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DOTTRINA
La giurisprudenza ne ha delineato la natura e le finalità, stabilendo che gli
accertamenti preliminari non hanno indole disciplinare, nel senso che non sono
sottoposti alle relative, stringenti regole procedimentali, ma si pongono tra due
momenti indefettibili: la generica, prodromica conoscenza del fatto disciplinar-
mente rilevante (attraverso la percezione diretta o la ricezione di un rapporto),
e la conoscenza piena e circostanziata dello stesso, tale cioè da poter consentire
la contestazione di addebiti che, per la stessa tutela dell’incolpato, non può esse-
re generica o approssimativa, ma deve consistere in elementi concreti integranti
gli estremi del relativo illecito .
(53)
Inoltre, la giurisprudenza ha anche affermato che la nozione di accerta-
menti preliminari non può riguardare esclusivamente lo svolgimento dei soli
“accertamenti sul fatto”, necessari per inquadrare, ricostruire e comprendere
l’effettivo svolgimento degli accadimenti, ma deve necessariamente ricompren-
dere anche le successive delibazioni operate in proposito dalle autorità militari
competenti tese a verificare la completezza degli accertamenti stessi e, in caso
affermativo, a vagliare la potenziale rilevanza disciplinare dei fatti, così come
ricostruiti. Ciò al fine di decidere in merito all’opportunità di svolgere ulteriori
accertamenti, qualora ritenuto necessario, oppure di non procedere tout court
all’instaurazione del procedimento disciplinare o, infine, di ritenere gli stessi
idonei a sostenere un addebito disciplinare, con conseguente avvio del relativo
procedimento .
(54)
È stato sottolineato come gli accertamenti preliminari non conducano
necessariamente all’attivazione di un procedimento disciplinare, riguardando
valutazioni e apprezzamenti discrezionali dell’autorità militare, fermo restando
gli obblighi di attivazione del procedimento de quo espressamente previsti .
(55)
Raccolti gli elementi utili per una piena e completa ricostruzione dei fatti
e valutati gli stessi ai fini di una esatta configurazione di un illecito disciplinare
e della sua gravità, l’autorità competente può (deve) intervenire secondo tipiche
modalità previste dall’ordinamento.
(53) Cons. Stato, sez. II, 21 agosto 2023, n. 7888, Cons. Stato, sez. II; 29 marzo 2023, n. 3238;
Cons. Stato, sez. II, 14 luglio 2022, n. 6024; Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 2020, n. 2053;
Cons. Stato, sez. IV, 21 gennaio 2020, n. 484.
(54) Cons. Stato, sez. I, 24 febbraio 2023, n. 352
(55) Cons. Stato, sez. II, n. 7888/2023, cit., per il quale: «la natura “preliminare” degli accertamenti è
per così dire ontologicamente incompatibile con l’assorbimento negli stessi della contestazione di addebito, che
costituendo momento di formalizzazione dell’“imputazione” si pone a valle degli stessi, quale loro possibile,
ma non necessitato sbocco». Cons. Stato, sez. I, n. 352/2023, cit., per il quale «stante l’evidente esigenza
generale di chiarezza e stabilità della disciplina lato sensu procedimentale, tanto più cogente nel contesto ordi-
namentale militare, la locuzione “autorità competente” va riferita sempre e solo all’autorità gerarchicamente
sovraordinata all’incolpato, chiamata a valutare, una volta acquisita “la conoscenza dei fatti” e svolta la
necessaria istruttoria, se considerare opportuno l’avvio del procedimento disciplinare».
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