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LA NATURA COMPLESSA DELL’AZIONE DISCIPLINARE DI CORPO




                    In  definitiva,  norme  appartenenti  alla  sfera  dei  cosiddetti  regolamenti
               interni,  venivano  portate  a  rango  di  norme  primarie  di  natura  legislativa  (la
               legge di principio sulla disciplina militare) e di norme regolamentari, non più
               interne ma governative, con il relativo regolamento di esecuzione, di cui al d.p.r.
               n. 545/1986.
                    Altro particolare da cui è possibile dedurre la natura sostanzialmente edu-
               cativa e, quindi, espressione dell’azione di comando, più che di una azione ten-
               dente al riequilibrio dei beni inficiati dall’illecito, lo possiamo notare nella pos-
               sibilità di agire disciplinarmente nei confronti di un militare, sia pure con dei
               limiti  specifici,  da  parte  di  qualsiasi  superiore.  L’art.  82  del  Regolamento  di
               disciplina militare del 1964, affidava infatti a qualsiasi superiore il potere disci-
               plinare attraverso la previsione della così detta “intimazione” .
                                                                          (43)
                    Disponeva  tale  articolo  che  il  superiore  che  rilevava  una  mancanza
               disciplinare doveva intervenire prontamente intimando anche, se del caso, gli
               arresti (agli ufficiali manchevoli), la sala di punizione (ai sottufficiali manche-
               voli) e la camera di punizione o la semplice “consegna” (ai militari di trup-
               pa). Intimazione che aveva effetto immediato, costringendo l’intimato a rien-
               trare al proprio reparto e porsi a disposizione del comando nella camera di
               punizione (i militari di truppa), nella sala di punizione (i sottufficiali), o agli
               arresti presso il proprio alloggio (gli ufficiali), in attesa di fissazione della
               durata della punizione da parte del proprio comandante. Solo il giorno suc-
               cessivo, in assenza di fissazione di durata della sanzione, l’intimazione per-
               deva effetto.
                    Inoltre, la logica della differenziazione delle sanzioni a seconda della cate-
               goria di appartenenza del manchevole, è previsione che trova una giustificazio-
               ne proprio nella natura educativa della sanzione, prevedendo sanzioni più rigo-
               rose, al di là del loro nomen iuris, per le categorie meno elevate, ritenendo quelle
               più elevate (e quindi potenzialmente più colte) bisognevoli di minor rigore per
               convincersi della necessità del rispetto delle regole.
                    Ulteriore elemento che sottolinea la rilevata natura educativa della san-
               zione disciplinare è possibile individuarla facilmente nella totale assenza di
               garanzia in ordine ad un qualsiasi contraddittorio con l’interessato, ancorché
               il  regolamento  del  1964  prevedesse  espressamente  che  nessuna  sanzione
               poteva essere inflitta senza aver sentito e vagliato le giustificazioni del man-
               chevole .
                       (44)
               (43)  Il famoso “Stia punito!” che ricorderanno tutti coloro che hanno fatto il militare in quel
                    periodo.
               (44)  Art. 80 del Regolamento di disciplina militare del 1964.

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