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LA NATURA COMPLESSA DELL’AZIONE DISCIPLINARE DI CORPO
go per l’amministrazione di comunicare, in via generale e preventiva, mediante
affissione in appositi albi o altre forme di pubblicità idonee, le modalità per prendere visione
degli atti del procedimento (art. 1029, comma 1, turom). Ciò nonostante, è diffusa
l’errata prassi di imporre al giudicando, nell’atto di contestazione, di avanzare
specifica domanda di accesso qualora avesse intenzione di prendere visione
degli atti del procedimento che lo riguarda. In pratica si confonde il diritto di
partecipazione al procedimento, di cui all’art. 10 della legge 241/1990 e spet-
tante ai soggetti titolari di tale diritto, con il diritto di accesso, disciplinato dalla
stessa legge, ma ai successivi articoli ventidue e seguenti, e che riguarda non già
chi ha diritto di partecipare al procedimento, bensì coloro che, non titolati a
partecipare al procedimento, hanno comunque un interesse giuridicamente
tutelato alla conoscenza degli atti.
Inoltre, l’inquisito ha diritto a produrre memorie e documenti, sino al ter-
mine pari a due terzi della durata del procedimento, ai sensi dell’art. 1029, comma
2, turom. Appare rilevante, in proposito, chiarire che il termine di novanta giorni
è previsto come termine massimo di durata del procedimento disciplinare di
corpo, ma che esso può ben essere concluso in un più breve termine, a discre-
zione dell’autorità competente. Ovviamente, resta fermo che l’autorità proceden-
te dovrà necessariamente partecipare all’interessato tale minor termine di conclu-
sione, al fine di consentirgli di intervenire tempestivamente con eventuali memo-
rie e documenti. Non è, invece possibile, all’autorità competente, restringere il
termine che la legge assegna per la produzione di memorie e documenti. Termine
che è di due terzi della durata del procedimento, salvo che il procedimento non
si concluda entro trenta giorni. In tal caso, infatti, il termine per la produzione
difensiva è di soli dieci giorni (art. 1029, comma 2, turom, penultimo periodo).
Tuttavia, anche nel procedimento disciplinare di corpo, nel quale come
visto vi sono ampi diritti di difesa riconosciuti al militare incolpato, va sottoli-
neato come l’ordinamento si preoccupi di salvaguardare comunque la coesione
e l’efficienza del corpo nel quale il manchevole è inquadrato.
È importante notare, ancora, che i rimedi all’eventuale provvedimento
sanzionatorio previsti in via immediata (ricorso gerarchico, istanza di riesame e
sospensione e condono della sanzione), sono affidati alla competenza dell’au-
torità che ha disposto la sanzione e relativi superiori, anche qualora la dipen-
denza del militare mutasse dopo l’emissione del provvedimento disciplinare
sanzionatorio. Ciò potrebbe sembrare in contrasto con la logica di cui si è detto.
Tuttavia va tenuto presente l’interesse, prevalente, che l’autorità del comandan-
te competente non sia inficiata, per quanto possibile, da quella di altre autorità,
ancorché paritetiche.
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