doverosi, adeguati, opportuni o consentiti, da una parte, e quelli disfunzionali, che
integrano un vero e proprio illecito, dall’altra. La selezione dei comportamenti e
degli atteggiamenti è finalizzata agli scopi di conformazione che attraverso la
disciplina si vogliono conseguire nei diversi ambiti considerati, come, ad esempio:
la tutela dell’attività di impresa, per la quale il lavoratore subordinato pri-
vato o privatizzato ha precisi obblighi (di prestazione e di fedeltà), la cui inos-
servanza può dar luogo a sanzioni disciplinari ;
(6)
l’esercizio della funzione giudiziaria con imparzialità, correttezza, dili-
genza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità della persona ;
(7)
il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione, per
le cui finalità il dipendente pubblico, al quale si applicano le disposizioni del
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, osserva l’apposito codice di comportamento ;
(8)
la coesione e l’efficienza dell’organizzazione in funzione dei compiti isti-
tuzionali, propria dei corpi militari , e di quelli ad essi assimilati .
(10)
(9)
(4) Vds. art. 12 legge 689/1981, ultima disposizione.
(5) Nel settore disciplinare privatistico e privatizzato illeciti e sanzioni sono individuati conven-
zionalmente e non sono previste sanzioni in qualsiasi modo limitative della libertà personale.
(6) Vds. artt. 2104-2106 del codice civile.
(7) Vds. d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109.
(8) Vds. d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62.
(9) Vds. Codice dell’ordinamento militare, di cui al d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e del Testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al d.p.r. 15 marzo 2010, n. 90.
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