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DOTTRINA




                  In  tale  quadro,  la  disciplina  militare  era  considerata  una  “abitudine  di
             vita”  che doveva essere indotta nel militare affinché vi conformasse la sua
                 (37)
             esistenza e divenisse la sua regola di comportamento sia nell’attività propria-
             mente militare, sia nella vita privata.
                  La realizzazione della necessaria coesione ed efficienza delle Forze armate,
             avveniva quindi attraverso l’educazione del militare al rispetto di regole etiche e
             morali, vissute come regole di necessità assoluta, idonee a creare e mantenere
             saldo uno spirito di corpo, tale da far accettare ad ogni singolo militare anche il
             rischio del sacrificio della propria vita per il bene comune del reparto in cui si
             era inquadrati e delle Forze armate in genere .
                                                        (38)
                  L’amministrazione di una disciplina di tal fatta passava, ovviamente, non
             solo  attraverso  l’elargizione  di  ricompense  e  premi  ai  più  meritevoli ,  ma
                                                                                  (39)
             anche attraverso la repressione di comportamenti illeciti, ritenuti ostativi alla
             realizzazione del necessario spirito di corpo e alla coesione ed efficienza dell’ap-
             parato militare. Repressione che vedeva, anticamente, anche l’applicazione di
             sanzioni talvolta gravissime ; senza andare molto lontano, nel XX secolo e
                                        (40)
             fino al 1978, erano ancora vigenti sanzioni disciplinari certamente lesive della
             libertà personale .
                             (41)
                  Nel 1978 si è avuta, invece, con la legge 382, la cosiddetta giuridicizzazio-
             ne della disciplina militare  e, per la prima volta nella storia, le regole discipli-
                                      (42)
             nari dell’ordinamento militare, destinate a regolare i rapporti interni alla com-
             pagine  militare,  venivano  dettate  dall’ordinamento  giuridico  dello  Stato,  sul
             canovaccio - tuttavia - della pregressa regolamentazione.

             (37)  In questo senso si esprimeva l’art. 5 del Regolamento di disciplina militare del 1964 che, al
                  comma 8, così disponeva: La disciplina deve diventare un’abitudine che, conservata dal cittadino al
                  ritorno nella vita civile, informi sempre la sua condotta al sentimento dell’ordine, della solidarietà e del dovere.
                  Così le Forze armate, espresse dal popolo, diventano scuola di onore e di virtù.
             (38)  Sulla forza persuasiva dell’etica e della morale, E. Boursier Niutta e A. Esposito, Elementi di
                  diritto disciplinare militare - La disciplina di corpo, Roma, Laurus, 2013, pp. 14 ss.
             (39)  È appena il caso di notare che ricompense e premi sono, da sempre, stati trattati nell’ambito
                  della disciplina militare e, attualmente, trovano la loro disciplina nel Capo V (Onorificenze
                  militari e Ricompense) del Titolo VIII (intitolato Disciplina militare) del codice dell’ordinamento
                  militare.
             (40)  Senza andare troppo indietro nel tempo, ove possiamo rinvenire nell’antica Roma anche san-
                  zioni corporali quali la fustigazione, il taglio della mano, la decimazione ed altro ancora.
             (41)  Va ricordato che fino al 1978 erano previste sanzioni sicuramente incidenti sulla libertà per-
                  sonale quali la camera di punizione di rigore (per i militari di truppa), la sala di punizione di
                  rigore (per i sottufficiali) e gli arresti di rigore (per gli ufficiali). Sanzioni tutte che prevede-
                  vano una cesura del servizio per tutto il tempo di durata della punizione, con solo due ore
                  d’aria al giorno che il punito poteva passare al di fuori del luogo di reclusione (camera di rigo-
                  re, sala di rigore o nel proprio alloggio per l’ufficiale agli arresti di rigore).
             (42)  Espressione che rende bene il passaggio da una disciplina fatta di regole interne, dettate dai
                  capi, ad una disciplina imposta da norme giuridiche, dall’ordinamento dello Stato.

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