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LA NATURA COMPLESSA DELL’AZIONE DISCIPLINARE DI CORPO




                    Da ciò, la qualificazione della giustizia penale militare come “giustizia di
               capi” . Le regole disciplinari erano da sempre promanazione dell’autorità mili-
                    (35)
               tare e, anche a far data dal 1900 in poi, esse trovavano la loro fonte o in prov-
               vedimenti del titolare del potere di rappresentare lo Stato, cioè inizialmente il
               Re, attraverso regi decreti, e, successivamente, con l’avvento della Repubblica,
               in provvedimenti interni emanati dal Presidente della Repubblica nella sua qua-
               lità di Comandante delle Forze armate ex art. 87 Cost. .
                                                                    (36)
               (35)  La Corte Costituzionale, con Sentenza 22/5/1987 n. 278, chiamata a giudicare la legittimità
                    o meno della non applicabilità alla giurisdizione militare della sospensione dei termini pro-
                    cessuali nel periodo feriale, stabilita dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, ne ha dichia-
                    rata l’illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 affermando testualmente:
                    … La Costituzione repubblicana supera radicalmente la logica istituzionalistica dell’ordinamento militare
                    e, ricondotto anche quest’ultimo nell’ambito del generale ordinamento statale, particolarmente rispettoso e
                    garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini, militari oppure no, definitivamente impedisce
                    che la giurisdizione penale militare si consideri ancora come «continuazione» della «giustizia disciplinare»
                    dei capi militari, tesa a garantire e rafforzare l’ordine e la gerarchia militare contro le violazioni «più gravi».
                    Già, dunque, dall’avvento della Costituzione repubblicana il diritto penale militare di pace, sostanziale e
                    processuale, non solo non può più ritenersi «avulso» dal sistema generale garantistico dello Stato ma non va
                    più esaltato come posto a tutela di beni e valori di tale particolare importanza da superare, nella gerarchia
                    dei valori garantiti, «tutti» gli altri. Non soltanto fatti costituenti illeciti penali militari ma tutti gli illeciti
                    penali offendono, prima che i singoli e diversi beni (oggetto giuridico specifico) l’intera comunità statuale. Gli
                    oggetti specificamente tutelati dal diritto penale sostanziale militare di pace e, pertanto, gli oggetti a garanzia
                    dei quali é prevista la procedura penale militare di pace, non possono, per sé stessi, in ogni caso, esser consi-
                    derati «superiori» e «più importanti» di tutti gli altri beni costituzionalmente od ordinariamente tutelati. Si
                    tratta, invece, di stabilire, di volta in volta, come nella specie, se un principio «generale» quale quello del «ripo-
                    so feriale» trovi insuperabile ostacolo negli oggetti, generico e specifico, particolarmente tutelati dal diritto pena-
                    le militare di pace. Ed anche prima del maggio 1981, per le ragioni innanzi indicate, non sembra che tale
                    «ostacolo» sia insuperabile.
                    Tuttavia, prima del maggio 1981, l’inapplicabilità dell’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, alla giuri-
                    sdizione penale militare traeva motivo dalla mancata modifica della procedura penale militare in tempo di pace.
                    Con la legge 7 maggio 1981, n. 180, sono state, invece, eliminate tutte le «particolarità» dei processi penali
                    militari che potevano indurre a ritenere «prevalente» sul «riposo feriale» la particolare «celerità» e «speditezza»
                    dei predetti processi. Oltre alle numerose altre modifiche di cui alla citata legge, va sottolineato che l’istituzione
                    del grado d’appello e del ricorso per cassazione, secondo le norme del codice di procedura penale, nonché la pre-
                    visione della presidenza tecnica nei collegi di merito e, soprattutto, del «difensore tecnico», non lasciano spazio
                    per ravvisare, oggi, razionale giustificazione dell’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini ai processi
                    penali militari in tempo di pace. Va, in specie, sottolineata la «scomparsa» del difensore «non professionista»
                    che, oggi, renderebbe particolarmente difficile, se non impossibile, trovare all’imputato «militare» un professio-
                    nista «disponibile» alla difesa nei periodi feriali. E ciò con evidente violazione dell’art. 3, primo comma, Cost.,
                    a danno del «militare», nei confronti delle parti private nei giudizi ordinari ed amministrativi.
               (36)  Il Regolamento di disciplina militare del 1964, così detto regolamento unificato perché aveva
                    riunito in sé regole valide per i militari di tutte e tre le Forze armate (Esercito, di cui l’Arma
                    dei  Carabinieri  costituiva  la  prima  Arma,  la  Marina  e  l’Aeronautica),  pur  denominato
                    “Regolamento” e benché emanato con Decreto del Presidente della Repubblica, in realtà
                    non aveva la natura giuridica di un regolamento governativo, infatti era stato emanato sì dal
                    Presidente della Repubblica nella forma del d.p.r., ma senza aver osservato l’iter di approva-
                    zione dei regolamenti e senza che fosse mai stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, venen-
                    do pubblicato, invece, solo sul Giornale militare. Esso fu quindi un provvedimento emanato
                    dal Capo dello Stato nella sua qualità costituzionale di comandante delle Forze armate ed
                    aveva, quindi, natura di mero regolamento interno, perpetrando, sostanzialmente, l’autono-
                    mia dello specifico ordinamento militare.).

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