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DOTTRINA




                  Questo spiega anche la differenza tra disciplina di corpo e disciplina di
             stato nell’ordinamento militare; differenza attenuata in sede di codificazione ma
             pur sempre evidente come nota caratteristica di tale ordinamento. La disciplina
             di corpo è anche formazione, indottrinamento e addestramento, la disciplina di
             stato è verifica della possibilità di proficua permanenza di un rapporto di impie-
             go o di servizio (sospensione dall’impiego e sua cessazione) e per il personale
             in congedo, ormai estraneo a tale rapporto, della meritevolezza del grado, che
             è riconosciuto anche in tale posizione di stato giuridico (sospensione dalle fun-
             zioni del grado e rimozione).
                  D’altra parte, solo le sanzioni disciplinari di corpo possono essere sospese,
             nella loro esecuzione, per il tempo strettamente necessario, da parte dell’auto-
             rità che le ha inflitte, sia per concrete e motivate esigenze di carattere privato
             del militare punito, sia per motivi di servizio  (art. 1368, comma 1, com).
                                                        (24)
                  In occasione di particolari circostanze il Ministro della difesa può anche
             condonare le punizioni, così come possono farlo sia i Capi di Stato Maggiore
             di Forza armata e i Comandanti Generali in occasione della festa delle rispettive
             istituzioni, o anche il comandante di corpo, in occasione della festa del corpo
             stesso (art. 1368, comma 2, com). Inoltre possono essere cancellate dai docu-
             menti matricolari, con la conseguente cessazione di ogni effetto della trascrizio-
             ne  nella  documentazione  personale.  La  cancellazione  può  essere  accordata,
             esclusa ogni efficacia retroattiva, dopo almeno due anni di servizio dalla data
             della comunicazione della punizione, sempre che il militare non abbia riportato,
             in tale periodo, sanzioni disciplinari diverse dal richiamo (art. 1369 com).
                  La possibilità di decidere la sospensione, il condono e la cancellazione
             sono indici chiari di un ampio potere di influenza del Comandante sulla ese-
             cuzione e sugli effetti postumi della sanzione, perfettamente funzionali allo
             scopo di (ri)educazione e formazione del militare, da cui tali istituti traggono
             ragione.
                  Non a caso, di contro, tali istituti non sono affatto previsti in materia di
             disciplina  di  stato,  così  da  poter  ritenere  che  effettivamente  la  disciplina  di
             corpo, ben più di quella di stato, ha forte connotazione di azione di comando,
             ancorché certamente debba ritenersi anch’essa sostanzialmente giustiziale, nel
             senso che - comunque - trova la sua fonte e i suoi limiti nelle norme giuridiche
             del settore e, in qualche modo, mira al riequilibrio turbato dall’illecito.


             (24)  Sul punto ci si permette di rinviare a E. Boursier Niutta, A. Esposito, Elementi di diritto disci-
                  plinare militare - disciplina di corpo”, Laurus, 2013, pagg.208-209 ove si rappresenta la incom-
                  prensibile  disposizione  riguardante  la  sospensione  della  sanzione  per  motivi  di  servizio,
                  posto che nessuna sanzione comporta più una cesura con il servizio.

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