Page 40 - Rassegna 2023-4
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DOTTRINA




                  L’assenza di disposizioni che rendessero inefficace l’eventuale provvedi-
             mento sanzionatorio inflitto in violazione di tale regola, privava sostanzialmen-
             te di effettività le regola stessa, la cui eventuale violazione non determinava la
             nullità della sanzione, ma tuttalpiù una mancanza disciplinarmente sanzionabile
             da parte del superiore inadempiente.
                  L’assenza di un vero e proprio procedimento funzionale alla irrogazione
             della sanzione disciplinare, con regole precise che prevedessero la nullità di san-
             zioni eventualmente inflitte in loro violazione, dà la misura dell’interesse dello
             specifico  sistema  all’educazione  dei  suoi  membri,  al  governo  del  personale
             dipendente, più che al ristabilimento degli equilibri turbati dall’illecito. A ben
             vedere, infatti, il mini procedimento previsto dal Regolamento del 1964 (che si
             risolveva nell’obbligo di contestazione e valutazione delle giustificazioni) sem-
             brava in realtà mirato non già a “fare giustizia”, quanto invece alla misura e veri-
             fica del corretto esercizio della funzione di comando .
                                                                (45)
                  A questo punto, per comprendere appieno come esso sia pervaso, per taluni
             aspetti, ancor oggi, da una forte tendenza di tal genere, è necessario illustrare alcu-
             ne caratteristiche peculiari di tale procedimento. Per riassumerle, dobbiamo rilevare
             come nel procedimento disciplinare di corpo, normalmente, è la medesima auto-
             rità  militare  competente  che  controlla,  verifica,  accerta  la  mancanza,  incolpa  il
             manchevole e punisce l’incolpato. La vicenda, cioè, normalmente resta nella cono-
             scenza e possibilità di intervento al massimo del solo comandante di corpo, senza
             coinvolgere alcun ulteriore superiore per la sua definizione, salvo impugnativa.
                  Inoltre, non è previsto un obbligo di procedere, fatti salvi alcuni casi spe-
             cifici espressamente indicati nella normativa di settore. Fatto, questo, che sem-
             bra propendere più per la natura di azione di comando che per quella giustiziale.
                  Se si pone mente al fatto che nel procedimento disciplinare di corpo non
             v’è terzietà tra autorità che incolpa e autorità che sanziona ed alla mancata pre-
             visione di una difesa tecnica, lasciando al militare incolpato l’onere della pro-
             pria difesa, fatto salvo il caso di irrogazione della sanzione di rigore (in cui il
             militare è comunque assistito da altro militare e non da un tecnico del diritto ),
                                                                                     (46)

             (45)  Questo aspetto era reso in modo molto efficace dall’art. 31, R.D.M. 1964 che al comma 2
                  disponeva: 2. Nell’esercizio delle sue funzioni, il superiore deve avere somma cura di non menomare mai
                  la dignità degli inferiori. Deve astenersi da rigori superflui e dall’infliggere punizioni non previste dai regola-
                  menti, tenendo sempre presente che prevenire le mancanze è molto più efficace che reprimerle. Deve evitare
                  ogni benché minimo abuso di potere. Deve ricordare che le regole della disciplina, anche quando impongono
                  una distanza formale tra superiore e inferiore, mai debbono portare al distacco spirituale.
             (46)  Tale difesa, posta in essere da altro militare ma senza alcun apporto di un tecnico del diritto, è
                  stata definita para-tecnica (E. Boursier Niutta, A. Esposito, Elementi di diritto disciplinare militare,
                  cit.), così sottolineando l’apporto difensivo di un conoscitore delle regole e del sistema militare
                  conosciuto per esperienza diretta, ma non necessariamente di un conoscitore del diritto.

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