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LA NATURA COMPLESSA DELL’AZIONE DISCIPLINARE DI CORPO




                    Si tenga presente che nel settore militare esistono anche altre conseguenze,
               derivanti dall’inflizione delle sanzioni disciplinari di corpo, che possono inibire
               o condizionare le scelte del militare punito o la sua carriera. In particolare la
               consegna di rigore impedisce la partecipazione ad alcuni concorsi interni ,
                                                                                         (25)
               preclude la possibilità di attribuzione di alcune qualifiche  e, per i militari di
                                                                       (26)
               leva, comporta la possibilità di ritardare il congedo illimitato .
                                                                          (27)
                    Inoltre, la giurisprudenza ha riconosciuto corretta la valutazione di ele-
               mento ostativo a un giudizio di idoneità all’avanzamento, l’essere stato punito
               con sanzione di corpo .
                                     (28)
                    Si tratta di effetti ulteriori che possono venire meno con la cancellazione
               della  sanzione  dai  documenti  personali  dell’interessato.  Qualche  perplessità
               applicativa suscita la fattispecie di cessazione dal servizio d’autorità “per scarso
               rendimento, nonché gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di
               rigore” . La stessa è attualmente contemplata dall’art. 9-sexies, d.lgs. 12 maggio
                     (29)
               1995, n. 199, relativo al nuovo inquadramento del personale non direttivo e non
               dirigente del Corpo della Guardia di finanza . La medesima fattispecie era pre-
                                                         (30)
               vista anche dall’art. 12, lett. c), legge 18 ottobre 1961, n. 1168, “Stato giuridico dei
               vice brigadieri e dei militari di truppa dell’Arma dei Carabinieri”, tuttavia, abrogata tale
               legge dal Codice dell’Ordinamento Militare essa non è stata trasfusa nella nuova
               normativa per ragioni di omogeneità sistematica. Trattavasi infatti di una previ-
               sione singolare in quanto applicabile soltanto al personale appartenente al ruolo
               appuntati e carabinieri, mentre nulla di analogo era previsto per le altre catego-
               rie di militari.


               (25)  Vds. artt. 682, comma 4, lett. b), n. 3), 5, lett. a), n. 1.3), 683, comma 4, lett. c), 684, comma
                    2, lett. a), n. 4), 692, comma 6, lett. c), 693, comma 2, lett. c), com.
               (26)  Vds. artt. 1307-bis, comma 1, lett. d), 1323, comma 1, lett. d), 1323-bis, comma 1, lett. d), com.
               (27)  L’art. 2055, comma 1, e 2, com, impone per il militare di leva che stia scontando una sanzione
                    disciplinare di corpo di consegna o di consegna di rigore, il ritardo nel congedo a dopo scon-
                    tata la sanzione ed inoltre dispone che possa essere applicato al militare di leva che sia stato
                    punito con consegna o con consegna di rigore, per un numero di giorni non superiore a quelli
                    complessivamente trascorsi in tale punizione durante la seconda metà del servizio prestato.
               (28)  Cons. Stato, sez. II, 21 aprile 2023, n. 4042.
               (29)  La giurisprudenza da tempo ha chiarito che le due condizioni previste, ai fini della disposi-
                    zione della cessazione dal servizio sono del tutto autonome, non dovendo necessariamente
                    ricorrere contemporaneamente sia lo “scarso rendimento” sia le “reiterate mancanze discipli-
                    nari che siano state oggetto di consegna di rigore”, in quanto il provvedimento è giustificato
                    dal ricorso di almeno una di tali condizioni: Cons. Stato, sez. II, 24 settembre 2020, n. 5587;
                    Cons. Stato, sez. IV, 7 giugno 2004, n. 3561; Cons. Stato, sez. III, 30 giugno 1999, n. 345.
               (30)  Originariamente la fattispecie in argomento era prevista dall’art. 15, lett. c), l. 3 agosto 1961,
                    n. 833, a seguito della modifica recata dalla l. 1° febbraio 1989, n. 53. La l. n. 833/1961 è
                    stata interamente abrogata dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, che ha - contemporaneamente -
                    introdotto l’art. 9-sexies nel d.lgs. 199/1995.

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