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LA NATURA COMPLESSA DELL’AZIONE DISCIPLINARE DI CORPO
In definitiva, norme appartenenti alla sfera dei cosiddetti regolamenti
interni, venivano portate a rango di norme primarie di natura legislativa (la
legge di principio sulla disciplina militare) e di norme regolamentari, non più
interne ma governative, con il relativo regolamento di esecuzione, di cui al d.p.r.
n. 545/1986.
Altro particolare da cui è possibile dedurre la natura sostanzialmente edu-
cativa e, quindi, espressione dell’azione di comando, più che di una azione ten-
dente al riequilibrio dei beni inficiati dall’illecito, lo possiamo notare nella pos-
sibilità di agire disciplinarmente nei confronti di un militare, sia pure con dei
limiti specifici, da parte di qualsiasi superiore. L’art. 82 del Regolamento di
disciplina militare del 1964, affidava infatti a qualsiasi superiore il potere disci-
plinare attraverso la previsione della così detta “intimazione” .
(43)
Disponeva tale articolo che il superiore che rilevava una mancanza
disciplinare doveva intervenire prontamente intimando anche, se del caso, gli
arresti (agli ufficiali manchevoli), la sala di punizione (ai sottufficiali manche-
voli) e la camera di punizione o la semplice “consegna” (ai militari di trup-
pa). Intimazione che aveva effetto immediato, costringendo l’intimato a rien-
trare al proprio reparto e porsi a disposizione del comando nella camera di
punizione (i militari di truppa), nella sala di punizione (i sottufficiali), o agli
arresti presso il proprio alloggio (gli ufficiali), in attesa di fissazione della
durata della punizione da parte del proprio comandante. Solo il giorno suc-
cessivo, in assenza di fissazione di durata della sanzione, l’intimazione per-
deva effetto.
Inoltre, la logica della differenziazione delle sanzioni a seconda della cate-
goria di appartenenza del manchevole, è previsione che trova una giustificazio-
ne proprio nella natura educativa della sanzione, prevedendo sanzioni più rigo-
rose, al di là del loro nomen iuris, per le categorie meno elevate, ritenendo quelle
più elevate (e quindi potenzialmente più colte) bisognevoli di minor rigore per
convincersi della necessità del rispetto delle regole.
Ulteriore elemento che sottolinea la rilevata natura educativa della san-
zione disciplinare è possibile individuarla facilmente nella totale assenza di
garanzia in ordine ad un qualsiasi contraddittorio con l’interessato, ancorché
il regolamento del 1964 prevedesse espressamente che nessuna sanzione
poteva essere inflitta senza aver sentito e vagliato le giustificazioni del man-
chevole .
(44)
(43) Il famoso “Stia punito!” che ricorderanno tutti coloro che hanno fatto il militare in quel
periodo.
(44) Art. 80 del Regolamento di disciplina militare del 1964.
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