Page 34 - Rassegna 2023-4
P. 34
DOTTRINA
Questo spiega anche la differenza tra disciplina di corpo e disciplina di
stato nell’ordinamento militare; differenza attenuata in sede di codificazione ma
pur sempre evidente come nota caratteristica di tale ordinamento. La disciplina
di corpo è anche formazione, indottrinamento e addestramento, la disciplina di
stato è verifica della possibilità di proficua permanenza di un rapporto di impie-
go o di servizio (sospensione dall’impiego e sua cessazione) e per il personale
in congedo, ormai estraneo a tale rapporto, della meritevolezza del grado, che
è riconosciuto anche in tale posizione di stato giuridico (sospensione dalle fun-
zioni del grado e rimozione).
D’altra parte, solo le sanzioni disciplinari di corpo possono essere sospese,
nella loro esecuzione, per il tempo strettamente necessario, da parte dell’auto-
rità che le ha inflitte, sia per concrete e motivate esigenze di carattere privato
del militare punito, sia per motivi di servizio (art. 1368, comma 1, com).
(24)
In occasione di particolari circostanze il Ministro della difesa può anche
condonare le punizioni, così come possono farlo sia i Capi di Stato Maggiore
di Forza armata e i Comandanti Generali in occasione della festa delle rispettive
istituzioni, o anche il comandante di corpo, in occasione della festa del corpo
stesso (art. 1368, comma 2, com). Inoltre possono essere cancellate dai docu-
menti matricolari, con la conseguente cessazione di ogni effetto della trascrizio-
ne nella documentazione personale. La cancellazione può essere accordata,
esclusa ogni efficacia retroattiva, dopo almeno due anni di servizio dalla data
della comunicazione della punizione, sempre che il militare non abbia riportato,
in tale periodo, sanzioni disciplinari diverse dal richiamo (art. 1369 com).
La possibilità di decidere la sospensione, il condono e la cancellazione
sono indici chiari di un ampio potere di influenza del Comandante sulla ese-
cuzione e sugli effetti postumi della sanzione, perfettamente funzionali allo
scopo di (ri)educazione e formazione del militare, da cui tali istituti traggono
ragione.
Non a caso, di contro, tali istituti non sono affatto previsti in materia di
disciplina di stato, così da poter ritenere che effettivamente la disciplina di
corpo, ben più di quella di stato, ha forte connotazione di azione di comando,
ancorché certamente debba ritenersi anch’essa sostanzialmente giustiziale, nel
senso che - comunque - trova la sua fonte e i suoi limiti nelle norme giuridiche
del settore e, in qualche modo, mira al riequilibrio turbato dall’illecito.
(24) Sul punto ci si permette di rinviare a E. Boursier Niutta, A. Esposito, Elementi di diritto disci-
plinare militare - disciplina di corpo”, Laurus, 2013, pagg.208-209 ove si rappresenta la incom-
prensibile disposizione riguardante la sospensione della sanzione per motivi di servizio,
posto che nessuna sanzione comporta più una cesura con il servizio.
32