Page 30 - Rassegna 2023-4
P. 30
DOTTRINA
Queste brevi note mirano a individuare la natura dell’azione disciplinare
militare e a delineare il peculiare quadro di riferimento del procedimento all’in-
terno del quale essa si pone, difficilmente assimilabile ad altri procedimenti
disciplinari, così come è indubbio che quello militare sia - comunque - un pro-
cedimento amministrativo.
2. Il procedimento e le sanzioni disciplinari di corpo
Per cogliere le peculiarità del procedimento disciplinare di corpo nella sua
natura, strutturazione e finalità, è importante esaminare non solo le disposizioni
relative a tale fattispecie procedimentale, ma anche le tipiche sanzioni discipli-
nari che possono conseguire all’affermazione di responsabilità del militare.
Il procedimento di corpo osserva, oltre alle disposizioni generali, della
legge n. 241/1990, quelle particolari recate dal codice dell’ordinamento militare.
I rapporti tra la normativa generale e quella speciale sono quelli previsti
dall’ordinamento e riassumibili nel noto brocardo generi per speciem derogatur.
Principio fissato espressamente, nel caso di cui ci occupiamo, dall’art. 1, comma
6, del codice dell’ordinamento militare, per il quale ai procedimenti e ai provve-
dimenti amministrativi previsti dall’ordinamento militare si applica la legge n.
241/1990, se non sia altrimenti disposto dalla normativa di settore .
(17)
L’enunciazione del principio di specialità in ambito procedimentale è
importante per cogliere quelle peculiarità che spesso sfuggono ad un interprete
distratto o non avvezzo all’ordinamento militare.
Le norme del codice in subiecta materia sono contenute nel libro IV dedica-
to al personale militare, titolo VIII inerente alla disciplina militare, capo IV rela-
tivo al procedimento disciplinare, con particolare riguardo alla sezione I, dedi-
cata alle disposizioni generali e alla sezione III che tratta specificamente il pro-
cedimento disciplinare di corpo.
Prima di illustrare, seppur brevemente, questa parte del codice, è necessa-
rio richiamare la normativa sulle sanzioni disciplinari di corpo, perché sono le
sanzioni applicabili che, in un certo qual modo, determinano il procedimento
da porre in essere e danno ragione della sua struttura e delle sue finalità.
L’art. 1358 com stabilisce che le sanzioni disciplinari di corpo consistono
nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e nella consegna di rigore e ne
definisce, per ciascuna di esse, il contenuto afflittivo.
In particolare tale contenuto si sostanzia: in un mero giudizio negativo,
(17) Le disposizioni della legge 241/1990 sono espressamente ribadite anche nell’art.1024 turom,
con riferimento a tutti i procedimenti del settore, ivi compresi quelli disciplinari, in aderenza
al disposto di cui all’art. 1, comma 6, com.
28