Page 44 - Rassegna 2023-4
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DOTTRINA




                  La giurisprudenza ne ha delineato la natura e le finalità, stabilendo che gli
             accertamenti preliminari non hanno indole disciplinare, nel senso che non sono
             sottoposti alle relative, stringenti regole procedimentali, ma si pongono tra due
             momenti indefettibili: la generica, prodromica conoscenza del fatto disciplinar-
             mente rilevante (attraverso la percezione diretta o la ricezione di un rapporto),
             e la conoscenza piena e circostanziata dello stesso, tale cioè da poter consentire
             la contestazione di addebiti che, per la stessa tutela dell’incolpato, non può esse-
             re generica o approssimativa, ma deve consistere in elementi concreti integranti
             gli estremi del relativo illecito .
                                         (53)
                  Inoltre, la giurisprudenza ha anche affermato che la nozione di accerta-
             menti preliminari non può riguardare esclusivamente lo svolgimento dei soli
             “accertamenti sul fatto”, necessari per inquadrare, ricostruire e comprendere
             l’effettivo svolgimento degli accadimenti, ma deve necessariamente ricompren-
             dere anche le successive delibazioni operate in proposito dalle autorità militari
             competenti tese a verificare la completezza degli accertamenti stessi e, in caso
             affermativo, a vagliare la potenziale rilevanza disciplinare dei fatti, così come
             ricostruiti. Ciò al fine di decidere in merito all’opportunità di svolgere ulteriori
             accertamenti, qualora ritenuto necessario, oppure di non procedere tout court
             all’instaurazione del procedimento disciplinare o, infine, di ritenere gli stessi
             idonei a sostenere un addebito disciplinare, con conseguente avvio del relativo
             procedimento .
                          (54)
                  È  stato  sottolineato  come  gli  accertamenti  preliminari  non  conducano
             necessariamente  all’attivazione  di  un  procedimento  disciplinare,  riguardando
             valutazioni e apprezzamenti discrezionali dell’autorità militare, fermo restando
             gli obblighi di attivazione del procedimento de quo espressamente previsti .
                                                                                   (55)
                  Raccolti gli elementi utili per una piena e completa ricostruzione dei fatti
             e valutati gli stessi ai fini di una esatta configurazione di un illecito disciplinare
             e della sua gravità, l’autorità competente può (deve) intervenire secondo tipiche
             modalità previste dall’ordinamento.

             (53)  Cons. Stato, sez. II, 21 agosto 2023, n. 7888, Cons. Stato, sez. II; 29 marzo 2023, n. 3238;
                  Cons. Stato, sez. II, 14 luglio 2022, n. 6024; Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 2020, n. 2053;
                  Cons. Stato, sez. IV, 21 gennaio 2020, n. 484.
             (54)  Cons. Stato, sez. I, 24 febbraio 2023, n. 352
             (55)  Cons. Stato, sez. II, n. 7888/2023, cit., per il quale: «la natura “preliminare” degli accertamenti è
                  per così dire ontologicamente incompatibile con l’assorbimento negli stessi della contestazione di addebito, che
                  costituendo momento di formalizzazione dell’“imputazione” si pone a valle degli stessi, quale loro possibile,
                  ma non necessitato sbocco». Cons. Stato, sez. I, n. 352/2023, cit., per il quale «stante l’evidente esigenza
                  generale di chiarezza e stabilità della disciplina lato sensu procedimentale, tanto più cogente nel contesto ordi-
                  namentale militare, la locuzione “autorità competente” va riferita sempre e solo all’autorità gerarchicamente
                  sovraordinata all’incolpato, chiamata a valutare, una volta acquisita “la conoscenza dei fatti” e svolta la
                  necessaria istruttoria, se considerare opportuno l’avvio del procedimento disciplinare».

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