Page 49 - Rassegna 2023-4
P. 49

LA NATURA COMPLESSA DELL’AZIONE DISCIPLINARE DI CORPO




               go per l’amministrazione di comunicare, in via generale e preventiva, mediante
               affissione in appositi albi o altre forme di pubblicità idonee, le modalità per prendere visione
               degli atti del procedimento (art. 1029, comma 1, turom). Ciò nonostante, è diffusa
               l’errata prassi di imporre al giudicando, nell’atto di contestazione, di avanzare
               specifica  domanda  di  accesso  qualora  avesse  intenzione  di  prendere  visione
               degli atti del procedimento che lo riguarda. In pratica si confonde il diritto di
               partecipazione al procedimento, di cui all’art. 10 della legge 241/1990 e spet-
               tante ai soggetti titolari di tale diritto, con il diritto di accesso, disciplinato dalla
               stessa legge, ma ai successivi articoli ventidue e seguenti, e che riguarda non già
               chi ha diritto di partecipare al procedimento, bensì coloro che, non titolati a
               partecipare  al  procedimento,  hanno  comunque  un  interesse  giuridicamente
               tutelato alla conoscenza degli atti.
                    Inoltre, l’inquisito ha diritto a produrre memorie e documenti, sino al ter-
               mine pari a due terzi della durata del procedimento, ai sensi dell’art. 1029, comma
               2, turom. Appare rilevante, in proposito, chiarire che il termine di novanta giorni
               è  previsto  come  termine  massimo  di  durata  del  procedimento  disciplinare  di
               corpo, ma che esso può ben essere concluso in un più breve termine, a discre-
               zione dell’autorità competente. Ovviamente, resta fermo che l’autorità proceden-
               te dovrà necessariamente partecipare all’interessato tale minor termine di conclu-
               sione, al fine di consentirgli di intervenire tempestivamente con eventuali memo-
               rie e documenti. Non è, invece possibile, all’autorità competente, restringere il
               termine che la legge assegna per la produzione di memorie e documenti. Termine
               che è di due terzi della durata del procedimento, salvo che il procedimento non
               si concluda entro trenta giorni. In tal caso, infatti, il termine per la produzione
               difensiva è di soli dieci giorni (art. 1029, comma 2, turom, penultimo periodo).
                    Tuttavia, anche nel procedimento disciplinare di corpo, nel quale come
               visto vi sono ampi diritti di difesa riconosciuti al militare incolpato, va sottoli-
               neato come l’ordinamento si preoccupi di salvaguardare comunque la coesione
               e l’efficienza del corpo nel quale il manchevole è inquadrato.
                    È  importante  notare,  ancora,  che  i  rimedi  all’eventuale  provvedimento
               sanzionatorio previsti in via immediata (ricorso gerarchico, istanza di riesame e
               sospensione e condono della sanzione), sono affidati alla competenza dell’au-
               torità che ha disposto la sanzione e relativi superiori, anche qualora la dipen-
               denza  del  militare  mutasse  dopo  l’emissione  del  provvedimento  disciplinare
               sanzionatorio. Ciò potrebbe sembrare in contrasto con la logica di cui si è detto.
               Tuttavia va tenuto presente l’interesse, prevalente, che l’autorità del comandan-
               te competente non sia inficiata, per quanto possibile, da quella di altre autorità,
               ancorché paritetiche.


                                                                                         47
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54